IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  530,  recante
l'attuazione   della   direttiva  del  Consiglio  n.  91/492/CEE  che
stabilisce  le  norme  sanitarie  applicabili   alla   produzione   e
commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;
  Visto  l'art.  9  del  citato  decreto relativo alle condizioni del
riconoscimento delle  zone  di  produzione  dei  Paesi  terzi  e,  in
particolare, il comma 2 di tale articolo;
  Visti gli articoli 10, 11 e 19 del citato decreto legislativo;
  Visto  il decreto ministeriale 27 aprile 1978: "Norme concernenti i
requisiti microbiologici, biologici,  chimici  e  fisici  delle  zone
acquee  sedi  di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli e
delle zone acquee destinate  alla  molluschicoltura,  ai  fini  della
classificazione in approvate, condizionate e precluse";
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 febbraio 1982: "Integrazioni al
decreto ministeriale 27  aprile  1978  recante  norme  concernenti  i
requisiti  microbiologici,  biologici,  chimici  e  fisici delle zone
acquee sedi di banchi e di giacimenti  naturali  di  molluschi  eduli
lamellibranchi  e  delle zone acquee destinate alla molluschicoltura,
ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse";
  Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1985: "Integrazioni all'art.
1 del decreto ministeriale 27 aprile 1978 recante norme concernenti i
requisiti microbiologici, biologici,  chimici  e  fisici  delle  zone
acquee  sedi  di  banchi  e di giacimenti naturali di molluschi eduli
lamellibranchi e delle zone acquee destinate  alla  molluschicoltura,
ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse";
  Visto  il  decreto ministeriale 1 agosto 1990, n. 256: "Regolamento
recante modificazioni al decreto ministeriale 27 aprile 1978  recante
norme  concernenti  i  requisiti microbiologici, biologici, chimici e
fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti  naturali  di
molluschi  eduli  lamellibranchi  e  delle zone acquee destinate alla
molluschicoltura,  ai  fini  della  classificazione   in   approvate,
condizionate e precluse" e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il decreto ministeriale 1 settembre 1990: "Metodi di analisi
per la determinazione delle biotossine algali nei molluschi  bivalvi,
nonche',  per  la  determinazione  quali-quantitativa dei popolamenti
fitoplanctonici nelle acque marine adibite alla molluschicoltura".
  Vista l'istanza  di  riconoscimento  di  idoneita'  delle  zone  di
produzione   di  molluschi  bivalvi  della  Repubblica  di  Slovenia,
presentata  dalle  competenti  Autorita'  slovene,  corredata   dalla
documentazione concernente i requisiti igienico-sanitari del Golfo di
Pirano-Sezza, di Strumiano e di San Bartolomeo, zone di produzione di
Mytilus  galloprovincialis (mitili), nonche' il sistema impiegato per
il monitoraggio dei popolamenti  fitoplanctonici  e  per  la  ricerca
delle biotossine algali in tali zone;
  Constatato   che   le   zone   su   indicate  possiedono  requisiti
igienico-sanitari equivalenti a quelli previsti per le  "zone  acquee
condizionate" dai decreti ministeriali citati in premessa;
                              Decreta:
  E'  consentita  l'importazione  dalla  Repubblica  di  Slovenia  di
molluschi   bivalvi   vivi   appartenenti   alla    specie    Mytilus
galloprovincialis   (mitili),   provenienti   dalle   zone  Golfo  di
Pirano-Sezza, Strumiano e San Bartolomeo.
  Le  partite  di  molluschi  in  importazione  sono  sottoposte alla
procedura prevista dall'art. 11 del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 530.
   Roma, 18 ottobre 1994
                                             p. Il Ministro: NISTICO'