IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1985,
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini "Montecarlo" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare sopra  citato,  corredata  dal  parere  del
comitato vitivinicolo della regione Toscana;
  Visti  il  parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata istanza e la proposta di
modificazione del disciplinare di produzione  dei  vini  "Montecarlo"
formulata  dal  comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 123 del 28 maggio 1994;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato   che  gli  articoli  8  e  10  della  predetta  legge,
concernenti modalita' procedurali, prevedono che  i  disciplinari  di
produzione  vengano  approvati  o modificati con decreto del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali;
  Vito  l'art.  32  della  citata  legge   concernente   disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare di produzione dei vini "Montecarlo", approvato con
il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1  ottobre  1985,  e'
sostituito  per  intero  con il testo annesso al presente decreto che
entra in vigore il 1 settembre 1994.