IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                           DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELLE FINANZE, DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA
   PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974,  n.  47,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  16  aprile  1974,  n.  117, concernente
l'istituzione  di  una  tassa  di  sbarco  e  imbarco   sulle   merci
trasportate per via aerea e per via marittima;
  Visto  il  decreto  interministeriale  9  dicembre 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1991, con il quale da
ultimo e' stato elevato l'importo della tassa erariale  di  sbarco  e
imbarco sulle merci trasportate per via aerea;
  Riconosciuta  la necessita' di procedere alla revisione della tassa
erariale sulle merci sbarcate ed imbarcate negli aerodromi sui  quali
si  svolge  attivita'  aerea commerciale, tenuto conto del volume del
traffico registrato e dell'aumento del costo di gestione dei servizi;
  Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
  La tassa erariale istituita  con  l'art.  1  del  decreto-legge  28
febbraio  1974,  n.  47,  convertito con modificazioni nella legge 16
aprile 1974, n. 117, e' determinata,  per  tutti  gli  aerodromi  sui
quali  si  svolga  attivita' aerea commerciale, nella misura di L. 37
per  ogni  chilogrammo  di  peso  lordo  o  frazione  di  chilogrammo
superiore  a  500 grammi. In ogni caso la tassa non sara' inferiore a
L. 400.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 settembre 1994
            Il Ministro dei trasporti e della navigazione
                                FIORI
                      Il Ministro delle finanze
                              TREMONTI
                       Il Ministro del tesoro
                                DINI
                      Il Ministro del bilancio
                  e della programmazione economica
                             PAGLIARINI
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Il D.L. n. 47/1974 (Istituzione di una tassa di sbarco
          e  imbarco  sulle  merci  trasportate  per  via   aerea   e
          marittima)  e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          68 del 13 marzo 1974.
             -  La  legge  n.  117/1974 di conversione del precedente
          decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115  del
          4 maggio 1974.
             -   Il   decreto   interministeriale   9  dicembre  1991
          (Revisione  della  tassa  di   sbarco   e   imbarco   merci
          trasportate  per  via  aerea)  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1991.
          Note all'articolo unico:
             -  L'art.  1  del  D.L.  n.  47/1974,  convertito,   con
          modificazioni, in legge n. 117/1974, prevede la istituzione
          di  una  tassa  erariale  sulle  merci sbarcate e imbarcate
          degli aeromobili in tutti gli aerofromi sui quali  comunque
          si  svolga  attivita'  aerea  commerciale  e stabilisce, al
          terzo comma, le modalita'  della  revisione,  che  sono  le
          seguenti:
             "La  misura  della  tassa  di  cui  al  primo  comma del
          presente articolo e'  determinata  e  variata  per  ciascun
          aerodromo  con  decreto del Presidente della Repubblica, su
          proposta del Ministro per i trasporti, di  concerto  con  i
          Ministri  per le finanze, per il lavoro e per il bilancio e
          la programmazione economica, tenuto conto  del  volume  del
          traffico   dell'aerodromo  e  del  costo  di  gestione  dei
          servizi".