AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla  base  dei decreti-legge 16 dicembre 1993, n.
526, 18 febbraio 1994, n. 110, 22 aprile 1994, n. 245,  e  27  giugno
1994, n. 409". I DD.LL.  sopracitati, di contenuto pressoche' analogo
al   presente  decreto,  non  sono  stati  convertiti  in  legge  per
decorrenza dei termini costituzionali  (i  relativi  comunicati  sono
stati  pubblicati,  rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n.  41 del 19 febbraio 1994, n. 92 del 21 aprile 1994,  n.
145 del 23 giugno 1994 e n. 200 e del 27 agosto 1994).
                               Art. 1.
  1.  L'Ente  nazionale  per  la  cellulosa  e  per  la carta (ENCC),
costituito  con  legge  13  giugno  1935,  n.  1453,  e'   posto   in
liquidazione  e  cessa la sua attivita', salvo la gestione a stralcio
dei residui attivi e passivi, a  partire  dal  giorno  successivo  al
completamento  dell'esecuzione  del  piano  di  liquidazione  di  cui
all'articolo 2. Resta in carica il collegio dei revisori dei conti.
  2. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, che  ne  determina  le  funzioni  ed  i
poteri  necessari  per  la  redazione  e  l'attuazione  del  piano di
liquidazione  di  cui  all'articolo  2,  sono  nominati  uno  o  piu'
liquidatori per l'ENCC e per le societa' controllate.
  3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta  del  commissario  liquidatore,  puo'  disporre  con  propri
decreti la liquidazione coatta amministrativa di una o piu'  societa'
controllate  dall'ENCC,  a  norma  del  titolo V del regio decreto 16
marzo  1942,  n.  267.  Il  provvedimento  di   liquidazione   coatta
amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
          Riferimenti normativi:
             -  La  legge  n.  1453/1935  riguardava  la costituzione
          dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la  carta  e  la
          determinazione  dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per
          il suo funzionamento.
             - Il R.D. n. 267/1942 reca la disciplina del fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa. Il titolo V  di
          detto  decreto  (articoli  da  194  a 215) reca norme sulla
          liquidazione coatta amministrativa.