IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
  Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto
ai lavoratori richiamati alle armi;
  Vista  la  legge  10  dicembre  1957,   n.   1248,   e   successive
modificazioni,   concernente   aumento   della  misura  dei  soccorsi
giornalieri  alle  famiglie  bisognose  dei  militari  richiamati   o
trattenuti alle armi;
  Vista  la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'art. 2,
comma 1;
  Visto il decreto ministeriale in data 8 aprile 1994, con  il  quale
sono   stati  autorizzati  per  il  1994  i  richiami  alle  armi  di
quattordici  ufficiali  in  congedo  illimitato  (uno  dell'Esercito,
dodici  della  Marina,  uno  dell'Aeronautica) per l'aggiornamento ed
addestramento;
  Considerato che, come risulta dal foglio dello stato maggiore della
Difesa in data 30 maggio 1994, il  richiamo  per  il  1994  di  detti
quattordici  ufficiali  deve  intendersi  in  ragione  d'anno, pari a
centosessantotto ufficiali in ragione di mese;
  Ritenuto pertanto, di dover modificare l'art. 1 del citato  decreto
ministeriale 8 aprile 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'art. 1 del decreto ministeriale in data 8 aprile 1994, citato
nelle premesse, e' modificato nel senso  che  per  l'anno  1994  sono
autorizzati  i  seguenti  richiami  alle armi di personale in congedo
illimitato ancora soggetto agli obblighi militari, per  aggiornamento
ed addestramento:
   un  ufficiale  dell'Esercito  in  ragione  d'anno  pari  a  dodici
ufficiali in ragione di mese;
   dodici ufficiali della Marina militare in ragione  d'anno  pari  a
centoquarantaquattro ufficiali in ragione di mese;
   un  ufficiale  dell'Aeronautica  militare in ragione d'anno pari a
dodici ufficiali in ragione di mese.