IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
                   E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
  Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988,  n.  82,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988;
  Visto  il  decreto ministeriale 13 settembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1990;
  Visto il  decreto  ministeriale  1  marzo  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1991;
  Visto  il  decreto  ministeriale  25  marzo  1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1991;
  Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1991,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 1991;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  maggio  1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992;
  Visto il decreto  ministeriale  1  agosto  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1992;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6 novembre 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992;
  Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria  sul  traffico  di
transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
novembre  1992  recante criteri unitari volti a favorire la sollecita
soluzione dei problemi attinenti il  settore  dell'autotrasportomerci
per  conto  terzi  (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 28
novembre 1992);
  Visto il decreto ministeriale  20  aprile  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 1993;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  10  luglio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1993;
  Visto il decreto dirigenziale 24 settembre 1993,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 29 settembre 1993;
  Visto  il  decreto  dirigenziale 28 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994;
  Visto il decreto dirigenziale  13  maggio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1994;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  28  luglio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le imprese che effettuano trasporto di merci  in  conto  terzi  che
alla  data  del  15  ottobre 1994 hanno utilizzato almeno l'85% della
propria assegnazione annuale di  ecopunti  possono  ottenere,  dietro
presentazione  di  apposita  istanza,  entro il 15 novembre 1994, una
quota di ecopunti  proporzionale  alla  propria  assegnazione  e  nei
limiti degli ecopunti disponibili.
  Le  imprese  che  effettuano  trasporto  di  merci in conto proprio
possono presentare  istanza  per  ottenere  ulteriori  ecopunti,  nei
limiti di quelli destinati a questo scopo, entro il 31 ottobre 1994.