IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988; Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1990; Visto il decreto ministeriale 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1991; Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1991; Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 1991; Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992; Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1992; Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992; Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992 recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasportomerci per conto terzi (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 28 novembre 1992); Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 1993; Visto il decreto dirigenziale 10 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1993; Visto il decreto dirigenziale 24 settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 29 settembre 1993; Visto il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994; Visto il decreto dirigenziale 13 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1994; Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1994; Decreta: Art. 1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che alla data del 15 ottobre 1994 hanno utilizzato almeno l'85% della propria assegnazione annuale di ecopunti possono ottenere, dietro presentazione di apposita istanza, entro il 15 novembre 1994, una quota di ecopunti proporzionale alla propria assegnazione e nei limiti degli ecopunti disponibili. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio possono presentare istanza per ottenere ulteriori ecopunti, nei limiti di quelli destinati a questo scopo, entro il 31 ottobre 1994.