Ai prefetti
                                  Ai commissari del Governo
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Ai questori
                                    e, per conoscenza:
                                  Al Ministero di grazia e giustizia
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio e dell'artigianato
                                  Al  Comando  generale dell'Arma dei
                                  carabinieri
                                  Al Comando generale  della  Guardia
                                  di finanza
  Con   l'entrata   in  vigore,  il  5  agosto  scorso,  del  decreto
legislativo 13 luglio 1994, n. 480,  una  parte  significativa  delle
disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' ora
sorretta   da  un  aggiornato  sistema  sanzionatorio,  di  carattere
amministrativo, in luogo di quello contravvenzionale previgente.
  Si ritiene, in proposito,  di  svolgere  le  seguenti  indicazioni,
volte    soprattutto   a   precisare   l'ambito   delle   fattispecie
depenalizzate,  rispetto  a  quello  dei  fatti  costituenti  tuttora
illecito  penale,  ed  a definire gli adempimenti da svolgersi a cura
degli organi accertatori e delle autorita' amministrative cui  spetta
di adottare le misure inerdittive o sanzionatorie previste.
  In  assenza  di  altre  indicazioni, le norme che qui si commentano
sono quelle del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza  come
modificate  dal  decreto  legislativo  n.  480,  nell'ordine  in  cui
interviene lo stesso decreto.
  Per  temi  di  peculiare  rilievo,  le  relative  indicazioni  sono
evidenziate da un titolo.
Inottemperanza all'invito dell'autorita' di pubblica sicurezza.
  Con   l'art.   1   del   decreto   legislativo   n.  480  cessa  la
sovrapposizione delle disposizioni dell'art. 15 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza e dell'art. 650 del  codice  penale,  nel
senso  che  trovera' applicazione la norma del codice penale nei casi
in cui la  violazione  consiste,  per  la  parte  qui  di  interesse,
nell'inosservanza  di  un  provvedimento  autoritativo  (fra  cui gli
"ordini") legalmente adottato dalla competente autorita' per  ragioni
di  pubblica sicurezza, di ordine pubblico, di igiene e di giustizia;
trovera', invece, applicazione la  sanzione  amministrativa  prevista
dal  nuovo  art.  15,  primo  comma,  del  testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza negli altri casi di ingiustificata  inottemperanza
all'invito a comparire presso l'autorita' di pubblica sicurezza.
  Si  richiama,  peraltro,  l'attenzione  sugli  articoli 5 e 9 della
legge 27 dicembre  1956,  n.  1423,  che  disciplinano  e  sanzionano
autonomamente la violazione dell'ordine di presentarsi periodicamente
all'autorita'  di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza "e ad
ogni chiamata di essa", impartito  alle  persone  sottoposte  ad  una
misura di prevenzione.
  E'  pure  da precisare che l'art. 15 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza non trova applicazione (e meno ancora  l'art.  650
del  codice  penale) nel caso di invito a produrre documentazione o a
svolgere   altre   incombenze   relative   al   perfezionamento   dei
procedimenti  amministrativi  per  il  rilascio  del  passaporto,  di
licenze o di autorizzazioni di polizia nell'interesse dei privati, in
quanto la conseguenza della eventuale inottemperanza o dell'eventuale
ritardo da parte del  soggetto  interessato  non  potra'  che  essere
interna  al procedimento stesso e consistere nel mancato rilascio del
titolo richiesto.
  Nulla e' innovato quanto alla facolta' di accompagnamento  coattivo
di cui al secondo comma dell'art. 15.
Rilievo  penale  delle  violazioni  al  testo  unico  delle  leggi di
   pubblica  sicurezza  e  delle   contravvenzioni   alle   ordinanze
   dell'autorita' di pubblica sicurezza.
  Anche  dopo  le  modificazioni  recate  dal  decreto legislativo n.
480/1994, l'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
conserva la sua caratteristica di disposizione sanzionatoria generale
- di natura penale - per le infrazioni allo stesso testo unico e alle
ordinanze delle autorita' provinciali e locali di pubblica sicurezza.
  Le modificazioni salienti attengono alla riserva recata con  l'art.
17-bis,  a  proposito  delle  infrazioni ivi specificamente indicate,
punibili per la sanzione amministrativa.
  Analoghe osservazioni valgono per l'art.  221  dello  stesso  testo
unico   delle   leggi   di   pubblica   sicurezza,   concernente   le
contravvenzioni attinenti al regolamento di esecuzione.
