IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare  il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3
della legge 23 settembre 1994, n. 554, con cui  si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visto il proprio decreto in data 26 settembre 1994, con il quale e'
stata  disposta  l'emissione delle prime due tranches dei certificati
di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette  anni,  con
godimento 1 ottobre 1994;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il  6
ottobre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 132.470 miliardi;
  Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti
in titoli di Stato", individuati a  termini  del  medesimo  articolo,
hanno  accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste  dei  titoli
di Stato;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta  l'emissione  di  una
terza  tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con
godimento  1  ottobre  1994,  della  durata  di  sette   anni,   fino
all'importo  massimo  di  nominali  lire  2.500  miliardi,  di cui al
decreto ministeriale del 26 settembre 1994, citato nelle premesse.
  In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale  24  febbraio
1994,   citato   nelle   premesse,  al  termine  della  procedura  di
assegnazione di cui al successivo  art.  2,  potra'  essere  disposta
l'emissione  di una quarta tranche dei certificati, da assegnare agli
operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai
successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale  collocamento
supplementare  corrisponda  ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10
per  cento  dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare
viene determinato nell'importo massimo di lire 250 miliardi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni e modalita'  di  emissione  stabilite
dal decreto ministeriale 26 settembre 1994, recante l'emissione della
prima tranche dei certificati stessi.