IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi "Federico II" di
Napoli, approvato con regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1162,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto   il   decreto   ministeriale  27  ottobre  1992  relativo  a
modificazioni all'ordinamento didattico universitario  concernente  i
corsi di studio dell'area economica;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni  del
consiglio  della facolta' di economia e commercio del 26 aprile 1994;
del  senato  accademico  del  13  maggio  1994  e  del  consiglio  di
amministrazione del 17 aprile 1994;
  Riconosciuta  la  necessita'  di approvare le modifiche proposte in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico  II"  di  Napoli,
approvato  e  modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e'
ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  All'art. 9, punto 3,  la  denominazione  "Facolta'  di  economia  e
commercio"  muta denominazione in "Facolta' di economia"; dopo l'art.
80, la sezione VI muta il nome in "Facolta' di economia".
  Gli articoli da 81 a 101 sono soppressi e sostituiti  dai  seguenti
nuovi articoli:
                             CAPITOLO I
                           Norme generali
  Art.  81.  -  1.  La  facolta'  di economia conferisce la laurea in
economia e commercio  ed  inoltre  le  lauree  nei  corsi  di  laurea
deliberati  ed  attivati  con  le  successive  modifiche dell'attuale
statuto e del vigente ordinamento didattico.
  2. La facolta' di economia rilascia i titoli di laurea in:
   economia e commercio e, qualora attivati  con  la  delibera  della
facolta' di economia di cui al successivo comma 5 in:
    economia e commercio con i seguenti indirizzi:
     indirizzo in economia aziendale;
     indirizzo in economia politica;
     indirizzo in economia industriale;
     indirizzo in economia e legislazione per l'impresa.
  3.  La  facolta'  conferisce  altresi'  i  diplomi universitari che
verranno introdotti con le successive modifiche di statuto.
  4. Il senato accademico, su conforme deliberazione della  facolta',
attiva  i corsi di laurea di cui al comma 1 o gli indirizzi di cui al
comma 2 con le modalita' che verranno stabilite.
  5. La facolta' con il proprio ordinamento didattico,  nel  rispetto
del  regolamento  didattico di Ateneo, fissa i percorsi didattici dei
corsi di laurea di cui al comma 1 e degli indirizzi di cui  al  comma
2.
  Art.  82. - 1. La durata del corso degli studi per il conseguimento
della laurea in tutti i corsi di laurea e  indirizzi  e'  di  quattro
anni.
  2. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalla legge.
  3.  Lo  studente,  che  si iscrive al corso di laurea in economia e
commercio,  all'atto  dell'iscrizione,  indica  altresi'  l'eventuale
indirizzo di laurea prescelto.
  4.  Il  senato  accademico,  su  parere  conforme  del consiglio di
facolta', puo' stabilire il numero massimo degli iscritti per ciascun
corso di laurea attivato o per ciascun indirizzo del corso di  laurea
in  economia  e  commercio  o  infine  per  l'intera  facolta' con le
modalita' e nei termini di cui all'art. 2 della tabella VIII  annessa
al  decreto  27  ottobre  1992  del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 18 del 23 gennaio 1993.
  5. La facolta', su conforme delibera del  senato  accademico,  puo'
altresi' stabilire delle prove di ammissione all'iscrizione.
  6.  Egualmente  per  quanto  attiene  ai  diplomi universitari, nel
rispetto delle norme rispettivamente applicabili.
  7. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione,  ai  fini  dei
commi precedenti, sono stabilite dal consiglio di facolta'.
  Art.  83.  -  1. La facolta', con il regolamento previsto dall'art.
11, comma 2, della legge n. 341/1990,  determina  i  criteri  per  il
riconoscimento,  a  parita'  di contenuti, degli insegnamenti ai fini
dell'iscrizione degli studenti provenienti da altre  facolta',  e  ai
fini  del  passaggio  degli  studenti dall'uno all'altro indirizzo di
laurea della facolta'.
  2. Per quanto qui non disposto si applica l'art.  5  della  tabella
VIII annessa al decreto 27 ottobre 1992 del Ministro dell'universita'
e  della  ricerca scientifica e tecnologica pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1993.
  Art. 83.1. - 1. I consigli delle strutture  didattiche  determinano
con  apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di
Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione
dei corsi di diploma universitario e di laurea,  e  di  dottorati  di
ricerca,  i  piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali e
obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme  didattiche
ivi  comprese  quelle  dell'insegnamento  a  distanza,  le  forme  di
tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e
la  composizione  delle  relative  commissioni,  le  modalita'  degli
obblighi  di  frequenza  anche  in  riferimento alla condizione degli
studenti lavoratori, limiti delle possibilita' di iscrizione per  gli
studenti   fuori  corso  fatta  salva  la  posizione  dello  studente
lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili  per  il  conseguimento  di
diplomi,  nonche'  le propedeuticita' tra gli insegnamenti stessi, le
attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di
un sistema di crediti didattici  finalizzato  al  riconoscimento  dei
corsi seguiti con esito positivo; ferma restando l'obbligatorieta' di
quanto  previsto  dall'art.  9,  comma  2, lettera d), della legge n.
341/1990.
  2. Le prove di esame e di profitto,  disciplinate  nel  regolamento
didattico  della  facolta'  o  del  corso di laurea o dell'indirizzo,
potranno consistere in prove scritte,  in  prove  orali  o  in  prove
scritte seguite da prove orali.
  3.  Lo  svolgimento  dell'esame di laurea, tendente ad accertare il
grado di preparazione e di maturita' del candidato a conclusione  del
ciclo di studi seguito e' regolamentato dalla facolta'.
  Art.  83.2. - 1. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente
deve aver superato gli esami relativi a tutte le annualita' richieste
per il corso di laurea o indirizzo prescelto, un  esame  biennale  in
una  delle lingue straniere di cui al successivo art. 83.4 e le prove
di idoneita' in una seconda  lingua  straniera  di  cui  al  medesimo
articolo ed in informatica.
