IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Vista  la  legge  5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed
integrazioni, recante provvedimenti  per  l'ordinamento  del  credito
agrario;
  Visto  il  decreto  interministeriale  dell'8  agosto 1986, recante
modifiche  al  sistema  di  variazione  automatica   del   tasso   di
riferimento  da  praticare  sulle  operazioni  di  credito agrario di
esercizio;
  Visto il successivo decreto  interministeriale  n.  115130  del  27
dicembre 1990, con il quale sono stati modificati agli articoli 1 e 2
del citato decreto dell'8 agosto 1986;
  Visto  il  proprio  decreto  del  7  dicembre 1993, con il quale la
misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere  agli  istituti
ed  enti  esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di
credito agrario di esercizio e' stata fissata, per l'anno 1994, nella
misura dell'1,25%, per le operazioni  aventi  durata  fino  a  dodici
mesi,  e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a dodici
mesi;
  Vista la comunicazione con la quale  la  Banca  d'Italia,  ai  fini
della   determinazione   del   tasso  di  riferimento  relativo  alle
operazioni di cui sopra, ha  reso  noto  che  il  costo  medio  della
provvista  dei fondi, per il bimestre novembre-dicembre 1994, e' pari
al 9,20% per le operazioni fino a  diciotto  mesi  e  al  10,60%  per
quelle oltre i diciotto mesi;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Il costo medio della provvista  dei  fondi  per  le  operazioni  di
credito  agrario  di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli
interessi, e' pari, per il bimestre novembre-dicembre 1994, al  9,20%
per le operazioni fino a diciotto mesi e al 10,60% per quelle oltre i
diciotto mesi.
  In   conseguenza,  tenuto  conto  delle  maggiorazioni  forfettarie
dell'1,25% e dell'1%, il tasso di riferimento da  praticare,  per  il
bimestre  novembre-dicembre  1994, per le operazioni di cui sopra, e'
pari al:
   1) 10,45% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi;
   2) 10,20% per le operazioni aventi durata superiore a dodici  mesi
e fino a diciotto mesi;
   3) 11,60% per le operazioni oltre i diciotto mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 ottobre 1994
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO