IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERICIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 16, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie relative all'etichettatura, alla presentazione ed alla pubblicita' dei prodotti alimentari; Visto l'art. 47 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee; Ritenuta la necessita' di dare attuazione al suddetto art. 47 della legge n. 146/1994, provvedendo alla elaborazione dello schema di cartello unico per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia; Considerato che per la maggior parte dei prodotti della gastronomia puo' farsi ricorso a registri o mezzi simili; Sentite le organizzazioni professionali operanti a livello nazionale; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. Il cartello unico ed i cartelli unici, ai fini e per gli effetti dell'art. 16, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, devono essere realizzati secondo gli schemi allegati. 2. La disposizione del comma 1 non preclude la possibilita' di predisporre cartelli di maggiore dettaglio in relazione alla tipologia dei prodotti venduti.