Con  decreto  ministeriale  19  settembre  1994  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sandretto
industrie (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unita' di  Collegno
(Torino), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  19  settembre  1994  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Componenti
presse  (Gruppo  Presafin), con sede in Torino e unita' di Grugliasco
(Torino) e Pont Canavese (Torino), per il periodo dal 3 gennaio  1994
al 2 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  19  settembre  1994  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fata automation (Gruppo Fata), con
sede in Torino e uffici di Torino, e' prorogata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di  integrazione  salariale  cosi'  concesso, per il periodo
dall'8 marzo 1994 al 7 marzo 1995.
   La proroga di cui al precedente comma non opera per  i  lavoratori
nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni per accedere ai
benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge  16
giugno  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  19  settembre  1994  in   favore   dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fata european group (Gruppo Fata),
con  sede in Pianezza (Torino) e unita' in Pianezza (Torino) e Rivoli
(Torino),   e'   prorogata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il  periodo  dall'8  marzo
1994 al 7 marzo 1995.
   La  proroga  di cui al precedente comma non opera per i lavoratori
nei confronti dei quali  ricorrono  le  condizioni  per  accedere  ai
benefici  previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16
giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio 1994, n. 451.
   Con   decreto   ministeriale  19  settembre  1994  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.c.p.a. Ifap  Iri,  con  sede  in  Roma,
unita'  in Milano, Genova, Roma, Trieste, Taranto, Terni e Napoli, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995.
   La  proroga  di cui al precedente comma non opera per i lavoratori
nei confronti dei quali  ricorrono  le  condizioni  per  accedere  ai
benefici  previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16
giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio 1994, n. 451.
   Con   decreto   ministeriale  19  settembre  1994  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sieti, con  sede  in  Mirandola  e
unita'  in  centro  operativo  di Massafra (Taranto), e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dall'8 marzo 1994 al 7 marzo 1995.
   La  proroga  di cui al precedente comma non opera per i lavoratori
nei confronti dei quali  ricorrono  le  condizioni  per  accedere  ai
benefici  previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16
giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio 1994, n. 451.
   Con   decreto   ministeriale  19  settembre  1994  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Ocava  Meccanica,  con  sede  in
Ferrere   (Asti)   e  unita'  in  Ferrere  (Asti),  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 29 marzo 1994 al 28 marzo 1995.
   La  proroga  di cui al precedente comma non opera per i lavoratori
nei confronti dei quali  ricorrono  le  condizioni  per  accedere  ai
benefici  previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16
giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio 1994, n. 451.
   Con   decreto   ministeriale  19  settembre  1994  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iveco Fiat, con sede in  Torino  e
unita'  in Valle Ufita (Avellino), e' prorogata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di  integrazione  salariale  cosi'  concesso, per il periodo
dall'8 febbraio 1994 al 5 febbraio 1995.
   La proroga di cui al precedente comma non opera per  i  lavoratori
nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni per accedere ai
benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge  16
giugno  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1994, n. 451.
   Con   decreto   ministeriale  19  settembre  1994  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Fibok,  con  sede  in  Castiglion
Fibocchi  (Arezzo)  e  unita'  in  Castiglion  Fibocchi  (Arezzo), e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 marzo 1995.
   La  proroga  di cui al precedente comma non opera per i lavoratori
nei confronti dei quali  ricorrono  le  condizioni  per  accedere  ai
benefici  previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16
giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto   ministeriale  19  settembre  1994  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valdarnese  mobili,  con  sede  in
Loro  Ciuffenna  (Arezzo)  e  unita'  in  Loro Ciuffenna (Arezzo), e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
9 maggio 1994, n. 15040/3.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' ulteriormente prorogata dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994.
   Le  proroghe  di  cui  ai  precedenti  commi  non  operano  per  i
lavoratori  nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni per
accedere ai benefici previsti ai commi 4,  5  e  6  dell'art.  5  del
decreto-legge  16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  19  settembre  1994  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Marelli motori, con sede in Sesto
S.  Giovanni  (Milano),  unita'  in  Arzignano   (Vicenza),   filiali
nazionali   in   Sesto   S.   Giovanni   (Milano),  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 19 luglio 1994 al 18 luglio 1995.
   La  proroga  di cui al precedente comma non opera per i lavoratori
nei confronti dei quali  ricorrono  le  condizioni  per  accedere  ai
benefici  previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16
giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge
20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 19 settembre 1994:
    1) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  di riorganizzazione aziendale, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Metallvakuum Poliplastic, con  sede  in  Monza  (Milano)  e
unita'  di  Cusano  Milanino  (Milano), per il periodo dal 1 febbraio
1994 al 31 luglio 1994.
