LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 3, lettera f), sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto in particolare l'art. 20, commi 1 e 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994; Considerata l'opportunita' di introdurre modalita' apposite di negoziazione telematica per ordini aventi ad oggetto un quantitativo di titoli inferiore al lotto minimo di negoziazione stabilito per ciascun valore mobiliare; Visto l'art. 10 del regolamento disciplinante la negoziazione di valori mobiliari fuori dei mercati regolamentati approvato con delibera n. 5552 del 14 novembre 1991; Visto l'art. 7, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Vista la delibera n. 6432 del 26 agosto 1992 con la quale e' stata determinata la misura percentuale massima delle commissioni da applicare allo svolgimento dell'attivita' di negoziazione per conto terzi di valori mobiliari sui mercati regolamentati nonche' lo svolgimento dell'attivita' di raccolta di ordini di acquisto o di vendita di valori mobiliari; Ritenuta la necessita' di determinare la misura massima delle commissioni da applicare agli ordini aventi ad oggetto un quantitativo di titoli inferiore al lotto minimo di negoziazione negoziati nei mercati regolamentati; Delibera: Art. 1. Il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane e' modificato ed integrato come segue: 1. All'art. 1, comma 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente lettera: " h) le modalita' di funzionamento del sistema telematico per la negoziazione di ordini aventi ad oggetto un quantitativo di titoli inferiore al lotto minimo di negoziazione stabilito per ciascun valore mobiliare.". 2. All'art. 2 dopo la lettera m) sono inserite le seguenti lettere: " n) 'mercato delle spezzature' designa il sistema telematico per la negoziazione di ordini aventi ad oggetto un quantitativo di titoli inferiore al lotto minimo negoziabile sul mercato di riferimento; o) 'mercato di riferimento' designa il mercato ufficiale dove sono negoziati lotti minimi, o multipli di essi, di azioni, warrant, diritti di opzione ed obbligazioni convertibili quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto.". 3. All'art. 4, comma 1, dopo la lettera g) e' inserita la seguente lettera: " h) diffusione tra gli operatori di proposte negoziabili e conclusione automatica di contratti aventi ad oggetto azioni, warrant, diritti di opzione ed obbligazioni convertibili esclusivamente per quantitativi inferiori al lotto minimo (spezzature).". 4. Il titolo VIII e' soppresso. 5. Dopo l'art. 83 e' inserito il seguente titolo: "Titolo VIII MERCATO DELLE SPEZZATURE Capo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Art. 84. Funzioni del sistema 1. Il sistema consente agli operatori autorizzati la negoziazione di azioni, warrant, diritti di opzione ed obbligazioni convertibili quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto, per quantitativi inferiori al lotto minimo negoziabile nel mercato di riferimento (spezzature). Art. 85. Tipologie di ordini 1. Gli ordini possono essere impartiti esclusivamente al 'prezzo di esecuzione' (ordini senza limite di prezzo) di cui all'art. 91 e, se non diversamente specificato, si intendono conferiti dai committenti fino a completa evasione. Capo II FASI DELLA NEGOZIAZIONE Art. 86. Fasi della prima esecuzione 1. Nella fase di immissione per prima esecuzione, gli operatori autorizzati possono immettere, modificare e cancellare proposte di negoziazione sia in conto proprio sia in conto terzi per tutti i valori mobiliari negoziati sul mercato di riferimento di cui alla lettera o) dell'art. 2. 2. Nella fase di prima sottoscrizione sbilancio, per ciascun valore mobiliare, per il quale sia stato determinato il prezzo di apertura nel mercato di riferimento, le proposte in compera o in vendita che non verrebbero soddisfatte in fase di esecuzione possono essere accettate da un singolo operatore autorizzato e per il loro ammontare totale. 3. Nella fase di prima esecuzione il sistema: a) inibisce l'utilizzo di tutte le funzionalita' previste; b) rinvia alla fase di seconda esecuzione le proposte aventi ad oggetto i valori mobiliari che non hanno ancora determinato il prezzo di apertura nel mercato di riferimento mantenendole ordinate secondo la loro priorita' temporale originaria; c) per i valori mobiliari di cui al comma 2, conclude automaticamente, al prezzo di esecuzione di cui all'art. 91, i contratti derivanti dall'abbinamento delle proposte immesse; d) invia automaticamente i contratti conclusi ai relativi sistemi di riscontro e rettifica giornalieri di cui al Titolo VI del presente regolamento. Art. 87. Fasi della seconda esecuzione 1. Nella fase di immissione per seconda esecuzione, gli operatori autorizzati possono immettere, modificare e cancellare proposte di negoziazione sia in conto proprio sia in conto terzi per tutti i valori mobiliari negoziati sul mercato di riferimento di cui alla lettera o) dell'art. 2. 2. Nella fase di seconda sottoscrizione sbilancio, per ciascun valore mobiliare di cui all'art. 86, comma 3, lettera b), per il quale sia stato determinato il prezzo di apertura nel mercato di riferimento, le proposte, in compera o in vendita, che non verrebbero soddisfatte in fase di esecuzione possono essere accettate da un singolo operatore autorizzato e per il loro ammontare totale. 