LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche  ed
integrazioni;
  Visto  in particolare l'art. 3, lettera f), sub art. 1, della legge
7 giugno 1974, n. 216;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto in particolare l'art. 20, commi 1 e 2, della legge 2  gennaio
1991, n. 1;
  Visto  il  regolamento  per il funzionamento del sistema telematico
delle borse valori, approvato con delibera  n.  8221  del  12  luglio
1994;
  Considerata  l'opportunita'  di  introdurre  modalita'  apposite di
negoziazione telematica per ordini aventi ad oggetto un  quantitativo
di  titoli  inferiore  al  lotto minimo di negoziazione stabilito per
ciascun valore mobiliare;
  Visto l'art. 10 del regolamento disciplinante  la  negoziazione  di
valori  mobiliari  fuori  dei  mercati  regolamentati  approvato  con
delibera n. 5552 del 14 novembre 1991;
  Visto l'art. 7, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Vista la delibera n. 6432 del 26 agosto 1992 con la quale e'  stata
determinata  la  misura  percentuale  massima  delle  commissioni  da
applicare allo svolgimento dell'attivita' di negoziazione  per  conto
terzi  di  valori  mobiliari  sui  mercati  regolamentati  nonche' lo
svolgimento dell'attivita' di raccolta di ordini  di  acquisto  o  di
vendita di valori mobiliari;
  Ritenuta  la  necessita'  di  determinare  la  misura massima delle
commissioni  da  applicare  agli  ordini   aventi   ad   oggetto   un
quantitativo  di  titoli  inferiore  al  lotto minimo di negoziazione
negoziati nei mercati regolamentati;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Il regolamento per il funzionamento del  sistema  telematico  delle
borse valori italiane e' modificato ed integrato come segue:
  1.  All'art. 1, comma 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente
lettera:
   " h) le modalita' di funzionamento del sistema telematico  per  la
negoziazione  di  ordini  aventi ad oggetto un quantitativo di titoli
inferiore al lotto  minimo  di  negoziazione  stabilito  per  ciascun
valore mobiliare.".
  2. All'art. 2 dopo la lettera m) sono inserite le seguenti lettere:
   "  n) 'mercato delle spezzature' designa il sistema telematico per
la negoziazione di ordini aventi ad oggetto un quantitativo di titoli
inferiore al lotto minimo negoziabile sul mercato di riferimento;
    o) 'mercato di riferimento' designa  il  mercato  ufficiale  dove
sono  negoziati lotti minimi, o multipli di essi, di azioni, warrant,
diritti di opzione ed obbligazioni convertibili quotati  in  borsa  o
ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto.".
  3.  All'art. 4, comma 1, dopo la lettera g) e' inserita la seguente
lettera:
   "  h)  diffusione  tra  gli  operatori  di  proposte negoziabili e
conclusione  automatica  di  contratti  aventi  ad  oggetto   azioni,
warrant,    diritti   di   opzione   ed   obbligazioni   convertibili
esclusivamente   per   quantitativi   inferiori   al   lotto   minimo
(spezzature).".
  4. Il titolo VIII e' soppresso.
  5. Dopo l'art. 83 e' inserito il seguente titolo:
                            "Titolo VIII
                      MERCATO DELLE SPEZZATURE
                               Capo I
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
                              Art. 84.
                        Funzioni del sistema
  1.  Il  sistema consente agli operatori autorizzati la negoziazione
di azioni, warrant, diritti di opzione ed  obbligazioni  convertibili
quotati  in  borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto,
per quantitativi inferiori al lotto minimo negoziabile nel mercato di
riferimento (spezzature).
                              Art. 85.
                         Tipologie di ordini
  1. Gli ordini possono essere impartiti esclusivamente al 'prezzo di
esecuzione' (ordini senza limite di prezzo) di cui all'art. 91 e,  se
non  diversamente specificato, si intendono conferiti dai committenti
fino a completa evasione.
                               Capo II
                       FASI DELLA NEGOZIAZIONE
                              Art. 86.
                     Fasi della prima esecuzione
  1. Nella fase di immissione per  prima  esecuzione,  gli  operatori
autorizzati  possono  immettere,  modificare e cancellare proposte di
negoziazione sia in conto proprio sia in  conto  terzi  per  tutti  i
valori  mobiliari  negoziati  sul  mercato di riferimento di cui alla
lettera o) dell'art. 2.