  2.  Ciascuna  delle prove di idoneita', di cui al comma precedente,
potra' essere affrontata solo dopo che siano stati superati gli esami
relativi ad almeno undici annualita' o ad almeno dieci  annualita'  e
due semestralita'.
  3.  All'atto  dell'iscrizione  al  terzo anno di corso, lo studente
puo' optare per  la  sostituzione  di  una  o  ambedue  le  prove  di
idoneita'  con  uno  o  due  corsi  e relativi esami delle discipline
corrispondenti insegnate presso la facolta' o, su  autorizzazione  di
quest'ultima, insegnate presso altra facolta'. Gli esami in questione
si  aggiungono  al  numero  degli esami necessari all'ammissione alla
prova di laurea.
  Art. 83.3. - 1. Per essere ammesso all'esame di laurea in  economia
e commercio, lo studente deve aver superato gli esami di profitto per
gli  insegnamenti  attivati o riconosciuti come validi dalla facolta'
in applicazione dell'art. 5 della tabella VIII  allegata  al  decreto
ministeriale  27 ottobre 1992 e della legge 19 novembre 1990, n. 341,
equivalenti ad almeno ventiquattro annualita', pari ad un massimo  di
ventotto  esami, un esame biennale in una lingua straniera, una prova
di idoneita' in una seconda lingua straniera e una prova di idoneita'
in informatica.
  2. Per essere ammesso all'esame di laurea in economia e  commercio,
indirizzo  in  economia aziendale, lo studente deve aver superato gli
esami di profitto per gli insegnamenti attivati o  riconosciuti  come
validi  dalla facolta' in applicazione dell'art. 5 della tabella VIII
allegata al decreto ministeriale 27 ottobre 1992  e  della  legge  19
novembre 1990, n. 341, equivalenti ad almeno ventiquattro annualita',
pari ad un massimo di ventotto esami, un esame biennale in una lingua
straniera,  una  prova di idoneita' in una seconda lingua straniera e
una prova di idoneita' in informatica.
  3. Per essere ammesso all'esame di laurea in economia e  commercio,
indirizzo  in  economia  politica, lo studente deve aver superato gli
esami di profitto per gli insegnamenti attivati o  riconosciuti  come
validi  dalla facolta' in applicazione dell'art. 5 della tabella VIII
allegata al decreto ministeriale 27 ottobre 1992  e  della  legge  19
novembre 1990, n. 341, equivalenti ad almeno ventiquattro annualita',
pari ad un massimo di ventotto esami, un esame biennale in una lingua
straniera,  una  prova di idoneita' in una seconda lingua straniera e
una prova di idoneita' in informatica.
  4.  Per essere ammesso all'esame di laurea in economia e commercio,
indirizzo in economia industriale, lo studente deve aver superato gli
esami di profitto per gli insegnamenti attivati o  riconosciuti  come
validi  dalla facolta' in applicazione dell'art. 5 della tabella VIII
allegata al decreto ministeriale 27 ottobre 1992  e  della  legge  19
novembre 1990, n. 341, equivalenti ad almeno ventiquattro annualita',
pari ad un massimo di ventotto esami, un esame biennale in una lingua
straniera,  una  prova di idoneita' in una seconda lingua straniera e
una prova di idoneita' in informatica.
  5. Per essere ammesso all'esame di laurea in economia e  commercio,
indirizzo  in economia e legislazione per l'impresa, lo studente deve
aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti  attivati  o
riconosciuti  come  validi dalla facolta' in applicazione dell'art. 5
della tabella VIII allegata al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e
della  legge  19  novembre  1990,  n.  341,  equivalenti  ad   almeno
ventiquattro  annualita',  pari  ad  un massimo di ventotto esami, un
esame biennale in una lingua straniera, una prova di idoneita' in una
seconda lingua straniera e una prova di idoneita' in informatica.
  Art. 83.4. - 1. Gli  insegnamenti  attivati  sono  quelli  indicati
nelle  apposite  delibere  della  facolta'  e sono scelti: tra quelli
attivabili di cui al  successivo  art.  83.9,  tra  gli  insegnamenti
caratterizzanti  dei  corsi  di laurea e indirizzi attivati e tra gli
insegnamenti fondamentali dei corsi di laurea e indirizzi attivati.
  2. Sono ammissibili ai fini  del  conseguimento  della  laurea  gli
esami nelle seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua
francese,  lingua  spagnola,  lingua  tedesca,  lingua  russa, lingua
portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese.
  Art. 83.5. - 1. Sono insegnamenti  fondamentali  per  il  corso  di
laurea  in  economia  e commercio e per gli indirizzi attivati di cui
all'art. 81, i seguenti:
   1) economia politica I;
   2) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
   3) matematica generale;
   4) istituzioni di diritto privato;
   5) istituzioni di diritto pubblico;
   6) storia economica;
   7) statistica;
   8) economia politica II;
   9) economia aziendale;
   10) matematica finanziaria.
  Art. 83.6. - 1. I corsi per insegnamenti  non  attivati  presso  la
facolta'  di  economia  possono  essere  seguiti, ed i relativi esami
possono essere sostenuti, presso altra facolta'  dell'Ateneo,  previa
autorizzazione della facolta'.
  2. La facolta' puo' autorizzare lo studente a frequentare i corsi e
a sostenere gli esami di insegnamenti impartiti presso altre facolta'
della  stessa  o  di  altre universita', anche straniere, valutandone
l'eventuale  equipollenza  rispetto  ad  altre  discipline  insegnate
presso la facolta', l'adeguatezza e la compatibilita' per contenuti e
metodo  al  corso  di  studi  della  facolta',  del corso di laurea o
indirizzo, determinando per ciascuno di essi l'area di appartenenza e
la valenza semestrale o annuale dell'insegnamento medesimo.
  3.  Con apposito regolamento la facolta' definisce i criteri per la
trasposizione  delle  valutazioni  ottenute  dagli   studenti   nelle
discipline  di  cui  al  comma precedente, nel sistema di valutazione
vigente presso la facolta'.
