IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto l'art. 82, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano con nota n. 11564 del 28 novembre 1990 ha formulato una proposta di vincolo ex lege n. 1497/1939 per un'area ricadente nel comune di Milano, delimitata dalla via del Burchiello, via Giorgio Pallavicino, via Giorgio Rossetti, via Grancini, via Alfredo Panzini, largo Zandonai, via Pier Capponi, nella quale le piante presenti, quasi tutte della presumibile eta' di 40 anni e in buone condizioni vegetative, sono state disposte secondo un preciso disegno, con alternanza di spazi aperti e spazi alberati, con l'aggiunta di cespugli fioriferi, percorsi pedonali e zone di sosta gradevolmente sistemati e di piste ciclabili; Considerato che il medesimo ufficio periferico ha evidenziato che la zona in questione con la sua ricca vegetazione possiede caratteri non comuni di bellezza paesaggistica e con nota n. 3300 del 28 aprile 1994, ha confermato l'opportunita' dell'imposizione del vincolo; Rilevata pertanto, la necessita' di sottoporre l'area sopradescritta ad un idoneo provvedimento di tutela al fine di salvaguardare tali caratteri; Visto il parere favorevole espresso in merito alla proposta di vincolo dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 1 e 2 febbraio 1994; Decreta: L'area ricadente nel comune di Milano, cosi' come delimitata e' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed e' pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa con relativa planimetria venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1119, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 18 luglio 1994 Il Ministro: FISICHELLA Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1994 Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 279