Con decreto ministeriale 12 settembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Attilio Marchesi, con sede in Ronco Briantino (Milano) e unita' in Ronco Briantino (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 agosto 1993 al 1 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Geotechnical Service, con sede in Lavis (Trento) e unita' in Lavis (Trento), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 settembre 1993 al 23 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sespi Sette Spighe, con sede in Carre' (Vicenza) e unita' in Carre' (Vicenza), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 giugno 1994 al 21 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Consorzio regionale zootecnico e lattiero caseario, con sede in Mestre (Venezia) e unita' in Cadoneghe (Padova), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 aprile 1994 al 7 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omar, con sede in Milano e unita' in Alzano Lombardo (Bergamo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zeta Weld, con sede in Bagnoli di Sopra (Padova) e unita' in Bagnoli di Sopra (Padova), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 maggio 1994 al 30 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alcatel cavi gia' Manuli cavi, con sede in Battipaglia (Salerno) e unita' di Pagani (Salerno), per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 7 febbraio 1992. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1992 con decorrenza 1 gennaio 1992. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14121/6 del 18 gennaio 1994; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 marzo 1994 con effetto dal 28 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ultravox Siena, con sede in Isola D'Arbia (Siena) e unita' di Isola D'Arbia (Siena), per il periodo dal 28 settembre 1993 al 27 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1993 con decorrenza 28 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.n.c. Rivif, con sede in Volla (Napoli) e unita' di Volla (Napoli), per il periodo dal 1 maggio 1993 al 31 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 1 maggio 1993. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14121/9 del 18 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Conceria Abruzzese pelli, con sede in Chieti Scalo e unita' di Chieti Scalo, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 21,3 ore medie settimanali nei confronti di 5 impiegati (con una riduzione dell'orario contrattuale pari a un minimo del 31% e ad un massimo del 62,5%, per il periodo dal 1 aprile 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture Euroflex, con sede in Corropoli (Teramo) e unita' di Corropoli (Teramo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 9 unita' su un organico complessivo di 76 lavoratori, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture Euroflex, con sede in Corropoli (Teramo) e unita' di Corropoli (Teramo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 9 unita' su un organico complessivo di 76 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Acam, con sede in Bologna e unita' nazionali, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore medie settimanali nei confronti di 71 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 88 unita', per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Acam, con sede in Bologna e unita' nazionali, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore medie settimanali nei confronti di 71 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 88 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Acam, con sede in Bologna e unita' nazionali, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore medie settimanali nei confronti di 71 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 88 unita', per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 ottobre 1994. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romana editrice, con sede in S. Cesareo (Roma) e unita' di S. Cesareo (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 21,5 ore medie settimanali per 30 unita' lavorative su un organico complessivo di 33 lavoratori, per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romana editrice, con sede in S. Cesareo (Roma) e unita' di S. Cesareo (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 21,5 ore medie settimanali per 30 unita' lavorative su un organico complessivo di 33 lavoratori, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica costruzioni, con sede in Sassari e unita' di Predda Niedda (Sassari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 28 ore settimanali su base mensile per 28 dipendenti dei 130 in organico secondo le modalita' di cui agli allegati verbali che costituiscono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica costruzioni, con sede in Sassari e unita' di Predda Niedda (Sassari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 28 ore settimanali su base mensile per 28 dipendenti dei 130 in organico secondo le modalita' di cui agli allegati verbali che costituiscono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cecchinato, con sede in Marcon (Venezia) e unita' di Marcon (Venezia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore medie settimanali nei confronti di 19 lavoratori ed a 27 ore medie settimanali nei confronti di tre lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 24 unita', per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cecchinato, con sede in Marcon (Venezia) e unita' di Marcon (Venezia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore medie settimanali nei confronti di 19 lavoratori ed a 27 ore medie settimanali nei confronti di tre lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 24 unita', per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 dicembre 1994. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.A.M. Creazioni Alta Moda, con sede in S. Giovanni Lupatoto (Verona) e unita' di S. Giovanni Lupatoto (Verona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 41 unita', per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.A.M. Creazioni Alta Moda, con sede in S. Giovanni Lupatoto (Verona) e unita' di S. Giovanni Lupatoto (Verona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 41 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Ca.Na.Le., con sede in Salgareda, frazione Campo di Pietra (Trento) e unita' di Salgareda, frazione Campo di Pietra (Trento), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 22 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Ca.Na.Le., con sede in Salgareda, frazione Campo di Pietra (Trento) e unita' di Salgareda, frazione Campo di Pietra (Trento), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 22 unita', per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lonardi prefabbricati, con sede in Verona e unita' di Verona, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,5 ore medie settimanali nei confronti di 28 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 37 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lonardi prefabbricati, con sede in Verona e unita' di Verona, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,5 ore medie settimanali nei confronti di 28 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 37 unita', per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rexroth, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano), unita' di Cernusco sul Naviglio (Milano) e ufficio di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30,4 ore medie settimanali per 13 lavoratori, a 32,8 ore medie settimanali per 17 lavoratori, a 26,4 ore medie settimanali per 3 lavoratori, a 24 ore medie settimanali per 5 lavoratori, a 30 ore medie settimanali per 4 lavoratori, a 32 ore medie settimanali per 5 lavoratori e a 20 ore settimanali per 10 lavoratori, il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 298 unita', per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15311 del 17 giugno 1994. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rexroth, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano), unita' di Cernusco sul Naviglio (Milano) e ufficio di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30,4 ore medie settimanali per 13 lavoratori, a 32,8 ore medie settimanali per 17 lavoratori, a 26,4 ore medie settimanali per 3 lavoratori, a 24 ore medie settimanali per 5 lavoratori, a 30 ore medie settimanali per 4 lavoratori, a 32 ore medie settimanali per 5 lavoratori e a 20 ore settimanali per 10 lavoratori, il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 298 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15312 del 17 giugno 1994. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sivi illuminazione, con sede in Monticello Conte Otto (Vicenza) e unita' di Monticello Conte Otto (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 197 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 408 unita', per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sivi illuminazione, con sede in Monticello Conte Otto (Vicenza) e unita' di Monticello Conte Otto (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 197 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 408 unita', per il periodo dal 10 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cottoruga, con sede in Marcellinara (Catanzaro) e unita' di Marcellinara (Catanzaro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 28,4 ore settimanali su base annua per 32 lavoratori dei 47 in organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cottoruga, con sede in Marcellinara (Catanzaro) e unita' di Marcellinara (Catanzaro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 28,4 ore settimanali su base annua per 32 lavoratori dei 47 in organico, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull HN Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e unita' di Firenze, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 3 lavoratori su un organico complessivo di 46 unita' cosi' come stabilito nell'unito verbale di accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.