  Art.  83.7.  -  La  struttura  didattica  competente,  nel  proprio
ordinamento  didattico  e nei percorsi didattici dei singoli corsi di
laurea o indirizzi, puo' assegnare  ai  corsi,  fatta  eccezione  per
quelli  di  cui al precedente art. 83.5, denominazioni aggiuntive che
ne specifichino i contenuti effettivi rispetto al corso di  laurea  o
indirizzo o piano di studi al quale afferiscano.
  Art.  83.8.  -  La  facolta'  determina  le  propedeuticita' tra le
discipline. Lo studente non puo' sostenere l'esame di una  disciplina
senza  prima  aver sostenuto con esito positivo l'esame nella o nelle
discipline ad essa propedeutiche.
  Art. 83.9. - 1. Sono discipline facoltative dell'intera facolta' di
economia quelle indicate negli elenchi del successivo art.  83.10  ed
inoltre le discipline fondamentali, le discipline caratterizzanti del
corso   di   laurea   in   economia   e  commercio  e  le  discipline
caratterizzanti degli indirizzi del corso di  laurea  di  economia  e
commercio.
  2.  Qualora  la  denominazione  delle  discipline indicate all'art.
83.10  risulti  modificata  dalle  competenti  autorita',  la   nuova
denominazione della disciplina si intende automaticamente adottata.
  3. La facolta' delibera l'aggiunta all'elenco di cui all'art. 83.10
delle    discipline    eventualmente   aggiunte   ai   corrispondenti
raggruppamenti di discipline deliberate dalle autorita' competenti.
  Art. 83.10. - Sono discipline  attivabili  presso  la  facolta'  di
economia  dell'Universita'  "Federico  II"  di  Napoli  le  seguenti,
divise, ai fini della predisposizione  dei  percorsi  didattici,  per
aeree di appartenenza:
                           AREA ECONOMICA
  P01A - Analisi economica:
   analisi economica;
   dinamica economica;
   econometria;
   economia matematica;
   istituzioni di economia;
   tecniche di previsione economica;
   teoria della programmazione economica.
  P01B - Economia politica:
   economia politica;
   macroeconomia;
   microeconomia.
  P01C - Storia del pensiero economico:
   storia dell'analisi economica;
   storia del pensiero economico.
 P01D - Politica economica:
   analisi economica congiunturale;
   economia applicata;
   economia del benessere;
   economia del lavoro;
   economia delle grandi aree geografiche;
   economia delle istituzioni;
   economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
   politica economica;
   politica economica agraria;
   politica economica dell'ambiente;
   politica economica europea;
   programmazione economica;
   sistemi di contabilita' macroeconomica;
   sistemi economici comparati.
  P01E - Economia pubblica e scienza delle finanze:
   analisi costi-benefici;
   analisi economica delle istituzioni;
   economia dell'ambiente;
   economia dell'arte e della cultura;
   economia della sicurezza sociale;
   economia dell'impresa pubblica;
   economia pubblica;
   economia sanitaria;
   finanza degli enti locali;
   scienza delle finanze;
   sistemi fiscali comparati.
  P01F - Economia monetaria:
   economia dei mercati monetari e finanziari;
   economia monetaria;
   politica monetaria;
   sistemi finanziari comparati.
  P01G - Economia internazionale:
   economia europea;
   economia internazionale;
   economia monetaria internazionale;
   istituzioni economiche internazionali;
   politica economica internazionale.
  P01H - Economia dello sviluppo:
   cooperazione allo sviluppo;
   economia dei Paesi in via di sviluppo;
   economia della popolazione;
   economia dello sviluppo;
   politica dello sviluppo economico;
   sviluppo delle economie agricole;
   teoria dello sviluppo economico.
 P01I - Economia dei settori produttivi:
   economia delle attivita' terziarie;
   economia delle fonti di energia;
   economia delle imprese internazionali;
   economia dell'impresa;
   economia dell'innovazione;
   economia e politica industriale;
   economia industriale.
  P01J - Economia regionale:
   economia del territorio;
   economia del turismo;
   economia regionale;
   economia urbana;
   pianificazione economica territoriale;
   politica economica regionale.
  P01K - Economia dei trasporti:
   economia dei trasporti.
  P03X - Storia economica:
   storia dei trasporti;
   storia del commercio;
   storia della finanza pubblica;
   storia dell'agricoltura;
   storia della moneta e della banca;
   storia delle assicurazioni e della previdenza;
   storia delle relazioni economiche internazionali;
   storia dell'industria;
   storia economica;
   storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
   storia economica delle innovazioni tecnologiche;
   storia economica dell'Europa;
   storia economica del turismo;
   storia e politica monetaria;
   storia marittima.
  G01X - Economia ed estimo rurale:
   agricoltura e sviluppo economico;
   economia agraria;
   economia agro-alimentare;
   economia dei mercati agricoli e forestali;
   economia dell'ambiente agro-forestale;
   economia delle produzioni zootecniche;
   economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
   economia e politica agraria comparata;
   economia e politica montana e forestale;
   estimo forestale e ambientale;
   estimo rurale;
   marketing dei prodotti agro-alimentari;
   pianificazione agricola;
   politica agraria;
   storia dell'agricoltura.
 M06B - Geografia economico-politica:
   cartografia;
   cartografia tematica per geografi;
   geografia applicata;
   geografia della popolazione;
   geografia delle comunicazioni;
   geografia dello sviluppo;
   geografia del turismo;
   geografia economica;
   geografia politica;
   geografia politica ed economica;
   geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;
   geografia urbana e organizzazione territoriale;
   politica dell'ambiente;
   programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.
AREA AZIENDALE.
  P02A - Economia aziendale:
   analisi e contabilita' dei costi;
   economia  dei  gruppi,  delle  concentrazioni e delle cooperazioni
aziendali;
   economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
   gestione informatica dei dati aziendali;
   istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;
   programmazione e controllo;
   programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
   ragioneria generale ed applicata;
   revisione aziendale;
   storia della ragioneria;
   strategia e politica aziendale.