  2. Nella fase di prima sottoscrizione sbilancio, per ciascun valore
mobiliare, per il quale sia stato determinato il prezzo  di  apertura
nel  mercato  di riferimento, le proposte in compera o in vendita che
non verrebbero soddisfatte  in  fase  di  esecuzione  possono  essere
accettate da un singolo operatore autorizzato e per il loro ammontare
totale.
  3. Nella fase di prima esecuzione il sistema:
    a) inibisce l'utilizzo di tutte le funzionalita' previste;
    b)  rinvia  alla fase di seconda esecuzione le proposte aventi ad
oggetto i valori mobiliari che non hanno ancora determinato il prezzo
di apertura nel mercato di riferimento mantenendole ordinate  secondo
la loro priorita' temporale originaria;
    c)   per   i  valori  mobiliari  di  cui  al  comma  2,  conclude
automaticamente, al prezzo  di  esecuzione  di  cui  all'art.  91,  i
contratti derivanti dall'abbinamento delle proposte immesse;
    d) invia automaticamente i contratti conclusi ai relativi sistemi
di riscontro e rettifica giornalieri di cui al Titolo VI del presente
regolamento.
                              Art. 87.
                    Fasi della seconda esecuzione
  1.  Nella  fase di immissione per seconda esecuzione, gli operatori
autorizzati possono immettere, modificare e  cancellare  proposte  di
negoziazione  sia  in  conto  proprio  sia in conto terzi per tutti i
valori mobiliari negoziati sul mercato di  riferimento  di  cui  alla
lettera o) dell'art. 2.
  2.  Nella  fase  di  seconda  sottoscrizione sbilancio, per ciascun
valore mobiliare di cui all'art. 86, comma  3,  lettera  b),  per  il
quale  sia  stato  determinato  il  prezzo di apertura nel mercato di
riferimento, le proposte, in compera o in vendita, che non verrebbero
soddisfatte in fase di esecuzione  possono  essere  accettate  da  un
singolo operatore autorizzato e per il loro ammontare totale.
  3. Nella fase di seconda esecuzione il sistema:
    a) inibisce l'utilizzo di tutte le funzionalita' previste;
    b)  per  i  soli  valori  mobiliari  di  cui al comma 2, conclude
automaticamente, al prezzo  di  esecuzione  di  cui  all'art.  91,  i
contratti derivanti dall'abbinamento delle proposte immesse.
    c) invia automaticamente i contratti conclusi ai relativi sistemi
di riscontro e rettifica giornalieri di cui al Titolo VI del presente
regolamento.
                              Art. 88.
                          Fase di chiusura
  1.  Durante  la fase di chiusura il sistema inibisce l'accesso alle
funzioni di negoziazione.
                              Capo III
                MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI
                              Art. 89.
                      Proposte di negoziazione
  1. Le proposte  per  le  fasi  della  negoziazione  possono  essere
immesse  nel sistema esclusivamente "a prezzo di esecuzione" (AES) di
cui all'art. 91 e con le eventuali  ulteriori  modalita'  di  cui  al
comma 2.
  2.  E'  consentito  specificare le seguenti modalita' di esecuzione
delle proposte nelle fasi della negoziazione:
    a) "valida sino a completa evasione" (VSE). La  proposta  permane
nel  sistema  sino  alla sua completa evasione, realizzabile anche in
piu' giorni, oppure sino alla cancellazione da  parte  dell'operatore
proponente o dall'organo di controllo;
    b)  "valida  sino  a data specificata" (VSD). La proposta permane
nel sistema, per la quantita' ineseguita, sino alla data  specificata
dall'operatore  proponente  oppure  sino  alla cancellazione da parte
dell'operatore proponente o dell'organo di controllo;
    c) "valida solo giorno  di  immissione"  (VSG).  La  proposta  se
inevasa,  viene  cancellata  automaticamente  dal  sistema al termine
della fase di prima  o  seconda  esecuzione  del  giorno  in  cui  e'
avvenuta l'immissione.
  3.  Le proposte su ciascun valore mobiliare presenti nel sistema al
termine della seconda fase  di  esecuzione,  vengono  automaticamente
trasferite  dal sistema stesso, se non diversamente specificato, alla
giornata successiva. E' comunque consentita all'operatore  proponente
la cancellazione delle proprie proposte nelle fasi previste.
                               Capo IV
                  SVOLGIMENTO DELLE CONTRATTAZIONI
                              Art. 90.
