L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo statuto della regione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Esaminato il verbale redatto nella seduta del 18 febbraio 1992, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico la restante parte del territorio comunale di Santa Venerina, a completamento della porzione gia' sottoposta a vincolo con verbale n. 51 del 15 luglio 1991; Accertato che il predetto verbale del 18 febbraio 1992 e' stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Santa Venerina e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939; Rilevato che ha prodotto opposizione alla proposta di vincolo il sindaco di Santa Venerina con nota prot. n. 5830 del 25 giugno 1993, eccependo che la mancata convocazione del sindaco alla riunione del 18 febbraio 1992 della commissione, contrariamente a quanto disposto dall'art. 4 del regio decreto n. 1357/1940, renderebbe nulla la deliberazione di vincolo in argomento; Considerato che la predetta opposizione e' da ritenersi inammissibile, perche' prodotta oltre i termini prescritti dall'art. 3 della legge n. 1497/1939, e, comunque, nel merito priva di fondamento, in quanto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, modifica la composizione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, abrogando il terzo comma dell'art. 2 della legge n. 1497/1939. In ossequio alla suddetta disposizione il sindaco non e' piu' componente della commissione. La omessa convocazione dell'autorita' sindacale non costituisce vizio del deliberato della commissione: essa non e' piu' da ritenersi prescritta, essendo in merito decaduto, per le suesposte motivazioni, l'art. 4 del regio decreto n. 1357/1940, norma di applicazione dell'art. 2 della legge n. 1497/1939; Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 18 febbraio 1992 a supporto della proposta di vincolo della restante parte del territorio comunale di Santa Venerina, a completamento della porzione gia' sottoposta a vincolo con verbale n. 51 del 15 luglio 1991, sono sufficienti e congrue e testimoniano dell'elevato interesse pubblico rivestito dal territorio comunale di Santa Venerina, fortemente caratterizzato da notevoli valenze paesaggistico-ambientali ancora sufficientemente integre nei valori piu' autentici e nelle peculiarita' fisico-naturalistiche, nonche' interessato dalla presenza di numerosi punti panoramici verso la fascia costiera jonica e di ampi scorci prospettici della parte pedemontana dell'Etna; Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalita' le su accennate motivazioni, le quali sono parte integrante del presente decreto e per le quali si rimanda al verbale del 18 febbraio 1992, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono la opportunita' di sottoporre a vincolo paesaggistico la restante parte del territorio comunale di Santa Venerina, a completamento della porzione gia' sottoposta a vincolo con verbale n. 51 del 15 luglio 1991, in conformita' della proposta del 18 febbraio 1992 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania; Rilevato, ancora, che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, la restante parte del territorio comunale di Santa Venerina, a completamento della porzione gia' sottoposta a vincolo con verbale n. 51 del 15 luglio 1991, delimitata in rosso e campitura arancione nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, e' dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.