   Comitato tecnico del 29 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1994 con  decorrenza  1
febbraio 1994;
    2) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Filatura Sassone, con sede in Milano  e  unita'  di  Biella
(Vercelli) per il periodo, dal 12 ottobre 1993 all'11 aprile 1994.
   Comitato tecnico del 29 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1993 con decorrenza 12
ottobre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con effetto
dal 12 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta:
   S.p.a. Filatura Sassone, con sede in Milano  e  unita'  di  Biella
(Vercelli), per il periodo dal 12 aprile 1994 all'11 ottobre 1994.
   Comitato tecnico del 29 luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  l'8  aprile 1994 con decorrenza 12
aprile 1994;
    4) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Fisac (Gruppo Trevitex S.p.a.), con sede in Milano e unita'
di Cermenate (Como), Grandate (Como) e Luisago di Portichetto (Como),
per il periodo dal 12 ottobre 1993 al 30 gennaio 1994.
   Comitato tecnico del 29 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1993 con decorrenza 12
ottobre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale di ristrutturazione  aziendale,  in  favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Edison giocattoli, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e
unita'   di   Barberino   del  Mugello  (Firenze),  Sesto  Fiorentino
(Firenze), per il periodo dal 15 febbraio 1994 al 13 agosto 1994.
   Comitato tecnico del 29 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1994 con decorrenza 15
febbraio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale di riorganizzazione  aziendale,  in  favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Adige  Sala, con sede in Levico Terme (Trento) e unita' di
Levico Terme (Trento), per il periodo  dal  1  dicembre  1993  al  31
maggio 1994.
   Comitato tecnico del 29 luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 1
dicembre 1993;
    7) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.a.s.  S.A.I.T.,  con  sede  in  Napoli e unita' di Napoli per il
periodo dal 2 agosto 1993 al 1 febbraio 1994.
   Comitato tecnico del 29 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 2
agosto 1993;
    8) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con effetto
dal 2 agosto 1993, in favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti
dalla ditta:
   S.a.s.  S.A.I.T.,  con  sede  in Napoli e unita' di Napoli, per il
periodo dal 2 febbraio 1994 al 1 agosto 1994.
   Comitato tecnico del 29 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza  2
febbraio 1994;
    9) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Nuova Tozzi, con sede in Ravenna  e  unita'  di  Ravenna  e
Milano, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 30 aprile 1994.
   Comitato tecnico del 29 luglio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 12 novembre 1993 con decorrenza 1
novembre 1993;
    10) e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con
decreto  ministeriale  del  5  aprile 1994, con effetto dal 26 luglio
1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Facind, con sede in Perignano di Lari (Pisa)  e  unita'  di
Perignano  (Pisa)  e  Pisa localita' Mortellini, per il periodo dal 2
marzo 1994 al 25 luglio 1994.
   Comitato tecnico del 16 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 9 marzo  1994  con  decorrenza  26
gennaio 1994.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;
    11)    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   di   riorganizzazione
aziendale,  in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Ciga Service (Gruppo Ciga), con sede in Milano e unita'  di
Milano  e  Venezia,  per  il periodo dal 1 novembre 1993 al 30 aprile
1994.
   Comitato tecnico del 29 luglio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 1
novembre 1993;
    12) e' autorizzata la correponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  S.I.M.  -  Societa' italiana miniere, con sede in Iglesias
(Cagliari), sede e  servizi  tecnici  di  Cagliari,  per  il  periodo
dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994.
   Comitato tecnico del 29 luglio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 3 novembre 1993 con decorrenza 11
ottobre 1993;
    13) e' autorizata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Zurla, con sede in Zola Predosa (Bologna) e unita' di Zola
Predosa (Bologna), per il periodo dal 14 marzo 1994 al  13  settembre
1994.
   Comitato tecnico del 29 luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  l'11  marzo 1994 con decorrenza 14
marzo 1994;
    14)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Comes, con sede in Roma e unita' di Ariccia (Roma), Roma  e
Livorno, per il periodo dal 25 ottobre 1993 al 24 aprile 1994.
   Comitato tecnico del 29 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1993 con decorrenza 25
ottobre 1993;
    15)  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  effetto
dal 25 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta:
   S.r.l.  Comes,  con  sede in Roma unita' di Ariccia (Roma), Roma e
Livorno, per il periodo dal 25 aprile 1994 al 24 ottobre 1994.
   Comitato tecnico del 29 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con  decorrenza  25
aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  dell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  19  settembre  1994  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalle aziende sotto  specificate,  sospesi  dal
lavoro  o  lavoranti  ad orario ridotto, e' disposta la proroga della
corresponsione  dell'indennita'  pari  al  trattamento   massimo   di
integrazione  salariale straordinaria ai sensi dell'art. 61, comma 2,
del decreto-legge n. 414/1994, per i  periodi  e  per  il  numero  di
unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:
1) S.r.l. Carioni spedizioni internazionali, con sede in Milano e
   unita' di Milano:
periodo: dal 5 aprile 1994 al 4 aprile 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati: 7;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 5 aprile 1993.