  P02B - Economia e direzione delle imprese:
   analisi finanziaria;
   economia e direzione delle imprese;
   economia e direzione delle imprese commerciali;
   economia e direzione delle imprese di servizi;
   economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;
   economia e direzione delle imprese industriali;
   economia e direzione delle imprese internazionali;
   economia e direzione delle imprese turistiche;
   economia e tecnica della pubblicita';
   finanza aziendale;
   gestione della produzione e dei materiali;
   marketing;
   marketing internazionale;
   marketing industriale;
   strategia d'impresa;
   tecnica industriale e commerciale.
 P02C - Organizzazione aziendale:
   amministrazione del personale;
   direzione aziendale;
   organizzazione aziendale;
   organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
   organizzazione della produzione;
   organizzazione del lavoro;
   organizzazione delle aziende commerciali;
   organizzazione delle aziende di credito;
   organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
   organizzazione delle aziende industriali;
   organizzazione delle aziende turistiche;
   organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;
   organizzazione e controllo aziendale;
   relazioni industriali.
  P02D - Economia degli intermediari finanziari:
   economia degli intermediari finanziari;
   economia delle aziende di assicurazione;
   economia delle aziende di credito;
   economia del mercato mobiliare;
   economia e tecnica dell'assicurazione;
   finanziamenti di aziende;
   gestione finanziaria e valutaria;
   tecnica bancaria;
   tecnica dei crediti speciali;
   tecnica di borsa.
  C01B - Chimica merceologica:
   analisi merceologica;
   chimica merceologica;
   merceologia;
   merceologia dei prodotti alimentari;
   merceologia delle risorse naturali;
   merceologia doganale;
   tecnologia dei cicli produttivi;
   tecnologia ed economia delle fonti di energia.
AREA GIURIDICA.
  N01X - Diritto privato:
   diritto agrario;
   diritto agrario comparato;
   diritto agrario comunitario;
   diritto agrario e legislazione forestale;
   diritto civile;
   diritto di famiglia;
   diritto privato comparato;
   diritto privato dell'economia;
   diritto sportivo;
   istituzioni di diritto privato;
   legislazione del turismo.
 N02A - Diritto commerciale:
   diritto commerciale;
   diritto commerciale internazionale;
   diritto d'autore;
   diritto della cooperazione;
   diritto delle assicurazioni;
   diritto fallimentare;
   diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
   diritto industriale;
   diritto della contabilita' delle imprese.
  N02B - Diritto bancario:
   controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
   diritto bancario;
   diritto della borsa e dei cambi;
   diritto degli intermediari finanziari;
   diritto del mercato finanziario;
   diritto pubblico dell'economia;
   diritto valutario;
   legislazione bancaria.
  N02C - Diritto della navigazione:
   diritto aeronautico;
   diritto aerospaziale;
   diritto dei trasporti;
   diritto della navigazione;
   diritto delle assicurazioni marittime;
   diritto internazionale della navigazione.
  N03X - Diritto del lavoro:
   diritto comparato del lavoro;
   diritto della previdenza sociale;
   diritto della sicurezza sociale;
   diritto del lavoro;
   diritto del lavoro e della previdenza sociale;
   diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
   diritto del lavoro e diritto sindacale;
   diritto sindacale.
  N04A - Diritto costituzionale:
   diritto costituzionale;
   diritto costituzionale regionale;
   diritto parlamentare.
  N04B - Istituzioni di diritto pubblico:
   diritto e legislazione universitaria;
   diritto pubblico comparato;
   diritto pubblico dell'economia;
   diritto regionale;
   diritto regionale e degli enti locali;
   istituzioni di diritto pubblico;
   legislazione del turismo;
   legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.
 N05X - Diritto amministrativo:
   contabilita' degli enti pubblici;
   contabilita' di Stato;
   diritto amministrativo;
   diritto degli enti locali;
   diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
   diritto dell'ambiente;
   diritto minerario;
   diritto processuale amministrativo;
   diritto pubblico dell'economia;
   diritto scolastico;
   diritto urbanistico;
   disciplina giuridica delle attivita' tecnico-ingegneristiche;
   legislazione dei beni culturali;
   legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
   legislazione forestale.
  N07X - Diritto tributario:
   diritto doganale;
   diritto finanziario;
   diritto tributario;
   diritto tributario comparato;
   sistemi fiscali comparati.
  N08X - Diritto internazionale:
   diritto degli scambi internazionali;
   diritto della Comunita' europea;
   diritto delle comunicazioni internazionali;
   diritto diplomatico e consolare;
   diritto internazionale;
   diritto internazionale della navigazione;
   diritto internazionale del lavoro;
   diritto internazionale dell'economia;
   diritto internazionale privato;
   organizzazione internazionale.
  N09X - Diritto processuale civile:
   diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
   diritto dell'esecuzione civile;
   diritto fallimentare;
   diritto processuale civile;
   diritto processuale civile comparato.
  N10B - Diritto penale:
   diritto penale amministrativo;
   diritto penale commerciale;
   diritto penale comparato;
   diritto penale dell'ambiente;
   diritto penale del lavoro;
   diritto penale dell'economia;
   diritto penale tributario.
AREA MATEMATICO-STATISTICA.
  S01A - Statistica:
   analisi dei dati;
   analisi statistica multivariata;
   analisi statistica spaziale;
   didattica della statistica;
   metodi statistici di previsione;
   piano degli esperimenti;
   rilevazioni statistiche;
   statistica;
   statistica computazionale;
   statistica matematica;
   storia della statistica;
   tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
   teoria dei campioni;
   teoria dell'inferenza statistica;
   teoria statistica delle decisioni.
  S01B - Statistica per la ricerca sperimentale:
   antropometria;
   biometria;
   metodi statistici di controllo della qualita';
   metodi statistici di misura;
   metodologia statistica in agricoltura;
   modelli stocastici e analisi dei dati;
   piano degli esperimenti;
   statistica applicata alle scienze biologiche;
   statistica applicata alle scienze fisiche;
   statistica e calcolo delle probabilita';
   statistica medica;
   statistica per l'ambiente;
   statistica per la ricerca sperimentale;
   teoria e metodi statistici dell'affidabilita'.
