IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla
bonifica  sanitaria  degli  allevamenti  dalla  tubercolosi  e  dalla
brucellosi;
  Visto  che  l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce
che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro
ed il  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,
modifica  a  gennaio  di  ogni  anno  con  decreto  l'indennita'  per
l'abbattimento dei bovini e caprini infetti di brucellosi;
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218,  concernente  misure  per  la
lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;
  Visto  il  decreto  interministeriale 21 settembre 1985 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 26 settembre  1985),  concernente
il   piano  nazionale  per  il  controllo  ed  il  risanamento  degli
allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica;
  Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n.  237  del  17  settembre  1968)  e  successive
modifiche,  concernente  norme per la corresponsione della indennita'
di abbattimento dei bovini infetti;
  Visti  i   criteri   e   le   modalita'   stabiliti   dal   decreto
interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  228  del 1 ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle
indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;
  Visto il decreto interministeriale 4 giugno 1993 (pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  265  dell'11  novembre  1993)  concernente
l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981,  n.  296,  per
l'anno  1993  per  la determinazione della misura delle indennita' di
abbattimento degli animali della specie  bovina,  bufalina,  ovina  e
caprina;
  Considerato   che  le  spese  relative  alla  corresponsione  delle
indennita' di cui trattasi gravano sugli  stanziamenti  previsti  dal
Fondo sanitario nazionale;
  Ritenuto  che occorre procedere alla determinazione per l'anno 1994
della misura delle indennita' di abbattimento dei bovini  e  bufalini
infetti  di  tubercolosi e brucellosi e dei bovini infetti di leucosi
bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;
  Visto il parere espresso  dal  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali con la nota n. 20050 del 3 febbraio 1994;
  Sentito il parere della commissione prevista all'art. 2 della legge
23 gennaio 1968, n. 33, espresso nella seduta del 28 aprile 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da  corrispondere  ai
proprietari  dei  bovini  e  bufalini  abbattuti  perche'  affetti da
tubercolosi, da brucellosi e da  leucosi  enzootica  dei  bovini,  e'
stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1994 in L. 574.000 a capo per gli
animali abbattuti nel corso dell'anno 1994.
  2.  La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere  per
bovini  e  bufalini  quando  le  carni  ed  i  visceri debbono essere
interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1994 in
L. 1.053.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti  nel  corso
dell'anno 1994.
  3.  La  misura di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata del 50% per capo,
negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.
  4. Nella allegata tabella sono fissate le indennita' per categoria,
eta' e sesso dei capi  della  specie  bovina  e  bufalina  infetti  e
abbattuti o abbattuti e distrutti.