           Ordine e priorita' di esecuzione delle proposte
  1.  Il  sistema  provvede, per tutte le fasi della negoziazione, ad
ogni immissione, variazione o cancellazione di proposte  ad  ordinare
le  proposte  stesse  su  un  apposito  book  in  base alla priorita'
temporale ascendente determinata in relazione  alla  data  e  all'ora
della giornata in cui e' avvenuta l'immissione.
  2.  Gli  ordini  sono  immessi  nel sistema secondo la priorita' di
tempo risultanti dalle annotazioni di cui all'art.  12,  comma  1,  e
sono  eseguiti  dal  sistema  stesso secondo le priorita' di tempo di
immissione.
                              Art. 91.
                        Prezzo di esecuzione
  1. Tutti i contratti  conclusi  nella  stessa  seduta,  su  ciascun
valore  mobiliare,  sono eseguiti al "prezzo di esecuzione" (PEC). Il
prezzo di esecuzione e' pari al prezzo di apertura, di  cui  all'art.
22, comma 1, determinato nel mercato di riferimento.
  2.  Nel  caso in cui nel mercato di riferimento si determinino, per
lo stesso valore mobiliare, piu' prezzi di  apertura,  il  prezzo  di
esecuzione  assume  il valore del primo prezzo di apertura venutosi a
determinare.
  3. Se il prezzo di esecuzione di  un  valore  mobiliare  non  viene
determinato  per  l'intera  giornata,  il  sistema  non  procede alla
conclusione  dei  contratti.  Le  proposte  di  negoziazione  vengono
automaticamente  trasferite  alla  giornata  successiva mantenendo la
priorita' temporale originaria.
                               Capo V
                     INFORMAZIONI AGLI OPERATORI
                              Art. 92.
                Informazioni nelle fasi di immissione
                 sottoscrizione sbilancio e chiusura
  1. Nelle fasi di immissione, sottoscrizione sbilancio e di chiusura
il sistema consente agli operatori autorizzati di prendere visione di
tutte le proposte  presenti  sul  book,  relative  a  ciascun  valore
mobiliare,  suddivise  tra  proposte in compera e in vendita ordinate
secondo le modalita' di cui all'art.  90.
  2. Il sistema rende inoltre disponibili, per ogni valore mobiliare,
almeno le seguenti informazioni:
   Codice alfabetico del titolo.
   Data di scadenza della proposta.
   Lotto minimo di negoziazione.
   Prezzo di esecuzione dei contratti.
   Quantita' totali in compera ed in vendita.
   Indicatore della fase di esecuzione.
   Ora di elaborazione richiesta.
   Sbilancio  tra  le  quantita'  in  offerta  ed  in   domanda   con
indicazione  del  numero  di  proposte  ineseguibili e se l'eventuale
quantita' ineseguibile sia in compera o in vendita.
  3. Nelle fasi di immissione, sottoscrizione sbilancio  e  chiusura,
il sistema consente agli operatori di prendere visione delle seguenti
informazioni elaborate dal sistema:
    a) Sintesi proprie proposte per singolo valore mobiliare;
    b) Sintesi propri contratti per singolo valore mobiliare.
                               Capo VI
                      INFORMAZIONI AL PUBBLICO
                              Art. 93.
      Listino ufficiale di borsa dei valori mobiliari negoziati
                    nel mercato delle spezzature
  1. Il modello di listino ufficiale per i valori mobiliari negoziati
mediante  il  mercato  delle  spezzature  espone  per  ogni titolo le
quantita' scambiate in fase di  prima  o  seconda  esecuzione  ed  il
numero di contratti conclusi.
  2.  Al  termine  delle  fasi  di negoziazione il Consiglio di Borsa
dispone la pubblicazione del listino di borsa della giornata.
                              Capo VII
                      FUNZIONI DI SUPERVISIONE
                              Art. 94.
              Interventi della Consob sullo svolgimento
                        delle contrattazioni
  1. Nelle fasi di immissione, sottoscrizione sbilancio  e  chiusura,
sulla  base  dei  provvedimenti  adottati  sul mercato di riferimento
l'organo  di  controllo  sospende  e  riammette  i  valori  mobiliari
interessati e puo' cancellare le proposte di negoziazione.
  2. L'organo di controllo, inoltre, puo' sospendere e riammettere un
operatore   autorizzato   e   cancellare   le  relative  proposte  di
negoziazione.".
  6. Dopo l'art. 94 e' inserito il seguente titolo:
                             "Titolo IX
                  DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
                              Art. 95.
                         Norme di attuazione
  1.  Con  apposita  delibera  la  Consob  stabilisce  le  norme   di
attuazione del presente regolamento.".