IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309,  che  prevede  la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la  costituzione
della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato
ed  il  relativo  regolamento  di  attuazione  approvato  con decreto
ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
267 del 28 settembre 1979;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  447493  dell'8  giugno  1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1994, con  il
quale  si  autorizza  l'emissione  di  monete  d'argento  da L. 1.000
dedicate alla "Flora e Fauna da salvare" millesimo 1994;
  Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Considerata la necessita':
   di disciplinare  la  prenotazione  e  la  distribuzione  ad  enti,
associazioni  e  privati  italiani  o stranieri delle suddette monete
nelle due versioni: "ordinaria" e "proof";
   di favorire la vendita delle monete in questione anche  attraverso
l'acquisto  diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato;
                              Decreta:
  Gli enti, le associazioni, i privati italiani o  stranieri  possono
acquistare  le  monete  d'argento  da L. 1.000 dedicate alla "Flora e
Fauna da salvare - entro novanta giorni dalla data  di  pubblicazione
del  presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale - direttamente presso
la Sezione Zecca o tramite versamento sul c/c postale n.  59231001  -
intestato  all'Istituto  Poligrafico  e  Zecca dello Stato "Emissione
numismatica" - Piazza G. Verdi, 10  -  00198  Roma,  alle  condizioni
suddette:
  Prezzo di vendita
 al pubblico, IVA e
 spedizioni incluse,
per acquisti unitari                Versione             Versione
     di monete                  ordinaria F.d.C.           Proof
       ___                             ___                  ___
    a) da 1 a 1500  . . . . .      L. 28.000            L. 55.000
    b) da 1501 a 3000 . . . .      "  27.500            "  54.000
    c) da 3001 e oltre  . . .      "  27.000            "  53.000
gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.
  Il  predetto  Istituto  entro  novanta  giorni  dalla  scadenza dei
termini stabiliti e' tenuto a versare alla Tesoreria  centrale  dello
Stato il controvalore di tutte le monete prenotate.
  Al  fine  di  rendere  possibile la vendita diretta delle monete in
questione, la Cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di
"cauta custodia", i quantitativi  di  monete  richiesti  all'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato,  il  quale provvedera' a versare
mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle
monete vendute.
  Il  presente  decreto sara' inviato alla Ragioneria centrale per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 settembre 1994
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO