IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno
1990, che definisce una procedura comunitaria per  la  determinazione
dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti
di origine animale;
  Visto il regolamento CEE n. 1430/94 della Commissione del 22 giugno
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del
23 giugno 1994, che inserisce nell'allegato IV del regolamento CEE n.
2377/90 il cloramfenicolo;
  Visto  l'art.  3,  comma  2, lettera b), del decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n.  119,  che  prevede  che  possa  essere   concessa
l'autorizzazione     alla     commercializzazione     di     sostanze
farmacologicamente attive solo se incluse negli allegati I, II e  III
del  suddetto  regolamento CEE n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno
1990, e successive modificazioni;
  Viste le disposizioni contenute nel Capo V del decreto  legislativo
27 gennaio 1992, n. 119;
  Considerata   l'importanza  rivestita  dall'impiego  di  medicinali
veterinari nella produzione agricola e la necessita' che, a  fini  di
tutela  della salute pubblica, gli stessi siano somministrati secondo
le condizioni d'impiego approvate, in modo da garantire l'assenza  di
residui e l'innocuita' del prodotto finale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono  sospese  le autorizzazioni all'immissione in commercio di
tutti i medicinali  veterinari  (specialita'  medicinali,  premiscele
medicate    ex    integratori    medicati,    medicinali   veterinari
prefabbricati) contenenti cloramfenicolo.
  2. I lotti gia' prodotti non possono essere piu' venduti e le ditte
interessate sono tenute a ritirare tutte le confezioni  gia'  immesse
nel circuito commerciale.