IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio  1993,  n.  33,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n.
487/1992,  convertito dalla legge n. 33/1993, il quale stabiliva che:
"il commissario liquidatore  dell'EFIM  puo'  chiedere,  anche  prima
della   scadenza   del   termine   biennale,  che  vengano  poste  in
liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16  marzo
1942,  n.  267,  una  o  piu' societa' controllate di cui all'art. 2,
comma  2,  lettera  b).  Il  provvedimento  di  liquidazione   coatta
amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento";
  Visto  il  decreto-legge  del  19  settembre  1994,  n.  545, ed in
particolare  l'art.  3,  il  quale  sostituendo  il  citato  comma  3
dell'art.  4  del decreto-legge n. 487/1992, stabilisce, tra l'altro,
che "il commissario liquidatore puo' chiedere  prima  della  scadenza
del  termine  biennale  che  vengano  poste in liquidazione coatta, a
norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  una  o
piu'   societa'   controllate   di   cui  all'art.  2,  comma  1.  Il
provvedimento  di  liquidazione  coatta  amministrativa  preclude  la
dichiarazione   di  fallimento.  Per  le  liquidazioni  coatte  delle
societa' controllate dall'EFIM, i poteri dell'autorita' di  vigilanza
di  cui  agli  articoli  194 e seguenti del citato regio decreto sono
attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario
che sara' preposto alla liquidazione coatta  del  soppresso  ente,  i
quali  riferiscono  al  Ministro  del  tesoro in merito all'andamento
delle procedure liquidatorie delle menzionate societa'. Nel  caso  di
liquidazione  coatta  dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati
dal Ministero del tesoro".
  Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare
il titolo V;
  Visto  il  decreto  interministeriale  di  nomina  del  commissario
liquidatore dell'EFIM del 21 luglio 1992, n. 01064/92 - 5/A - 2;
  Visto il programma presentato dal commissario liquidatore dell'EFIM
in  data 29 dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in
data 21 gennaio 1993;
  Vista la lettera n. CL. 1676/94 del 6 ottobre 1994, con la quale il
commissario liquidatore  dell'EFIM,  in  considerazione  della  grave
situazione  di  insolvenza  della  societa'  Efimdata  S.p.a.,  della
impossibilita' di procedere alla dismissione del pacchetto  azionario
e  delle  gravi irregolarita' riscontrate, ha presentato richiesta di
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art.  4,  comma  3,
del  decreto-legge  n.  487/1992,  convertito dalla legge n. 33/1993,
come modificato dall'art. 3  del  decreto-legge  n.  545/1994,  della
stessa  Efimdata  S.p.a.    in  liquidazione, con sede in Bari, corso
Vittorio Emanuele n. 52;
  Considerato che, come fatto presente  dal  commissario  liquidatore
dell'EFIM, la Efimdata S.p.a. in liquidazione:
   e'  una societa' posseduta dall'EFIM al 100% ai sensi dell'art. 2,
comma 1, del decreto-legge n. 487/1992,  convertito  dalla  legge  17
febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;
   le perdite per l'esercizio 1993 ammontano a lire 16,094 miliardi;
   la societa' Efimdata S.p.a. non e' stata in grado di far fronte al
pagamento  dei propri dipendenti tanto che il commissario liquidatore
ha erogato a piu' riprese alla stessa la somma di lire  4,6  miliardi
per gli oneri retributivi ad oggi;
   la procedura di vendita delle azioni della Efimdata S.p.a. avviata
in  attuazione  del  programma  di  liquidazione  non  ha avuto esito
positivo in quanto non e' stata presentata alcuna offerta di acquisto
meritevole di essere presa in considerazione;
   una verifica amministrativo-contabile  effettuata  per  conto  del
commissario liquidatore ha evidenziato gravi irregolarita';
   la  liquidazione e' ulteriormente giustificata dalla necessita' di
dismettere i singoli cespiti della societa', nonche'  dal  fatto  che
solo la liquidazione consente, a favore dei creditori - conformemente
a  quanto  stabilito  dall'art.  5, comma 1, lettera b), del ripetuto
decreto-legge n. 487/1992 - l'operativita' della garanzia dello Stato
sui debiti della societa';
  Considerato che la messa  in  liquidazione  coatta  della  societa'
Efimdata  S.p.a.  in  liquidazione  dovrebbe  assicurare  una miglior
tutela dell'interesse pubblico  in  termini  di  minor  aggravio  per
l'erario, in quanto, ai sensi dell'art. 201 della legge fallimentare,
sono  estese  alla liquidazione coatta amministrativa le disposizioni
in tema di fallimento che comportano il blocco delle azioni esecutive
(art. 51 della legge fallimentare) e la sospensione del  corso  degli
interessi legali e convenzionali (art.  55 della legge fallimentare);
  Considerato  che,  secondo  quanto  fatto  presente dal commissario
liquidatore, non sussiste alcun rischio  in  relazione  agli  effetti
revocatori   che   potrebbero   conseguire  all'assoggettamento  alla
liquidazione  coatta  amministrativa,  su  atti  di  vendita   o   di
disposizione  del  patrimonio della societa' utilmente effettuati dal
commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni
in materia contenute nell'art. 8  del  decreto-legge  n.  487/1992  e
nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 545/1994;
  Considerato  che,  sempre  secondo quanto precisato dal commissario
liquidatore, l'assoggettamento a liquidazione  coatta  amministrativa
consente l'accertamento di responsabilita' penali per eventuali reati
commessi  dagli  amministratori e dagli altri soggetti indicati dalle
norme nell'esercizio delle proprie attivita';
  Ritenuto che, per i motivi sopra accennati, ricorrono le condizioni
previste  dall'art.  4,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  487/1992,
convertito,   con   modificazioni,   dalla  legge  n.  33/1993,  come
modificato  dall'art.  3,  del  decreto-legge  n.  545/1994  per   la
sottoposizione  alla  procedura di liquidazione coatta amministrativa
della Efimdata S.p.a.  in liquidazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La societa' Efimdata S.p.a. in  liquidazione,  con  sede  in  Bari,
corso  Vittorio  Emanuele  n. 52, iscritta nel registro delle imprese
presso la cancelleria del tribunale di Bari n. 12885, e' assoggettata
alla procedura di liquidazione  coatta  amministrativa  a  norma  del
titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.