IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il regolamento CEE n. 2392/89 del  Consiglio  del  24  luglio
1989  che  stabilisce  le  norme  generali  per  la designazione e la
presentazione dei vini e del mosto di uve;
  Visto il regolamento  CEE  n.  3201/90  della  commissione  del  16
ottobre 1990, recante modalita' di applicazione per la designazione e
la presentazione dei vini e dei mosti di uve;
  Visto  il  proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme per la
designazione e presentazione  dei  vini  da  tavola  con  indicazione
geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  2  novembre  1978  contenente  norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
  Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti
l'uso di riferimenti aggiuntivi  per  la  designazione  dei  vini  da
tavola con indicazione geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  9  dicembre  1983  contenente  norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto  il  proprio  decreto  11  luglio  1989   riguardante   norme
concernenti il riconoscimento, la presentazione e la designazione dei
vini tipici;
  Visto   il   proprio  decreto  6  ottobre  1989  concernente  norme
integrative per l'utilizzazione della qualificazione "novello" per  i
vini   a   denominazione   di  origine  controllata  e  garantita,  a
denominazione  di  origine  controllata,  tipici  e  da   tavola   ad
indicazione geografica;
  Visti  i  propri  decreti  30  luglio 1987, 5 agosto 1988, 3 agosto
1989, 17 settembre 1990, 6 agosto 1991, 11  agosto  1992,  31  luglio
1993  ed  integrazioni,  contenenti  norme per l'utilizzazione in via
transitoria  delle   indicazioni   geografiche   e   delle   relative
indicazioni  aggiuntive  per  i  vini  da  tavola prodotti con le uve
provenienti dalle rispettive vendemmie;
  Vista la legge 10 febbraio  1992,  n.  164,  concernente  la  nuova
disciplina  delle denominazioni di origine dei vini ed in particolare
l'art. 32, comma 3, recante misure  transitorie  sull'utilizzo  delle
indicazioni  geografiche  per  i  vini  da tavola non riconosciute ad
indicazione geografica tipica;
  Considerata  la  necessita'  di  rispettare  le  compatibilita'  di
designazione  fra  i  vini  da  tavola e i vini D.O.C. e D.O.C.G., ai
sensi della citata  regolamentazione  CEE,  nonche'  della  legge  n.
164/1992 che all'art. 4, comma 4, prevede la possibilita' di utilizzo
del  nome  del  vitigno,  per la designazione dei vini non rientranti
nella categoria delle D.O.C. e D.O.C.G., solo in abbinamento ai  nomi
geografici di zone viticole di ampiezza rilevante;
  Considerata  altresi' la necessita', ai sensi dell'art. 7, comma 7,
della citata legge, di accordare la priorita' di  utilizzo  dei  nomi
geografici  relativi  a  comuni,  frazioni o zone amministrativamente
definite ai vini D.O.C. e D.O.C.G. e che pertanto si rende necessario
evitare autorizzazioni provvisorie di utilizzo delle suddette  unita'
amministrative  per la designazione di vini da tavola non riferite al
rispetto di un pregresso diritto, il  quale  puo'  essere  esercitato
solo  nel  lasso  di  tempo  previsto  dalle norme transitorie di cui
all'art. 32 della stessa legge n. 164/1992;
  Ritenuto  necessario  seguire i criteri generali di classificazione
previsti dalla legge  n.  164/1992  e  che  in  tale  ottica  occorre
revocare  i  decreti  ministeriali  di autorizzazione all'utilizzo di
nomi geografici riferiti a comuni o frazioni per vini da  tavola  che
non  siano  stati oggetto di rivendicazione ai sensi dell'art. 17 del
decreto ministeriale 21 dicembre 1977;
  Tenuto conto della necessita' di consentire l'utilizzo del nome del
vitigno  anche  per  le  produzioni  precedentemente  designate   con
indicazioni  geografiche  non  piu' autorizzate ai sensi del presente
decreto;
  Sentito il parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni  di  origine  dei  vini  in  merito  alla  prosecuzione
transitoria,  per  la  vendemmia  1994  dell'uso  delle   indicazioni
geografiche;
  Sentito  il parere delle regioni e delle province autonome all'uopo
interpellate;
  Ferma restando la possibilita' di utilizzare  per  la  designazione
dei  vini  da  tavola provenienti dalla vendemmia 1994 le indicazioni
geografiche gia' autorizzate con specifici decreti  ministeriali  nei
termini sopra specificati;
  Ritenuto  in  conseguenza di quanto esposto che sussista l'esigenza
di  autorizzare  in  via  transitoria,   nell'attesa   dell'integrale
applicazione della citata legge n. 164/1992, anche per taluni vini da
tavola  derivati dalle uve della vendemmia 1994, l'uso di indicazioni
geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi,  tenendo  conto  delle
rivendicazioni  delle  varie indicazioni geografiche effettuate nella
precedente campagna vendemmiale 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
              Autorizzazioni provvisorie vendemmia 1994
  1.  E'  consentita   la   utilizzazione,   nella   designazione   e
presentazione  dei  vini  da tavola prodotti da uve provenienti dalla
vendemmia 1994, delle indicazioni geografiche e relativi  riferimenti
o menzioni aggiuntive riportati nell'allegato 1 del presente decreto,
a  condizione  che  i  produttori interessati provvedano a presentare
alle camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura
competenti  per territorio le dichiarazioni delle uve di cui all'art.
17 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977.