  S02X - Statistica economica:
   analisi di mercato;
   analisi statistico-economica territoriale;
   classificazione e analisi dei dati economici;
   contabilita' nazionale;
   controllo statistico della qualita';
   gestione di basi di dati economici;
   metodi statistici di valutazione di politiche;
   modelli statistici del mercato del lavoro;
   modelli statistici di comportamento economico;
   rilevazione e controllo dei dati economici;
   serie storiche economiche;
   statistica aziendale;
   statistica dei mercati monetari e finanziari;
   statistica economica;
   statistica industriale.
 S03A - Demografia:
   analisi demografica;
   demografia;
   demografia bio-sanitaria;
   demografia della famiglia;
   demografia economica;
   demografia regionale;
   demografia sociale;
   demografia storica;
   modelli demografici;
   politiche della popolazione;
   rilevazione e qualita' dei dati demografici.
  S03B - Statistica sociale:
   indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
   metodi  statistici  per  la  programmazione  e  la valutazione dei
servizi sociali e sanitari;
   modelli statistici del mercato del lavoro;
   modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
   modelli statistici per l'analisi e  la  valutazione  dei  processi
educativi;
   rilevazioni statistiche e qualita' dei dati sociali e sanitari;
   statistica del turismo;
   statistica giudiziaria;
   statistica per la ricerca sociale;
   statistica psicometrica;
   statistica sanitaria;
   statistica sociale.
  S04A - Matematica per le decisioni economiche e finanziarie:
   elaborazione  automatica  dei  dati  per le decisioni economiche e
finanziarie;
   matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
   matematica per le decisioni della finanza aziendale;
   matematica per l'economia;
   matematica per le scienze sociali;
   metodi matematici per la gestione delle aziende;
   modelli matematici per i mercati finanziari;
   ricerca operativa per le scelte economiche;
   teoria dei giochi;
   teoria delle decisioni;
   teoria matematica del portafoglio finanziario.
  S04B - Matematica finanziaria e scienze attuariali:
   economia e finanza delle assicurazioni;
   matematica attuariale;
   matematica finanziaria;
   statistica assicurativa;
   tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
   tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
   tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
   teoria del rischio.
  A01A - Algebra e logica matematica:
   algebra lineare.
  A01B - Geometria:
   geometria.
  A02A - Analisi matematica:
   analisi matematica.
  A02B - Calcolo delle probabilita':
   calcolo delle probabilita';
   processi stocastici.
  A04A - Analisi numerica:
   analisi numerica;
   calcolo numerico;
   matematica computazionale;
   metodi numerici per l'ottimizzazione.
  A04B - Ricerca operativa:
   ottimizzazione;
   programmazione matematica;
   ricerca operativa;
   tecniche di simulazione.
  K04X - Automatica:
   analisi dei sistemi;
   modellistica e gestione delle risorse naturali;
   modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
   modellistica e simulazione.
  K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni:
   informatica grafica;
   ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
   sistemi informativi.
  K05B - Informatica:
   informatica generale;
   intelligenza artificiale;
   programmazione;
   sistemi operativi.
  K05C - Cibernetica:
   cibernetica;
   elaborazioni di immagini.
                             CAPITOLO II
               Corso di laurea in economia e commercio
  Art.  84.  - 1. Il piano di studi del corso di laurea in economia e
commercio comprende dieci discipline  fondamentali  obbligatorie,  di
cui  al  comma successivo, otto discipline obbligatorie scelte tra le
discipline caratterizzanti di cui al successivo art. 84.1, il  numero
di  discipline  necessario  al superamento delle annualita' di cui al
successivo art. 84.1, una prova di lingua  straniera,  una  prova  di
idoneita'  in  una seconda lingua straniera ed una prova di idoneita'
in informatica.
  2. Sono discipline fondamentali per il corso di laurea in  economia
e commercio:
  I Anno:
   1) economia politica I;
   2) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
   3) matematica generale;
   4) istituzioni di diritto privato;
   5) istituzioni di diritto pubblico.
  II Anno:
   6) storia economica;
   7) statistica;
   8) economia politica II;
   9) economia aziendale;
   10) matematica finanziaria.
  Art.  84.1. - 1. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente
deve superare inoltre gli esami di profitto relativi ad  almeno  otto
delle  discipline annuali caratterizzanti indicate al successivo art.
84.2 e l'ulteriore numero di  esami  scelti  dall'elenco  di  cui  al
successivo  art. 84.3, tale da superare complessivamente ventiquattro
annualita' pari al massimo a ventotto esami.
  2. Le strutture didattiche fissano i percorsi  didattici  indicando
per ciascuno di essi le discipline obbligatorie e quelle facoltative.
  Art.  84.2.  -  1.  Il  piano  di studi comprende, in aggiunta alle
discipline di cui all'art. 84, secondo comma, almeno due insegnamenti
dell'area economica, almeno  tre  insegnamenti  dell'area  aziendale,
almeno  due  insegnamenti dell'area giuridica ed almeno uno dell'area
matematico-statistica, da scegliere nel seguente elenco:
 Area economica:
   economia agraria;
   economia industriale;
   economia internazionale;
   geografia economica;
   politica economica;
   scienza delle finanze.
  Area aziendale:
   marketing;
   merceologia;
   organizzazione aziendale;
   revisione aziendale;
   tecnica bancaria;
   tecnica industriale e commerciale.
 Area giuridica:
   diritto commerciale;
   diritto del lavoro;
   diritto fallimentare;
   diritto pubblico dell'economia;
   diritto tributario;
   legislazione bancaria.
 Area matematico-statistica:
   matematica finanziaria II;
   statistica II;
   statistica economica.
  Art.  84.3.  -  1.  Le  strutture  didattiche  competenti   possono
incrementare  l'elenco  di  cui  al  precedente art. 84.2 con quattro
discipline,  scelte  nell'elenco   dell'art.   83.10,   che   vengono
considerate caratterizzanti a tutti gli effetti.
  Art.  84.4. - Sono discipline facoltative per il corso di laurea in
economia e commercio le discipline facoltative indicate al precedente
art. 83.10, tutte le discipline indicate all'art.  83.5  e  tutte  le
discipline  caratterizzanti  di  tutti  i corsi di laurea o indirizzi
effettivamente attivati.
