IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Vista  la  legge  29  giugno  1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali;
  Visto  il  regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione
della legge predetta;
  Visto  l'art.  82,  secondo  comma,  lettera  a),  del  decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Considerato   che   la  soprintendenza  per  i  beni  ambientali  e
architettonici  di  Milano  con nota n. 11564 del 28 novembre 1990 ha
formulato  una  proposta  di vincolo ex lege n. 1497/1939 per un'area
ricadente  nel comune di Milano, delimitata dalla via del Burchiello,
via  Giorgio  Pallavicino,  via  Giorgio  Rossetti, via Grancini, via
Alfredo  Panzini,  largo  Zandonai,  via Pier Capponi, nella quale le
piante  presenti,  quasi tutte della presumibile eta' di 40 anni e in
buone  condizioni  vegetative, sono state disposte secondo un preciso
disegno,  con  alternanza  di  spazi  aperti  e  spazi  alberati, con
l'aggiunta  di  cespugli fioriferi, percorsi pedonali e zone di sosta
gradevolmente sistemati e di piste ciclabili;
  Considerato  che  il medesimo ufficio periferico ha evidenziato che
la  zona in questione con la sua ricca vegetazione possiede caratteri
non comuni di bellezza paesaggistica e con nota n. 3300 del 28 aprile
1994, ha confermato l'opportunita' dell'imposizione del vincolo;
  Rilevata    pertanto,    la   necessita'   di   sottoporre   l'area
sopradescritta  ad  un  idoneo  provvedimento  di  tutela  al fine di
salvaguardare tali caratteri;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  in merito alla proposta di
vincolo   dal   comitato   di   settore   per  i  beni  ambientali  e
architettonici  del  Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali  e
ambientali nella seduta del 1 e 2 febbraio 1994;
                              Decreta:
  L'area  ricadente  nel  comune  di Milano, cosi' come delimitata e'
dichiarata  di  notevole  interesse  pubblico ai sensi della legge 29
giugno  1939, n. 1497 ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, ed e' pertanto
soggetta  a  tutte  le disposizioni contenute nella legge stessa ed a
quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.
  La  soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano
provvedera'  a  che  copia  della  Gazzetta  Ufficiale  contenente il
presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4
della  legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3
giugno  1940,  n.  1357,  all'albo del comune interessato e che copia
della  Gazzetta  Ufficiale  stessa  con  relativa  planimetria  venga
depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale   avanti   al   tribunale   amministrativo  regionale
competente  per  territorio  o,  a scelta dell'interessato, avanti al
tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui  alla  legge  6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso
straordinario   al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente    della   Repubblica   24   novembre   1971,   n.   1119,
rispettivamente  entro  sessanta  e  centoventi  giorni dalla data di
avvenuta notificazione del presente atto.
   Roma, 18 luglio 1994
                                              Il Ministro: FISICHELLA
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1994
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 279