IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 24 settembre 1985; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nelle sedute del 19 novembre 1993 e 17 febbraio 1994; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli 225 e seguenti dello statuto, relativi alla scuola di specializzazione in odontostomatologia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli: Art. 225. - E' istituita la scuola di specializzazione in odontostomatologia presso l'Universita' degli studi di Modena. La scuola rilascia il titolo di specialista in odontostomatologia. Art. 226. - La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di diciotto specializzandi. Art. 227. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola, provvede la facolta' di medicina e chirurgia - istituto di clinica odontoiatrica. Art. 228. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 229. - La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) area medica; b) area chirurgica; c) area stomatologica; d) area specialistica odontoiatrica. Art. 230. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Area medica: farmacologia; anestesiologia e rianimazione; dermatologia; medicina legale; embriologia (dento-maxillo-facciale). b) Area chirurgica: chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale; clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative; c) Area stomatologica: odontostomatologia preventiva; patologia oro-maxillo-facciale; radiologia odontostomatologica; paradontologia; clinica odontostomatologica. d) Area specialistica odontoiatrica: materiali dentali; odontotecnica; odontoiatria infantile; endodonzia; clinica protesica; ortognatodonzia; odontoiatria conservativa. Art. 230. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in una attivita' didattica teorico-pratica comune a tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attivita' elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolte all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene, pertanto, come di seguito specificato: I Anno: Area medica (ore 70): farmacologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 20 anestesiologia e rianimazione . . . . . . . . . . . . . . " 20 dermatologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10 embriologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20 Area chirurgica (ore 50): chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale " 50 Area stomatologica (ore 80): patologia oro-maxillo-facciale . . . . . . . . . . . . . " 50 clinica odontostomatologica . . . . . . . . . . . . . . . " 30 Area specialistica odontoiatrica (ore 200): materiali dentali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 odontoiatria conservativa . . . . . . . . . . . . . . . . " 150 Monte ore elettivo: ore 400. II Anno: Area chirurgica (ore 50): chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale ore 50 Area stomatologica (ore 100): odontostomatologia preventiva . . . . . . . . . . . . . . " 20 radiologia odontostomatologica . . . . . . . . . . . . . " 30 parodontologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 Area specialistica odontoiatrica (ore 250): odontoiatria infantile . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 clinica protesica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 70 ortognatodonzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 odontoiatria conservativa . . . . . . . . . . . . . . . . " 80 Monte ore elettivo: 400. III Anno: Area medica (ore 20): medicina legale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 20 Area chirurgica (ore 30): clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative " 30 Area stomatologica (ore 100): parodontologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30 clinica odontostomatologica . . . . . . . . . . . . . . . " 70 Area specialistica odontoiatrica (ore 250): endodonzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 clinica protesica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 ortognatodonzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 Monte ore elettivo: 400. Art. 231. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti: odontoiatria conservativa, odontoiatria infantile, endodonzia, protesi, ortognatodonzia, parodontologia, chirurgia orale, estrazioni, degenza, radiologia odontostomatologica. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverra' secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso, il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Modena, 27 luglio 1994 Il rettore: CIPOLLI