AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 dicembre 1993, n. 526, 18 febbraio 1994, n. 110, 22 aprile 1994, n. 245, e 27 giugno 1994, n. 409". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1994, n. 92 del 21 aprile 1994, n. 145 del 23 giugno 1994 e n. 200 e del 27 agosto 1994). Art. 1. 1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC), costituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453, e' posto in liquidazione e cessa la sua attivita', salvo la gestione a stralcio dei residui attivi e passivi, a partire dal giorno successivo al completamento dell'esecuzione del piano di liquidazione di cui all'articolo 2. Resta in carica il collegio dei revisori dei conti. 2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne determina le funzioni ed i poteri necessari per la redazione e l'attuazione del piano di liquidazione di cui all'articolo 2, sono nominati uno o piu' liquidatori per l'ENCC e per le societa' controllate. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del commissario liquidatore, puo' disporre con propri decreti la liquidazione coatta amministrativa di una o piu' societa' controllate dall'ENCC, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Riferimenti normativi: - La legge n. 1453/1935 riguardava la costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e la determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento. - Il R.D. n. 267/1942 reca la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Il titolo V di detto decreto (articoli da 194 a 215) reca norme sulla liquidazione coatta amministrativa.