Con   decreto  ministeriale  12  settembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura  Attilio  Marchesi,  con
sede  in  Ronco  Briantino  (Milano)  e  unita'  in  Ronco  Briantino
(Milano),  e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  2  agosto  1993 al 1
febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  12  settembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Geotechnical Service, con sede  in
Lavis  (Trento)  e  unita'  in  Lavis  (Trento),  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 24 settembre 1993 al 23 settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  12  settembre  1994,  in  favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Sespi Sette Spighe, con sede in
Carre' (Vicenza) e  unita'  in  Carre'  (Vicenza),  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 22 giugno 1994 al 21 dicembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  12  settembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Consorzio regionale zootecnico e
lattiero caseario, con sede in Mestre (Venezia) e unita' in Cadoneghe
(Padova),  e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dall'8  aprile  1994 al 7
ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  12  settembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omar, con sede in Milano e  unita'
in  Alzano  Lombardo  (Bergamo), e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  1  gennaio
1994 al 31 dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  12  settembre  1994,  in  favore   dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Zeta Weld, con sede in Bagnoli di
Sopra (Padova) e unita' in Bagnoli di Sopra (Padova), e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 1 maggio 1994 al 30 ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 12 settembre 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  28  dicembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a.  Alcatel  cavi  gia'  Manuli  cavi, con sede in Battipaglia
(Salerno) e unita' di Pagani (Salerno), per il periodo dal 1  gennaio
1992 al 7 febbraio 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 gennaio 1992 con decorrenza 1
gennaio 1992.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 14121/6 del 18 gennaio 1994;
    2)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 marzo
1994 con effetto dal 28 settembre  1992,  in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Ultravox Siena, con sede in Isola D'Arbia (Siena) e unita'
di Isola D'Arbia (Siena), per il periodo dal 28 settembre 1993 al  27
gennaio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 27 ottobre 1993 con decorrenza 28
settembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    3)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con
effetto dal 1 novembre 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.n.c.  Rivif,  con  sede  in  Volla  (Napoli)  e  unita' di Volla
(Napoli), per il periodo dal 1 maggio 1993 al 31 ottobre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993  con  decorrenza  1
maggio 1993.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 14121/9 del 18 gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Conceria Abruzzese
pelli, con sede in Chieti Scalo e unita' di Chieti Scalo, per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a:  21,3  ore  medie
settimanali   nei   confronti  di  5  impiegati  (con  una  riduzione
dell'orario contrattuale pari a un minimo del 31% e ad un massimo del
62,5%, per il periodo dal 1 aprile 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  12  settembre  1994  e'  disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture
Euroflex, con sede  in  Corropoli  (Teramo)  e  unita'  di  Corropoli
(Teramo),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  30  ore  medie  settimanali  nei confronti di 9 unita' su un
organico complessivo di 76 lavoratori, per il periodo dal 1 settembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Manifatture
Euroflex,  con  sede  in  Corropoli  (Teramo)  e  unita' di Corropoli
(Teramo), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 30 ore medie settimanali nei  confronti  di  9  unita'  su  un
organico  complessivo  di 76 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  12  settembre  1994  e'  disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Acam,
con sede in  Bologna  e  unita'  nazionali,  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore medie settimanali
nei confronti di 71 lavoratori a fronte di  un  organico  complessivo
pari  a  88 unita', per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre
1993.
   Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.c.a.r.l.  Acam,
con  sede  in  Bologna  e  unita'  nazionali,  per  i  quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore medie settimanali
nei  confronti  di  71 lavoratori a fronte di un organico complessivo
pari a 88 unita', per il periodo dal 1  gennaio  1994  al  30  giugno
1994.
   Con  decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Acam,
con sede in  Bologna  e  unita'  nazionali,  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore medie settimanali
nei confronti di 71 lavoratori a fronte di  un  organico  complessivo
pari  a  88  unita',  per  il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 ottobre
1994.
   Con   decreto  ministeriale  12  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Romana
editrice,  con  sede  in  S.  Cesareo  (Roma)  e unita' di S. Cesareo
(Roma), per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 21,5 ore medie settimanali per  30  unita'  lavorative  su  un
organico  complessivo di 33 lavoratori, per il periodo dal 17 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Romana
editrice,  con  sede  in  S.  Cesareo  (Roma)  e unita' di S. Cesareo
(Roma), per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 21,5 ore medie settimanali per  30  unita'  lavorative  su  un
organico  complessivo  di  33 lavoratori, per il periodo dal 1 luglio
1994 al 31 dicembre 1994.
   Con  decreto  ministeriale  12  settembre  1994  e'  disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica
costruzioni, con sede in Sassari e unita' di Predda Niedda (Sassari),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40 ore a:
mediamente 28 ore settimanali su base mensile per 28  dipendenti  dei
130 in organico secondo le modalita' di cui agli allegati verbali che
costituiscono  parte  integrante del presente decreto, per il periodo
dal 1 febbraio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Meccanica
costruzioni, con sede in Sassari e unita' di Predda Niedda (Sassari),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:
mediamente  28  ore settimanali su base mensile per 28 dipendenti dei
130 in organico secondo le modalita' di cui agli allegati verbali che
costituiscono parte integrante del presente decreto, per  il  periodo
dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Con   decreto  ministeriale  12  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Cecchinato,
con  sede  in  Marcon  (Venezia)  e unita' di Marcon (Venezia), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 31 ore
medie settimanali nei confronti di 19 lavoratori ed a  27  ore  medie
settimanali  nei  confronti di tre lavoratori a fronte di un organico
complessivo pari a 24 unita', per il periodo dal 1 febbraio  1994  al
31 luglio 1994.
