IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  relativo  a
modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938, n. 1652, relativo a
disposizioni sull'ordinamento didattico universitario,  e  successive
modificazioni;
  Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Cagliari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con
regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28,  relativa  alla  delega  al
Governo  per  il  riordinamento della docenza universitaria, relativa
alla fascia di formazione  per  la  sperimentazione  organizzativa  e
didattica;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, sul riordinamento delle scuole dirette a  fini  speciali,  delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;
  Visti  gli  articoli  6  e  16  della  legge 9 maggio 1989, n. 168,
concernente l'istituzione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche di questa Universita', con nota n. 1248  del  2
maggio 1994;
  Vista la nota ministeriale n. 2006 del 1 settembre 1994;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito  il parere del Consiglio universitario nazionale in data 15
giugno 1994;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di  Cagliari,  approvato  e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Il quarto comma dell'art. 343 (ex 380) e' modificato  relativamente
al  numero  degli  iscrivibili  alla  scuola  di  specializzazione in
"farmacologia" come segue:
  "In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la  scuola  e'
in  grado  di  accettare il numero massimo di iscritti determinato in
sei per  ciascun  anno  di  corso,  per  un  totale  di  ventiquattro
specializzandi".
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  al  Ministero  di  grazia  e
giustizia  per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
   Cagliari, 26 settembre 1994
                                                Il rettore: MISTRETTA