  In relazione anche al  principio  di  tassativita'  delle  sanzioni
amministrative  (art.  1,  legge  24  novembre  1981, n. 680), non e'
quindi  ammissibile  una  applicazione   estensiva   delle   predette
sanzioni,  per  cui, in assenza di una precisa indicazione normativa,
il fatto per il quale non dispongono gli articoli 17-bis,  o  221-bis
del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  ne'  altre
specifiche  norme,  manterra'  il  rilievo  penale  statuito  in  via
generale dagli articoli 17 e 221 del testo unico in parola.
  A  maggior  ragione  permane  il  rilievo  penale  dei  fatti  che,
ancorche' previsti o disciplinati da  disposizioni  del  testo  unico
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza, trovano la propria sanzione in
disposizione del codice penale.
  Giova inoltre richiamare l'attenzione sulla circostanza  che  anche
per  taluni  dei  fatti  disciplinati da disposizioni del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza ora abrogate  (art.  13,  comma  1,
decreto  legislativo  n. 480) permane la sanzione penale, trattandosi
di fattispecie gia' riportate nel codice penale o in leggi speciali.
  In particolare:
   l'abrograzione dall'art. 66 non esclude l'applicabilita' dell'art.
659 del codice penale (disturbo delle occupazioni o del riposo);
   l'abrogazione dell'art. 70 non  incide  sull'applicabilita'  delle
disposizioni  penali  vigenti  per la tutela dell'ordine pubblico (ad
es. articoli 278, 303, 327, 414, 415 del codice penale), della morale
o del buon costume (articoli 528, 613, 726 del codice penale)  o  del
sentimento  di  pieta'  nei  confronti  degli animali. A quest'ultimo
riguardo, si sottolinea che tutte le fattispecie  di  rilievo  penale
concernenti il maltrattamento di animali sono riportate nell'art. 727
del  codice  penale, recentemente riformulato dall'art. 1 della legge
22 novembre 1993, n. 473.  Va  inoltre  precisato  che  l'abrogazione
degli articoli 126, 128 e 129 del regolamento di esecuzione del testo
unico  delle leggi di pubblica sicurezza, conseguente all'abrogazione
del  predetto  art.  70,  non  fa venir meno l'antigiuridicita' delle
condotte ivi elencate a mero  titolo  esemplificativo,  allorche'  si
tratti  di  attivita' costituenti comunque reato. Di conseguenza tali
attivita'  non  possono  essere  in  alcun  modo  autorizzate;   piu'
precisamente, come devono considerarsi tuttora vietati gli spettacoli
o  trattenimenti  che  facciano, ad esempio, apologia di reato, o che
offendono o mettono in pericolo  altri  interessi  pubblici  tutelati
dalle  norme  penali,  cosi'  sono vietate, per fare altri esempi, le
corse con pungolo acuminato, i combattimenti di animali, le  corride,
e  ogni  altro  spettacolo  o  trattenimento  che  comporti strazio o
sevizie di animali, a norma del nuovo testo dell'art. 727 del  codice
penale;
   l'abrogazione  dell'art.  73  non  incide sull'art. 668 del codice
penale, ne' sull'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161;
   parimenti,    l'abrogazione    dell'art.    213    non     esclude
l'applicabilita'  di  sanzioni penali, anche piu' gravi di quelle ivi
previste, per l'abusiva utilizzazione  di  divise  o  distintivi,  in
relazione alle circostanze del fatto.
Violazioni per le quali deve applicarsi la sanzione amministrativa.
 I  nuovi  articoli  17-bis, 17-quater, 17-sexies e 221-bis del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza indicano  con  precisione  le
infrazioni  al  testo  unico per le quali deve applicarsi la sanzione
amministrativa. Se ne da' qui di seguito dettagliata indicazione.