                            CAPITOLO III
               Corso di laurea in economia e commercio
                  (Indirizzo in economia aziendale)
  Art.  85.  -  1.  Il  piano  di  studi  dell'indirizzo  in economia
aziendale del corso di laurea in economia e commercio comprende dieci
discipline fondamentali obbligatorie, di  cui  al  comma  successivo,
otto discipline obbligatorie scelte tra le discipline caratterizzanti
di cui al successivo art. 85.1, il numero di discipline necessario al
superamento  delle  annualita'  di  cui  al successivo art. 85.1, una
prova di lingua straniera, una prova  di  idoneita'  in  una  seconda
lingua straniera ed una prova di idoneita' in informatica.
  2.  Sono discipline fondamentali per il corso di laurea in economia
aziendale:
  I Anno:
   1) economia politica I;
   2) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
   3) matematica generale;
   4) istituzioni di diritto privato;
   5) istituzioni di diritto pubblico.
  II Anno:
   6) storia economica;
   7) statistica;
   8) economia politica II;
   9) economia aziendale;
   10) matematica finanziaria.
  Art. 85.1. - 1. Per essere ammesso all'esame di laurea lo  studente
deve  superare  inoltre gli esami di profitto relativi ad almeno otto
delle discipline annuali caratterizzanti indicate al successivo  art.
85.2  e  l'ulteriore  numero  di  esami  scelti dall'elenco di cui al
successivo art. 85.3, tale da superare complessivamente  ventiquattro
annualita' pari al massimo a ventotto esami.
  2.  Le  strutture didattiche fissano i percorsi didattici indicando
per ciascuno di essi le discipline obbligatorie e quelle facoltative.
  Art. 85.2. - 1. Il piano  di  studi  comprende,  in  aggiunta  alle
discipline   di  cui  al  comma  precedente  almeno  un  insegnamento
dell'area economica, almeno sei insegnamenti  dell'area  aziendale  e
uno dell'area giuridica, da scegliere nel seguente elenco:
 Area economica:
   economia industriale;
   economia internazionale;
   politica economica;
   scienza delle finanze.
 Area aziendale:
   analisi e contabilita' dei costi;
   economia degli intermediari finanziari;
   economia e direzione delle imprese;
   finanza aziendale;
   marketing;
   metodologie e determinazioni quantitative di
azienda;
   organizzazione aziendale;
   organizzazione del lavoro;
   revisione aziendale;
   strategia e politica aziendale;
   tecnologia dei cicli produttivi.
 Area giuridica:
   diritto commerciale;
   diritto del lavoro;
   diritto fallimentare;
   diritto tributario;
   legislazione bancaria.
 Area matematico-statistica:
   statistica aziendale.
  Art.   85.3.   -   Le   strutture   didattiche  competenti  possono
incrementare l'elenco di cui al  precedente  art.  85.2  con  quattro
discipline,   scelte   nell'elenco   dell'art.   83.10,  che  vengono
considerate caratterizzanti a tutti gli effetti.
  Art.  85.4.  -  Sono  discipline  facoltative  per  l'indirizzo  in
economia  aziendale  le discipline facoltative indicate al precedente
art. 83.10, tutte le discipline indicate all'art.  83.5  e  tutte  le
discipline  caratterizzanti  di  tutti  i corsi di laurea o indirizzi
effettivamente attivati.
                             CAPITOLO IV
               Corso di laurea in economia e commercio
                  (Indirizzo in economia politica)
  Art. 86. - 1. Il piano di studi dell'indirizzo in economia politica
del corso di laurea  in  economia  e  commercio  comprende  le  dieci
discipline  fondamentali  obbligatorie,  di  cui al comma successivo,
otto discipline obbligatorie scelte tra le discipline caratterizzanti
di cui al successivo art. 86.2, il numero di discipline necessario al
superamento delle annualita' di cui  al  successivo  art.  86.4,  una
prova  di  lingua  straniera,  una  prova di idoneita' in una seconda
lingua straniera ed una prova di idoneita' in informatica.
  2.  Sono  discipline  fondamentali  per  l'indirizzo  in   economia
politica:
  I Anno:
   1) economia politica I;
   2) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
   3) matematica generale;
   4) istituzioni di diritto privato;
   5) istituzioni di diritto pubblico.
    II Anno:
   6) storia economica;
   7) statistica;
   8) economia politica II;
   9) economia aziendale;
   10) matematica finanziaria.
  Art.  86.1. - 1. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente
deve superare inoltre gli esami di profitto relativi ad  almeno  otto
delle  discipline annuali caratterizzanti indicate al successivo art.
86.2 ed un numero di esami scelti dall'elenco di  cui  al  successivo
art.  86.3, tale da superare complessivamente ventiquattro annualita'
pari al massimo a ventotto esami.
  2. Le strutture didattiche fissano i percorsi  didattici  indicando
per ciascuno di essi le discipline obbligatorie e quelle facoltative.
  Art.  86.2.  -  1.  Il  piano  di studi comprende, in aggiunta alle
discipline di cui al  comma  precedente  almeno  cinque  insegnamenti
dell'area  economica,  almeno  uno  dell'area  aziendale,  almeno uno
dell'area giuridica, almeno uno dell'area  matematico-statistica,  da
scegliere nel seguente elenco:
 Area economica:
   econometria;
   economia agraria;
   economia del lavoro;
   economia dello sviluppo;
   economia industriale;
   economia internazionale;
   economia monetaria;
   economia pubblica;
   economia regionale;
   politica economica;
   programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;
   storia del pensiero economico.
 Area aziendale:
   economia degli intermediari finanziari;
   economia e direzione delle imprese;
   finanza aziendale;
 Area giuridica:
   diritto commerciale;
   diritto della Comunita' europea;
   diritto pubblico dell'economia.
   Area matematico-statistica:
   statistica II;
   statistica economica.
 Aree diverse:
   sociologia.