 2) S.p.a. Msas Italcargo, con sede in Milano e unita' di Milano:
periodo: dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 3 maggio 1993.
3) S.r.l. F.lli Pipitone, con sede in Siracusa e unita' di Siracusa:
periodo: dal 3 maggio 1994 al 30 aprile 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati: 5;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 3 maggio 1993.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
   ministeriale 28 luglio 1994, n. 15742/65.
4) S.p.a. Zust Ambrosetti trasporti internazionali, con sede in
   Torino   e   unita'  di  Calenzano  (Firenze),  Civitanova  Marche
   (Ancona), Como, Genova, Milano, Sala Bolognese (Modena), Torino  e
   Vicenza:
periodo: dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati: 20;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 marzo 1993.
   Con  decreto  ministeriale  20  settembre  1994  e' corrisposto il
trattamento speciale di  disoccupazione,  in  favore  dei  lavoratori
licenziati  dalle  aziende  edili  operanti  nelle  aree e nei lavori
sottoelencati, per i periodi indicati:
1) Area del comune di Castelforte (Latina). - Imprese impegnate nei
   lavori di ristrutturazione  dei  canali  irrigui  ed  estendimento
   dell'irrigazione  ai settori Suoi e Ausente. Lavoratori licenziati
   dal 16 novembre 1992:
comitato tecnico del 4 agosto 1994;
periodo dal 16 novembre 1992 al 15 maggio 1993.
2) Area del comune di Castelforte (Latina). - Imprese impegnate nei
   lavori di ristrutturazione  dei  canali  irrigui  ed  estendimento
   dell'irrigazione  ai settori Suoi e Ausente. Lavoratori licenziati
   dal 16 novembre 1992:
comitato tecnico del 4 agosto 1994;
periodo dal 16 maggio 1992 al 15 novembre 1993.
3) Area del comune di Castelforte (Latina). - Imprese impegnate nei
   lavori di ristrutturazione  dei  canali  irrigui  ed  estendimento
   dell'irrigazione  ai settori Suoi e Ausente. Lavoratori licenziati
   dal 16 novembre 1992:
comitato tecnico del 4 agosto 1994;
periodo dal 16 novembre 1993 al 15 maggio 1994.
4) Area del comune di Castelforte (Latina). - Imprese impegnate nei
   lavori di ristrutturazione  dei  canali  irrigui  ed  estendimento
   dell'irrigazione  ai settori Suio e Ausente. Lavoratori licenziati
   dal 16 novembre 1992:
comitato tecnico del 4 agosto 1994;
periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.
5) Area del comune di Castelforte (Latina). - Imprese impegnate nei
   lavori  di  ristrutturazione  dei  canali  irrigui ed estendimento
   dell'irrigazione ai settori Suoi e Ausente. Lavoratori  licenziati
   dal 16 novembre 1992:
comitato tecnico del 4 agosto 1994;
periodo dal 16 novembre 1994 al 15 febbraio 1995.
6) Area del comune di Fisciano (Salerno). - Imprese impegnate nella
   costruzione   della   nuova   sede   dell'Universita'.  Lavoratori
   licenziati dal 26 marzo 1993:
comitato tecnico del 4 agosto 1994;
periodo dal 26 marzo 1993 al 25 settembre 1993.
7) Area del comune di Fisciano (Salerno). - Imprese impegnate nella
   costruzione  della   nuova   sede   dell'Universita'.   Lavoratori
   licenziati dal 26 marzo 1993:
comitato tecnico del 4 agosto 1994;
periodo dal 26 settembre 1993 al 25 marzo 1994.
8) Area del comune di Fisciano (Salerno). - Imprese impegnate nella
   costruzione   della   nuova   sede   dell'Universita'.  Lavoratori
   licenziati dal 26 marzo 1993:
comitato tecnico del 4 agosto 1994;
periodo dal 26 marzo 1994 al 25 settembre 1994.
9) Area del comune di Fisciano (Salerno). - Imprese impegnate nella
   costruzione  della   nuova   sede   dell'Universita'.   Lavoratori
   licenziati dal 26 marzo 1993;
comitato tecnico del 4 agosto 1994;
periodo dal 26 settembre 1994 al 25 marzo 1995.
10) Area del comune di Fisciano (Salerno). - Imprese impegnate nella
   costruzione   della   nuova   sede   dell'Universita'.  Lavoratori
   licenziati dal 26 marzo 1993:
comitato tecnico del 4 agosto 1994;
periodo dal 26 marzo 1995 al 25 giugno 1995.