IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, recante l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi; Visto l'art. 9 del citato decreto relativo alle condizioni del riconoscimento delle zone di produzione dei Paesi terzi e, in particolare, il comma 2 di tale articolo; Visti gli articoli 10, 11 e 19 del citato decreto legislativo; Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1978: "Norme concernenti i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse"; Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1982: "Integrazioni al decreto ministeriale 27 aprile 1978 recante norme concernenti i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse"; Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1985: "Integrazioni all'art. 1 del decreto ministeriale 27 aprile 1978 recante norme concernenti i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse"; Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1990, n. 256: "Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 27 aprile 1978 recante norme concernenti i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse" e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 1 settembre 1990: "Metodi di analisi per la determinazione delle biotossine algali nei molluschi bivalvi, nonche', per la determinazione quali-quantitativa dei popolamenti fitoplanctonici nelle acque marine adibite alla molluschicoltura". Vista l'istanza di riconoscimento di idoneita' delle zone di produzione di molluschi bivalvi della Repubblica di Slovenia, presentata dalle competenti Autorita' slovene, corredata dalla documentazione concernente i requisiti igienico-sanitari del Golfo di Pirano-Sezza, di Strumiano e di San Bartolomeo, zone di produzione di Mytilus galloprovincialis (mitili), nonche' il sistema impiegato per il monitoraggio dei popolamenti fitoplanctonici e per la ricerca delle biotossine algali in tali zone; Constatato che le zone su indicate possiedono requisiti igienico-sanitari equivalenti a quelli previsti per le "zone acquee condizionate" dai decreti ministeriali citati in premessa; Decreta: E' consentita l'importazione dalla Repubblica di Slovenia di molluschi bivalvi vivi appartenenti alla specie Mytilus galloprovincialis (mitili), provenienti dalle zone Golfo di Pirano-Sezza, Strumiano e San Bartolomeo. Le partite di molluschi in importazione sono sottoposte alla procedura prevista dall'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530. Roma, 18 ottobre 1994 p. Il Ministro: NISTICO'