IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERICIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  16, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
concernente  l'attuazione  delle   direttive   comunitarie   relative
all'etichettatura,   alla   presentazione  ed  alla  pubblicita'  dei
prodotti alimentari;
  Visto l'art. 47 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, relativa alle
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
  Ritenuta la necessita' di dare attuazione al suddetto art. 47 della
legge  n.  146/1994,  provvedendo  alla  elaborazione dello schema di
cartello unico per i prodotti  della  gelateria,  della  pasticceria,
della panetteria e della gastronomia;
  Considerato che per la maggior parte dei prodotti della gastronomia
puo' farsi ricorso a registri o mezzi simili;
  Sentite   le   organizzazioni   professionali  operanti  a  livello
nazionale;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1. Il cartello unico ed i cartelli unici, ai fini e per gli effetti
dell'art. 16, commi 3, 4 e 5,  del  decreto  legislativo  27  gennaio
1992, n. 109, devono essere realizzati secondo gli schemi allegati.
  2.  La  disposizione  del  comma  1 non preclude la possibilita' di
predisporre  cartelli  di  maggiore  dettaglio  in   relazione   alla
tipologia dei prodotti venduti.