AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del presente decreto
corredato delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana;  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 429".
Il D.L. n. 429/1994, di  contenuto  pressoche'  analogo  al  presente
decreto,  non  e'  stato  convertito  in legge perche' sostituito dal
presente decreto, a norma  dell'art.  6  dello  stesso  (il  relativo
comunicato  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie
generale - n. 206 del 3 settembre 1994).
                               Art. 1.
  1.  Per  il  completamento   delle   strutture,   delle   dotazioni
strumentali,  dei  sistemi  e servizi informatici e degli impianti di
sicurezza del complesso giudiziario di Napoli, il Ministero di grazia
e  giustizia  e'  autorizzato  a  stipulare  contratti  a  trattativa
privata,  senza  limiti  di  importo,  anche  in deroga alle norme di
contabilita' di Stato e  a  quanto  previsto  dal  capoverso  secondo
dell'articolo  unico  della legge 18 gennaio 1982, n. 7, nel rispetto
dei principi generali dell'ordinamento.
  2. L'attuazione degli interventi e' curata dalla Direzione generale
degli affari civili del Ministero di grazia  e  giustizia,  ai  sensi
dell'articolo  5,  comma  1,  del decreto-legge 17 settembre 1993, n.
364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993,  n.
458.
  3. Al pagamento dei corrispettivi dei contratti di cui al comma 1 e
delle  spese comunque occorrenti provvede il direttore generale degli
affari civili del Ministero di grazia  e  giustizia,  sulla  base  di
apposita   certificazione  in  ordine  alla  regolarita'  dei  lavori
eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche,
e di  attestazione  sulla  congruita'  dei  prezzi  delle  forniture,
rilasciata  dall'ufficio  tecnico  erariale,  nonche'  sulla base dei
documenti giustificativi vistati dallo stesso direttore generale o da
un magistrato del Ministero da lui delegato.
  4.  Per  i  pareri  di  competenza dell'Autorita' per l'informatica
della pubblica amministrazione si applica il  disposto  dell'articolo
5,  comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.
   - L'articolo unico della legge n.  7/1982  (Provvedimenti  urgenti
per   le   forniture   necessarie   alle  attrezzature  degli  uffici
giudiziari) sostituisce con due commi il secondo comma  dell'art.  29
del   D.L.   14  aprile  1978,  n.  111  (Provvedimenti  urgenti  per
l'amministrazione della giustizia),  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  10  giugno  1978, n. 271. Il capoverso secondo di detto
articolo unico (che corrisponde al terzo comma dell'art. 29 del  D.L.
n. 111/1978 dianzi citato), stabilisce, in merito a talune spese alle
quali il Ministro di grazia e giustizia puo' provvedere direttamente,
in  economia  o  a  trattativa  privata,  che:  "E'  fatto obbligo di
richiedere il  parere  preventivo  di  congruita'  al  Provveditorato
generale dello Stato o all'ufficio tecnico erariale".
   -  Il  D.L.  n.  364/1993 reca: "Interventi urgenti per il sistema
informativo, per le strutture, per le attrezzature e  per  i  servizi
dell'Amministrazione giudiziaria". Si trascrive il testo del relativo
art. 5:
   "Art.  5.  -  1.  Ai contratti stipulati dal Ministero di grazia e
giustizia continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui  all'art.
10,  commi ottavo, nono e decimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130,
ed all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31  luglio  1987,  n.  320,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.
   2.  Per  i  contratti  concernenti  il  potenziamento  del sistema
informativo   e'   prescritto   il   solo   parere   di    congruita'
tecnico-economica  di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, che e' reso  dall'Autorita'  per  l'informatica
nella pubblica amministrazione, ma il termine di cui al comma 4 dello
stesso art. 8 e' ridotto alla meta'".
   Per   il   testo   delle   disposizioni  richiamate  nell'articolo
soprariportato, consultare il testo del D.L. n. 364/1993,  coordinato
con  la  legge  di conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 270 del 17 novembre 1993.