  Art.   86.3.   -   Le   strutture   didattiche  competenti  possono
incrementare l'elenco di cui al  precedente  art.  86.2  con  quattro
discipline,   scelte   nell'elenco   dell'art.   83.10,  che  vengono
considerate caratterizzanti a tutti gli effetti.
  Art.  86.4.  -  Sono  discipline  facoltative  per  l'indirizzo  in
economia  politica  le  discipline facoltative indicate al precedente
art. 83.10, tutte le discipline indicate all'art.  83.5  e  tutte  le
discipline  caratterizzanti  di  tutti  i corsi di laurea o indirizzi
effettivamente attivati.
                             CAPITOLO V
               Corso di laurea in economia e commercio
                 (Indirizzo in economia industriale)
  Art. 87.  -  1.  Il  piano  di  studi  dell'indirizzo  in  economia
industriale  del corso di laurea in economia e commercio comprende le
dieci  discipline  fondamentali  obbligatorie,  di   cui   al   comma
successivo,  otto  discipline  obbligatorie  scelte tra le discipline
caratterizzanti di cui al successivo art. 87.2, quattro discipline di
cui all'art. 87.3, il numero di discipline necessario al  superamento
delle  annualita' di cui al successivo art. 87.4, una prova di lingua
straniera, una prova di idoneita' in una seconda lingua straniera  ed
una prova di idoneita' in informatica.
  2.   Sono  discipline  fondamentali  per  l'indirizzo  in  economia
industriale:
  I Anno:
   1) economia politica I;
   2) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
   3) matematica generale;
   4) istituzioni di diritto privato;
   5) istituzioni di diritto pubblico.
  II Anno:
   6) storia economica;
   7) statistica;
   8) economia politica II;
   9) economia aziendale;
   10) matematica finanziaria.
  Art.  87.1. - 1. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente
deve superare inoltre gli esami di profitto relativi ad  almeno  otto
delle  discipline annuali caratterizzanti indicate al successivo art.
87.2 ed inoltre quattro comprese tra le discipline annuali di cui  al
successivo art. 87.3 ed un numero di esami facoltativi dall'elenco di
cui  al  successivo  art.  87.5,  tale  da  superare complessivamente
ventiquattro annualita' pari al massimo a ventotto esami.
  2. Le strutture didattiche fissano i percorsi  didattici  indicando
per ciascuno di essi le discipline obbligatorie e quelle facoltative.
  Art.  87.2.  -  1.  Il  piano  di studi comprende, in aggiunta alle
discipline  di  cui  al  comma  precedente  almeno  due  insegnamenti
dell'area  economica,  almeno  due  dell'area  aziendale,  almeno due
dell'area giuridica, almeno uno dell'area  matematico-statistica,  da
scegliere nel seguente elenco:
 Area economica:
   economia dello sviluppo;
   economia industriale;
   economia internazionale;
   economia pubblica;
   economia regionale;
   geografia economica;
   storia economica e delle innovazioni tecnologiche.
 Area aziendale:
   analisi e contabilita' dei costi;
   economia e direzione delle imprese industriali;
   gestione informatica dei dati aziendali;
   finanza aziendale;
   marketing;
   metodologie e determinazioni quantitative di
azienda;
   organizzazione aziendale;
   tecnologia dei cicli produttivi;
   tecnologia ed economia delle fonti di energia.
 Area giuridica:
   diritto commerciale;
   diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
   diritto pubblico dell'economia.
 Area matematico-statistica:
   controllo statistico di qualita';
   matematica finanziaria II.
  Art.  87.3.  -  1.  Lo  studente  inoltre, nell'ambito dei percorsi
didattici indicati dalla facolta', sosterra'  quattro  esami  annuali
scelti fra le discipline dei seguenti gruppi:
   ricerca operativa;
   estimo;
   tecnologie e sistemi di lavorazione;
   impianti industriali meccanici;
   ingegneria economico-gestionale;
   automatica;
   sistemi di elaborazione delle informazioni;
   informatica.
  2.  Gli  esami  in questione, ove i relativi insegnamenti non siano
impartiti presso la facolta', saranno sostenuti  presso  le  facolta'
della struttura didattica.
  Art.   87.4.   -   Le   strutture   didattiche  competenti  possono
incrementare l'elenco di cui al  precedente  art.  87.2  con  quattro
discipline,   scelte   nell'elenco   dell'art.   83.10,  che  vengono
considerate caratterizzanti a tutti gli effetti.
  Art.  87.5.  -  Sono  discipline  facoltative  per  l'indirizzo  in
economia  politica  le  discipline facoltative indicate al precedente
art. 83.10, tutte le discipline indicate all'art.  83.5  e  tutte  le
discipline  caratterizzanti  di  tutti  i corsi di laurea o indirizzi
effettivamente attivati.
                             CAPITOLO VI
               Corso di laurea in economia e commercio
        (Indirizzo in economia e legislazione per l'impresa)
  Art. 88. - 1. Il  piano  di  studi  dell'indirizzo  in  economia  e
legislazione  per  l'impresa  del  corso  di  laurea  in  economia  e
commercio comprende le dieci discipline fondamentali obbligatorie, di
cui al comma successivo, otto discipline obbligatorie scelte  tra  le
discipline  caratterizzanti di cui al successivo art. 88.2, il numero
di discipline necessario al superamento delle annualita'  di  cui  al
successivo  art.  88.4,  una  prova di lingua straniera, una prova di
idoneita' in una seconda lingua straniera ed una prova  di  idoneita'
in informatica.
  2.  Sono  discipline  fondamentali  per  l'indirizzo  in economia e
legislazione per l'impresa:
  I Anno:
   1) economia politica I;
   2) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
   3) matematica generale;
   4) istituzioni di diritto privato;
   5) istituzioni di diritto pubblico.
  II Anno:
   6) storia economica;
   7) statistica;
   8) economia politica II;
   9) economia aziendale;
   10) matematica finanziaria.
  Art. 88.1. - 1. Per essere ammesso all'esame di laurea lo  studente
deve  superare  inoltre gli esami di profitto relativi ad almeno otto
delle discipline annuali caratterizzanti indicate al successivo  art.
