L'ASSESSORE
                 PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                    E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637,  recante  norme  di  attuazione  dello  statuto  della   regione
siciliana  in  materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle
arti;
  Visto il testo unico delle leggi  sull'ordinamento  del  Governo  e
dell'amministrazione  della  regione siciliana, approvato con decreto
del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  sulla  protezione  delle
bellezze naturali e panoramiche;
  Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge
n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Esaminato  il  verbale  redatto  nella seduta del 18 febbraio 1992,
nella quale la commissione provinciale per la tutela  delle  bellezze
naturali e panoramiche di Catania ha proposto di sottoporre a vincolo
paesaggistico  la  restante  parte  del  territorio comunale di Santa
Venerina, a completamento della porzione gia'  sottoposta  a  vincolo
con verbale n. 51 del 15 luglio 1991;
  Accertato  che  il  predetto  verbale del 18 febbraio 1992 e' stato
pubblicato  all'albo  pretorio  del  comune  di  Santa   Venerina   e
depositato  nella  segreteria  del  comune  stesso,  per  il  periodo
prescritto dalla legge n. 1497/1939;
  Rilevato che ha prodotto opposizione alla proposta  di  vincolo  il
sindaco  di Santa Venerina con nota prot. n. 5830 del 25 giugno 1993,
eccependo che la mancata convocazione del sindaco alla  riunione  del
18  febbraio 1992 della commissione, contrariamente a quanto disposto
dall'art. 4 del regio  decreto  n.  1357/1940,  renderebbe  nulla  la
deliberazione di vincolo in argomento;
  Considerato   che   la   predetta   opposizione   e'  da  ritenersi
inammissibile, perche' prodotta oltre i termini prescritti  dall'art.
3  della  legge  n.  1497/1939,  e,  comunque,  nel  merito  priva di
fondamento, in quanto l'art. 31  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  3  dicembre  1975, n. 805, modifica la composizione della
commissione provinciale per  la  tutela  delle  bellezze  naturali  e
panoramiche,  abrogando  il  terzo  comma  dell'art. 2 della legge n.
1497/1939. In ossequio alla suddetta disposizione il sindaco  non  e'
piu'   componente   della   commissione.   La   omessa   convocazione
dell'autorita' sindacale non costituisce vizio del  deliberato  della
commissione:  essa  non  e'  piu' da ritenersi prescritta, essendo in
merito decaduto, per le suesposte motivazioni,  l'art.  4  del  regio
decreto  n.  1357/1940, norma di applicazione dell'art. 2 della legge
n. 1497/1939;
  Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del  18
febbraio  1992  a  supporto  della proposta di vincolo della restante
parte del territorio comunale  di  Santa  Venerina,  a  completamento
della  porzione  gia'  sottoposta  a vincolo con verbale n. 51 del 15
luglio  1991,  sono sufficienti e congrue e testimoniano dell'elevato
interesse  pubblico  rivestito  dal  territorio  comunale  di   Santa
Venerina,    fortemente    caratterizzato    da    notevoli   valenze
paesaggistico-ambientali ancora sufficientemente integre  nei  valori
piu'  autentici  e  nelle peculiarita' fisico-naturalistiche, nonche'
interessato dalla presenza di  numerosi  punti  panoramici  verso  la
fascia  costiera  jonica  e  di  ampi  scorci prospettici della parte
pedemontana dell'Etna;
  Considerato, quindi, nel  confermare  la  proposta  di  vincolo  in
argomento, di potere accogliere nella loro globalita' le su accennate
motivazioni,  le  quali  sono parte integrante del presente decreto e
per le quali  si  rimanda  al  verbale  del  18  febbraio  1992,  che
costituisce    parte    integrante   e   sostanziale   del   presente
provvedimento;
  Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di
pubblico interesse, che suggeriscono la opportunita' di sottoporre  a
vincolo  paesaggistico  la  restante parte del territorio comunale di
Santa Venerina, a completamento  della  porzione  gia'  sottoposta  a
vincolo  con  verbale  n. 51 del 15 luglio 1991, in conformita' della
proposta del 18 febbraio 1992 della commissione  provinciale  per  la
tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania;
  Rilevato,  ancora,  che l'apposizione del vincolo comporta soltanto
l'obbligo per i proprietari,  possessori  o  detentori,  a  qualsiasi
titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare
alla  competente  soprintendenza  per i beni culturali ed ambientali,
per la preventiva autorizzazione, qualsiasi  progetto  di  opere  che
possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa, la restante parte del
territorio comunale di Santa Venerina, a completamento della porzione
gia' sottoposta a vincolo con verbale  n.  51  del  15  luglio  1991,
delimitata in rosso e campitura arancione nella planimetria allegata,
che  forma  parte  integrante  del presente decreto, e' dichiarata di
notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.  1,
numeri  3  e  4,  della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9,
numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione,  approvato  con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.