IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il regolamento CEE n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale; Visto il regolamento CEE n. 1430/94 della Commissione del 22 giugno 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 23 giugno 1994, che inserisce nell'allegato IV del regolamento CEE n. 2377/90 il cloramfenicolo; Visto l'art. 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, che prevede che possa essere concessa l'autorizzazione alla commercializzazione di sostanze farmacologicamente attive solo se incluse negli allegati I, II e III del suddetto regolamento CEE n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990, e successive modificazioni; Viste le disposizioni contenute nel Capo V del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119; Considerata l'importanza rivestita dall'impiego di medicinali veterinari nella produzione agricola e la necessita' che, a fini di tutela della salute pubblica, gli stessi siano somministrati secondo le condizioni d'impiego approvate, in modo da garantire l'assenza di residui e l'innocuita' del prodotto finale; Decreta: Art. 1. 1. Sono sospese le autorizzazioni all'immissione in commercio di tutti i medicinali veterinari (specialita' medicinali, premiscele medicate ex integratori medicati, medicinali veterinari prefabbricati) contenenti cloramfenicolo. 2. I lotti gia' prodotti non possono essere piu' venduti e le ditte interessate sono tenute a ritirare tutte le confezioni gia' immesse nel circuito commerciale.