IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei  vini  "Elba"  ed  e'  stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica  del  disciplinare  sopra  citato,  corredata dal parere del
comitato vitivinicolo della regione Toscana;
  Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la  tutela  e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e  la  proposta  di
modificazione   del   disciplinare  di  produzione  dei  vini  "Elba"
formulata dal comitato stesso e pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 123 del 28 maggio 1994;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato  che  gli  articoli  8  e  10  della  predetta   legge,
concernenti  modalita'  procedurali,  prevedono che i disciplinari di
produzione vengano approvati o modificati con  decreto  del  Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali;
  Visto   l'art.  32  della  citata  legge  concernente  disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il disciplinare di produzione dei  vini  "Elba"  approvato  con  il
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e' sostituito
per intero con il testo annesso al  presente  decreto  che  entra  in
vigore il 1 settembre 1994.