IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, recante norme per la tutela delle denominazioni di  origine  dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata del vino "Colli Albani".
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  19  luglio  1986,
con  il  quale  e' stato modificato il disciplinare di produzione del
vino medesimo;
  Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste  26
giugno  1992  con  il  quale  e'  stato  ulteriormente  modificato il
disciplinare in parola;
  Vista l'istanza presentata dagli interessati intesa ad ottenere  la
modifica  dell'art.  3  del  disciplinare sopra citato, corredata dal
parere del comitato vitivinicolo della regione Lazio;
  Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la  tutela  e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e  la  proposta  di
modificazione  dell'art.  3  del  disciplinare di produzione del vino
"Colli Albani" formulata  dal  comitato  stesso  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato  che  gli  articoli  8  e  10  della  predetta   legge,
concernenti  modalita'  procedurali,  prevedono che i disciplinari di
produzione vengano approvati o modificati con  decreto  del  Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali;
  Visto   l'art.  32  della  citata  legge  concernente  disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art. 3 del disciplinare di produzione del  vino  "Colli  Albani",
approvato  con  il  decreto  del Presidente della Repubblica 6 agosto
1970 e modificato con il decreto del Presidente della  Repubblica  19
luglio  1986  e  con il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 26 giugno 1992, e' sostituito per intero dal testo annesso al
presente decreto che entra in vigore il 1 settembre 1994.