IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, il quale stabiliva che: "il commissario liquidatore dell'EFIM puo' chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o piu' societa' controllate di cui all'art. 2, comma 2, lettera b). Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento"; Visto il decreto-legge del 19 settembre 1994, n. 545, ed in particolare l'art. 3, il quale sostituendo il citato comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge n. 487/1992, stabilisce, tra l'altro, che "il commissario liquidatore puo' chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o piu' societa' controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte delle societa' controllate dall'EFIM, i poteri dell'autorita' di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario che sara' preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate societa'. Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministero del tesoro". Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V; Visto il decreto interministeriale di nomina del commissario liquidatore dell'EFIM del 21 luglio 1992, n. 01064/92 - 5/A - 2; Visto il programma presentato dal commissario liquidatore dell'EFIM in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1993; Vista la lettera n. CL. 1676/94 del 6 ottobre 1994, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM, in considerazione della grave situazione di insolvenza della societa' Efimdata S.p.a., della impossibilita' di procedere alla dismissione del pacchetto azionario e delle gravi irregolarita' riscontrate, ha presentato richiesta di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge n. 545/1994, della stessa Efimdata S.p.a. in liquidazione, con sede in Bari, corso Vittorio Emanuele n. 52; Considerato che, come fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, la Efimdata S.p.a. in liquidazione: e' una societa' posseduta dall'EFIM al 100% ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni; le perdite per l'esercizio 1993 ammontano a lire 16,094 miliardi; la societa' Efimdata S.p.a. non e' stata in grado di far fronte al pagamento dei propri dipendenti tanto che il commissario liquidatore ha erogato a piu' riprese alla stessa la somma di lire 4,6 miliardi per gli oneri retributivi ad oggi; la procedura di vendita delle azioni della Efimdata S.p.a. avviata in attuazione del programma di liquidazione non ha avuto esito positivo in quanto non e' stata presentata alcuna offerta di acquisto meritevole di essere presa in considerazione; una verifica amministrativo-contabile effettuata per conto del commissario liquidatore ha evidenziato gravi irregolarita'; la liquidazione e' ulteriormente giustificata dalla necessita' di dismettere i singoli cespiti della societa', nonche' dal fatto che solo la liquidazione consente, a favore dei creditori - conformemente a quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lettera b), del ripetuto decreto-legge n. 487/1992 - l'operativita' della garanzia dello Stato sui debiti della societa'; Considerato che la messa in liquidazione coatta della societa' Efimdata S.p.a. in liquidazione dovrebbe assicurare una miglior tutela dell'interesse pubblico in termini di minor aggravio per l'erario, in quanto, ai sensi dell'art. 201 della legge fallimentare, sono estese alla liquidazione coatta amministrativa le disposizioni in tema di fallimento che comportano il blocco delle azioni esecutive (art. 51 della legge fallimentare) e la sospensione del corso degli interessi legali e convenzionali (art. 55 della legge fallimentare); Considerato che, secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore, non sussiste alcun rischio in relazione agli effetti revocatori che potrebbero conseguire all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa, su atti di vendita o di disposizione del patrimonio della societa' utilmente effettuati dal commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni in materia contenute nell'art. 8 del decreto-legge n. 487/1992 e nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 545/1994; Considerato che, sempre secondo quanto precisato dal commissario liquidatore, l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa consente l'accertamento di responsabilita' penali per eventuali reati commessi dagli amministratori e dagli altri soggetti indicati dalle norme nell'esercizio delle proprie attivita'; Ritenuto che, per i motivi sopra accennati, ricorrono le condizioni previste dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/1993, come modificato dall'art. 3, del decreto-legge n. 545/1994 per la sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Efimdata S.p.a. in liquidazione; Decreta: Art. 1. La societa' Efimdata S.p.a. in liquidazione, con sede in Bari, corso Vittorio Emanuele n. 52, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Bari n. 12885, e' assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.