   Con  decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cecchinato,
con sede in Marcon (Venezia) e unita'  di  Marcon  (Venezia),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  31  ore
medie  settimanali  nei  confronti di 19 lavoratori ed a 27 ore medie
settimanali nei confronti di tre lavoratori a fronte di  un  organico
complessivo  pari a 24 unita', per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31
dicembre 1994.
   Con  decreto  ministeriale  12  settembre  1994  e'  disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. C.A.M.
Creazioni Alta Moda, con sede in  S.  Giovanni  Lupatoto  (Verona)  e
unita'  di  S.  Giovanni  Lupatoto  (Verona),  per  i  quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali
nei  confronti  di  30 lavoratori a fronte di un organico complessivo
pari a 41 unita', per il periodo dal 1 dicembre 1993 al  31  dicembre
1993.
   Con  decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. C.A.M.
Creazioni Alta Moda, con sede in  S.  Giovanni  Lupatoto  (Verona)  e
unita'  di  S.  Giovanni  Lupatoto  (Verona),  per  i  quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali
nei  confronti  di  30 lavoratori a fronte di un organico complessivo
pari a 41 unita', per il periodo dal 1  gennaio  1994  al  30  giugno
1994.
   Con   decreto  ministeriale  12  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.n.c.  Confezioni
Ca.Na.Le., con sede in Salgareda, frazione Campo di Pietra (Trento) e
unita'  di  Salgareda, frazione Campo di Pietra (Trento), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a:  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di  6 lavoratori a fronte di un organico
complessivo pari a 22 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni
Ca.Na.Le., con sede in Salgareda, frazione Campo di Pietra (Trento) e
unita' di Salgareda, frazione Campo di Pietra (Trento), per  i  quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 20 ore medie
settimanali nei confronti di 6 lavoratori a  fronte  di  un  organico
complessivo  pari a 22 unita', per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31
dicembre 1994.
   Con  decreto  ministeriale  12  settembre  1994  e'  disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lonardi
prefabbricati, con sede in Verona e unita' di Verona, per i quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a:  31,5  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di 28 lavoratori a fronte di un organico
complessivo pari a 37 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Lonardi
prefabbricati,  con sede in Verona e unita' di Verona, per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40 ore a: 31,5 ore medie
settimanali nei confronti di 28 lavoratori a fronte  di  un  organico
complessivo  pari a 37 unita', per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31
dicembre 1994.
   Con  decreto  ministeriale  12  settembre  1994  e'  disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rexroth, con
sede  in  Cernusco  sul  Naviglio  (Milano),  unita'  di Cernusco sul
Naviglio (Milano) e ufficio di Torino, per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 30,4 ore medie settimanali per 13
lavoratori, a 32,8 ore medie settimanali per 17  lavoratori,  a  26,4
ore  medie  settimanali  per 3 lavoratori, a 24 ore medie settimanali
per 5 lavoratori, a 30 ore medie settimanali per 4 lavoratori,  a  32
ore  medie settimanali per 5 lavoratori e a 20 ore settimanali per 10
lavoratori, il tutto a fronte di un organico complessivo pari  a  298
unita', per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 15311 del 17 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rexroth, con
sede in Cernusco  sul  Naviglio  (Milano),  unita'  di  Cernusco  sul
Naviglio (Milano) e ufficio di Torino, per i quali e' stato stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30,4 ore medie settimanali per  13
lavoratori,  a  32,8  ore medie settimanali per 17 lavoratori, a 26,4
ore medie settimanali per 3 lavoratori, a 24  ore  medie  settimanali
per  5  lavoratori, a 30 ore medie settimanali per 4 lavoratori, a 32
ore medie settimanali per 5 lavoratori e a 20 ore settimanali per  10
lavoratori,  il  tutto a fronte di un organico complessivo pari a 298
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 15312 del 17 giugno 1994.
   Con   decreto  ministeriale  12  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Sivi
illuminazione,  con  sede in Monticello Conte Otto (Vicenza) e unita'
di Monticello Conte Otto (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 30 ore medie settimanali nei
confronti di 197 lavoratori a fronte di un organico complessivo  pari
a 408 unita', per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.
   Con  decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Sivi
illuminazione, con sede in Monticello Conte Otto (Vicenza)  e  unita'
di Monticello Conte Otto (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore  a:  30  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di 197 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari
a 408 unita', per il periodo dal 10 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Con  decreto  ministeriale  12  settembre  1994  e'  disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cottoruga,
con  sede  in  Marcellinara  (Catanzaro)  e  unita'  di  Marcellinara
(Catanzaro),  per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  mediamente  28,4  ore  settimanali  su  base  annua  per  32
lavoratori dei 47 in organico, per il periodo dal 1 gennaio  1994  al
30 giugno 1994.
   Con  decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cottoruga,
con  sede  in  Marcellinara  (Catanzaro)  e  unita'  di  Marcellinara
(Catanzaro),  per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  mediamente  28,4  ore  settimanali  su  base  annua  per  32
lavoratori dei 47 in organico, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31
dicembre 1994.
   Con  decreto ministeriale 12 settembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull HN
Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e  unita'  di
Firenze,  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  20  ore  settimanali  nei  confronti  di  3 lavoratori su un
organico complessivo di 46 unita'  cosi'  come  stabilito  nell'unito
verbale  di  accordo  del  23  ottobre  1993  e nel successivo del 17
novembre  1993  che  costituiscono  parte  integrante  del   presente
provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.