3. Nella fase di seconda esecuzione il sistema: a) inibisce l'utilizzo di tutte le funzionalita' previste; b) per i soli valori mobiliari di cui al comma 2, conclude automaticamente, al prezzo di esecuzione di cui all'art. 91, i contratti derivanti dall'abbinamento delle proposte immesse. c) invia automaticamente i contratti conclusi ai relativi sistemi di riscontro e rettifica giornalieri di cui al Titolo VI del presente regolamento. Art. 88. Fase di chiusura 1. Durante la fase di chiusura il sistema inibisce l'accesso alle funzioni di negoziazione. Capo III MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI Art. 89. Proposte di negoziazione 1. Le proposte per le fasi della negoziazione possono essere immesse nel sistema esclusivamente "a prezzo di esecuzione" (AES) di cui all'art. 91 e con le eventuali ulteriori modalita' di cui al comma 2. 2. E' consentito specificare le seguenti modalita' di esecuzione delle proposte nelle fasi della negoziazione: a) "valida sino a completa evasione" (VSE). La proposta permane nel sistema sino alla sua completa evasione, realizzabile anche in piu' giorni, oppure sino alla cancellazione da parte dell'operatore proponente o dall'organo di controllo; b) "valida sino a data specificata" (VSD). La proposta permane nel sistema, per la quantita' ineseguita, sino alla data specificata dall'operatore proponente oppure sino alla cancellazione da parte dell'operatore proponente o dell'organo di controllo; c) "valida solo giorno di immissione" (VSG). La proposta se inevasa, viene cancellata automaticamente dal sistema al termine della fase di prima o seconda esecuzione del giorno in cui e' avvenuta l'immissione. 3. Le proposte su ciascun valore mobiliare presenti nel sistema al termine della seconda fase di esecuzione, vengono automaticamente trasferite dal sistema stesso, se non diversamente specificato, alla giornata successiva. E' comunque consentita all'operatore proponente la cancellazione delle proprie proposte nelle fasi previste. Capo IV SVOLGIMENTO DELLE CONTRATTAZIONI Art. 90. Ordine e priorita' di esecuzione delle proposte 1. Il sistema provvede, per tutte le fasi della negoziazione, ad ogni immissione, variazione o cancellazione di proposte ad ordinare le proposte stesse su un apposito book in base alla priorita' temporale ascendente determinata in relazione alla data e all'ora della giornata in cui e' avvenuta l'immissione. 2. Gli ordini sono immessi nel sistema secondo la priorita' di tempo risultanti dalle annotazioni di cui all'art. 12, comma 1, e sono eseguiti dal sistema stesso secondo le priorita' di tempo di immissione. Art. 91. Prezzo di esecuzione 1. Tutti i contratti conclusi nella stessa seduta, su ciascun valore mobiliare, sono eseguiti al "prezzo di esecuzione" (PEC). Il prezzo di esecuzione e' pari al prezzo di apertura, di cui all'art. 22, comma 1, determinato nel mercato di riferimento. 2. Nel caso in cui nel mercato di riferimento si determinino, per lo stesso valore mobiliare, piu' prezzi di apertura, il prezzo di esecuzione assume il valore del primo prezzo di apertura venutosi a determinare. 3. Se il prezzo di esecuzione di un valore mobiliare non viene determinato per l'intera giornata, il sistema non procede alla conclusione dei contratti. Le proposte di negoziazione vengono automaticamente trasferite alla giornata successiva mantenendo la priorita' temporale originaria. Capo V INFORMAZIONI AGLI OPERATORI Art. 92. Informazioni nelle fasi di immissione sottoscrizione sbilancio e chiusura 1. Nelle fasi di immissione, sottoscrizione sbilancio e di chiusura il sistema consente agli operatori autorizzati di prendere visione di tutte le proposte presenti sul book, relative a ciascun valore mobiliare, suddivise tra proposte in compera e in vendita ordinate secondo le modalita' di cui all'art. 90. 2. Il sistema rende inoltre disponibili, per ogni valore mobiliare, almeno le seguenti informazioni: Codice alfabetico del titolo. Data di scadenza della proposta. Lotto minimo di negoziazione. Prezzo di esecuzione dei contratti. Quantita' totali in compera ed in vendita. Indicatore della fase di esecuzione. Ora di elaborazione richiesta. Sbilancio tra le quantita' in offerta ed in domanda con indicazione del numero di proposte ineseguibili e se l'eventuale quantita' ineseguibile sia in compera o in vendita. 3. Nelle fasi di immissione, sottoscrizione sbilancio e chiusura, il sistema consente agli operatori di prendere visione delle seguenti informazioni elaborate dal sistema: a) Sintesi proprie proposte per singolo valore mobiliare; b) Sintesi propri contratti per singolo valore mobiliare. Capo VI INFORMAZIONI AL PUBBLICO Art. 93. Listino ufficiale di borsa dei valori mobiliari negoziati nel mercato delle spezzature 1. Il modello di listino ufficiale per i valori mobiliari negoziati mediante il mercato delle spezzature espone per ogni titolo le quantita' scambiate in fase di prima o seconda esecuzione ed il numero di contratti conclusi. 2. Al termine delle fasi di negoziazione il Consiglio di Borsa dispone la pubblicazione del listino di borsa della giornata. Capo VII FUNZIONI DI SUPERVISIONE Art. 94. Interventi della Consob sullo svolgimento delle contrattazioni 1. Nelle fasi di immissione, sottoscrizione sbilancio e chiusura, sulla base dei provvedimenti adottati sul mercato di riferimento l'organo di controllo sospende e riammette i valori mobiliari interessati e puo' cancellare le proposte di negoziazione. 2. L'organo di controllo, inoltre, puo' sospendere e riammettere un operatore autorizzato e cancellare le relative proposte di negoziazione.". 6. Dopo l'art. 94 e' inserito il seguente titolo: "Titolo IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 95. Norme di attuazione 1. Con apposita delibera la Consob stabilisce le norme di attuazione del presente regolamento.".