88.2  ed  un  numero di esami scelti dall'elenco di cui al successivo
art. 88.4, tale da superare complessivamente ventiquattro  annualita'
pari al massimo a ventotto esami.
  Art.  88.2.  -  1.  Le  strutture  didattiche  fissano  i  percorsi
didattici indicando per ciascuno di essi le discipline obbligatorie e
quelle facoltative.
  2. Il piano di studi comprende, in aggiunta alle discipline di  cui
all'articolo  precedente  almeno un insegnamento dell'area economica,
almeno tre dell'area aziendale, almeno quattro  dell'area  giuridica,
da scegliere nel seguente elenco:
 Area economica:
   economia del lavoro;
   economia e politica industriale;
   scienza delle finanze;
   storia dell'industria.
 Area aziendale:
   economia degli intermediari finanziari;
   finanza aziendale;
   metodologie e determinazioni quantitative di
azienda;
   strategia e politica aziendale.
 Area giuridica:
   diritto bancario;
   diritto commerciale;
   diritto degli intermediari finanziari;
   diritto del lavoro;
   diritto della Comunita' europea;
   diritto fallimentare;
   diritto internazionale;
   diritto penale commerciale;
   diritto pubblico dell'economia;
   diritto tributario.
 Area matematico-statistica:
   statistica aziendale.
  Art.   88.3.   -   Le   strutture   didattiche  competenti  possono
incrementare l'elenco di cui al  precedente  art.  88.2  con  quattro
discipline,   scelte   nell'elenco   dell'art.   83.10,  che  vengono
considerate caratterizzanti a tutti gli effetti.
  Art.  88.4.  -  Sono  discipline  facoltative  per  l'indirizzo  in
economia  e  legislazione  per  l'impresa  le  discipline facoltative
indicate al precedente  art.  83.10,  tutte  le  discipline  indicate
all'art.  83.5 e tutte le discipline caratterizzanti di tutti i corsi
di laurea o indirizzi effettivamente attivati.
                     Norme transitorie e finali
  Art. 89. - 1. Lo statuto e l'ordinamento didattico  della  facolta'
di  economia  entrano in vigore immediatamente per tutti gli iscritti
alla facolta' di economia e commercio dell'Universita' "Federico  II"
di Napoli.
  2.  In fase di prima applicazione dello statuto, entro due mesi dal
termine di scadenza dell'iscrizione ad un anno di corso successivo al
primo, lo  studente  puo'  indicare  la  propria  preferenza  per  la
continuazione  degli  studi  secondo  lo  statuto  precedentemente in
vigore.
  3. In assenza della dichiarazione di cui al  comma  precedente,  la
facolta', in ottemperanza ad un regolamento appositamente deliberato,
ricostruisce  la  carriera  scolastica dello studente nell'ambito del
nuovo ordinamento didattico.
  4. La facolta' regolamenta, nel proprio ordinamento  didattico,  le
modalita'  dello  svolgimento delle prove di esame e di profitto e di
laurea e la composizione delle relative commissioni di esame.
  5. Con il medesimo regolamento, la facolta' determina le  modalita'
di  svolgimento  delle prove di idoneita' del corso di laurea e degli
indirizzi e degli eventuali diplomi universitari, ed  altresi'  delle
eventuali  prove di ammissione ai medesimi corsi di laurea, indirizzi
e diplomi.
  6. La facolta' determina, con proprio regolamento, i criteri per il
riconoscimento   degli  esami  sostenuti  presso  altre  facolta',  o
nell'ambito di diplomi  ai  fini  del  loro  riconoscimento  all'atto
dell'iscrizione   alla   facolta',   al   diploma  universitario.  Il
riconoscimento  di  dette  discipline  e'  dichiarato  con   apposita
delibera  della  facolta'  o  del  consiglio di corso di laurea, o di
indirizzo sentiti se del caso i consigli di diploma.
  Art. 90. - 1. Con il regolamento di cui all'articolo precedente, la
facolta' definisce  anche  le  modalita'  per  lo  svolgimento  degli
"stages"  e  i  criteri  generali  nell'ambito  dei quali la facolta'
stessa o le strutture  didattiche  competenti  dovranno  definire  le
rispettive convenzioni.
  2. Con il medesimo regolamento la facolta' fissa altresi' i criteri
per  lo  svolgimento  e  la  valutazione  del profitto ricavato dagli
studenti dalla frequenza di laboratori o seminari e  di  tirocinio  o
nell'attivita' di ricerca applicata.
  Art.  91.  - 1. Le norme che regolano lo svolgimento degli esami di
profitto e delle prove  di  idoneita'  e  delle  eventuali  prove  di
ammissione   ai   corsi   di   laurea,  agli  indirizzi,  ai  diplomi
universitari attivati presso la  facolta',  nonche'  la  composizione
delle   relative   commissioni   di   esame,  adottate  con  apposito
regolamento  della  facolta'  quando  non  altrimenti  disposto   nel
presente statuto, entrano in vigore immediatamente.
  2.  La  facolta',  sentiti  se  del  caso i rispettivi consigli dei
docenti,  regolamenta  altresi'  lo  svolgimento   degli   esami   di
ammissione  ai  diplomi  universitari  attivati presso la facolta', e
regolamenta altresi' lo svolgimento dei rispettivi esami di  profitto
e prove di idoneita'.
  Art.  92.  -  1. Le norme che regolano lo svolgimento dell'esame di
laurea entrano  in  vigore  immediatamente  per  tutti  gli  studenti
iscritti  al  primo  anno  di corso e per quelli che si trasferiscono
alla facolta' di economia da altre facolta'. In  caso  di  successiva
modifica  esse  permangono  in  vigore ad personam. E' fatta salva la
facolta' per tutti gli studenti iscritti di prescegliere la forma  di
esame di laurea vigente all'atto della prova.
  2.  In  conformita'  a quanto disposto nell'articolo precedente, la
facolta'  regolamenta  lo  svolgimento   degli   esami   di   diploma
universitario.
  Art.  93.  -  Il  diploma di laurea conterra' menzione del corso di
laurea o dell'indirizzo frequentato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, 30 settembre 1994
                                                Il rettore: TESSITORE