  Si applica la sanzione del pagamento di una somma da un  milione  a
sei  milioni  di  lire,  salvo  pagamento in misura ridotta (art. 16,
legge 24 novembre 1981, n. 689) di una somma pari a  due  milioni  di
lire,  per  le  infrazioni alle seguenti disposizioni del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza:
   art. 59: illecita accensione di fuochi;
   art. 60: impianto ed esercizio di ascensore senza  licenza,  salvo
quanto previsto dalla normativa speciale in materia;
   art.  75: fabbricazione, importazione, esportazione e commercio di
pellicole cinematografiche senza preventiva "presa d'atto";
   art. 76: l'esecuzione in  luogo  pubblico,  aperto  o  esposto  al
pubblico  di  azioni  destinate alla riproduzione cinematografica, in
violazione del divieto dell'autorita';
   art. 86: esercizio senza licenza delle  attivita'  previste  dallo
stesso   articolo   (cosiddetti   "pubblici  esercizi"  e  "attivita'
ricettive");
   art. 87: violazione del divieto, di carattere generale, di vendita
ambulante di bevande alcoliche;
   art. 101: violazione del divieto di adibire i locali  di  pubblico
esercizio  a  ufficio  di collocamento o di pagamento di mercedi agli
operai;
   art.  104:  violazione  del  divieto  di   corrispondere   bevande
alcoliche in pagamento, anche parziale, di mercedi o salari;
   art.  111:  esercizio senza licenza delle attivita' previste dallo
stesso articolo (arti di stampa o di riproduzione);
   art. 115: esercizio senza licenza delle attivita'  di  agenzia  di
affari;
   art.   120,  comma  secondo:  limitatamente  allo  svolgimento  di
operazioni diverse da quelle indicate nella tabella delle  operazioni
e delle relative tariffe, esposta nel locale dell'agenzia;
   art.  121:  esercizio,  senza  preventiva iscrizione nell'apposito
registro,  dei  mestieri  girovaghi,  per   i   quali   non   dispone
diversamente  la legge speciale, e violazione al divieto di esercizio
del mestiere di ciarlatano. Si attira l'attenzione sul fatto  che  la
materia  e'  ormai  largamente  disciplinata  da  leggi speciali; fra
queste si ricordano: la legge 3 maggio 1955, n. 407,  sui  lavori  di
facchinaggio,  e  la  legge  28  marzo  1991,  n.  112, sul commercio
ambulante su aree pubbliche;
   art. 123: esercizio senza licenza delle attivita'  previste  dallo
stesso  articolo,  nella parte in cui le stesse non sono diversamente
disciplinate dalle leggi di settore. Si  vedano,  fra  le  altre,  la
legge  2  gennaio  1989, n. 6, sulle guide alpine, e la legge 8 marzo
1991, n. 81, che, all'art.  19,  ha  soppresso  la  necessita'  della
licenza di polizia per l'esercizio dell'attivita' di maestro di sci;
   art.   124:   esercizio  senza  licenza,  da  parte  di  cittadini
stranieri, delle attivita' previste dall'art.  121,  o  esercizio  in
violazione della licenza stessa;
   art.   135,   comma  quinto:  limitatamente  allo  svolgimento  di
attivita' di  informazione,  investigazione  o  ricerche  diverse  da
quelle  elencate  nella  tabella  delle  operazioni  e delle relative
tariffe, esposta nell'ufficio;
  articoli 8 e 9: limitatamente all'esercizio  da  parte  di  persona
diversa  dal  titolare  di  una delle licenze o prese d'atto previste
dagli articoli precedenti, salvo la rappresentanza, quando ammessa, e
alle violazioni delle prescrizioni previste  dalla  legge  o  imposte
dall'autorita',   sempre   che  si  tratti  di  una  delle  attivita'
contemplate dagli articoli precedenti.
  Si applica la stessa sanzione amministrativa per le infrazioni alle
seguenti disposizioni del regolamento di esecuzione al  testo  unico,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:
   art.   156:  omissione  del  servizio  di  pronto  soccorso  negli
stabilimenti di bagni pubblici;
   art. 187: rifiuto ingiustificato  o  altre  discriminazioni  nella
prestazione del pubblico esercizio;
   art. 225: inottemperanza all'obbligo di esibizione del certificato
di  iscrizione  nel registro dei mestieri girovaghi e violazione alle
limitazioni o divieti dell'autorita'.
  Si applica, invece, la sanzione  del  pagamento  di  una  somma  da
trecentomila  lire  a  due milioni di lire, salvo pagamento in misura
ridotta di una somma pari a seicentomila lire, per le infrazioni alle
seguenti norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza:
   art. 76: salvo che si tratti di attivita' svolta contro il divieto
dell'autorita' (cfr. sopra), per chi esegue in luogo pubblico, aperto
al pubblico o esposto al pubblico azioni destinate alla  riproduzione
cinematografica, senza darne preventivo avviso all'autorita';
   art.  81:  omissione  dell'obbligo  di  fornire  all'autorita'  di
pubblica sicurezza il palco o posto distinto nel  luogo  di  pubblico
spettacolo per attendere alle proprie funzioni;
   art.  83:  violazione  del  divieto di sospensione o variazione di
pubblici spettacoli senza  il  consenso  dell'ufficiale  di  pubblica
sicurezza che vi assiste;
   art.  84:  violazione all'obbligo di affissione dei regolamenti di
sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo;
   art.   108:   esercizio   dell'attivita'  di  affittacamere  senza
preventiva dichiarazione all'autorita' o in  violazione  del  divieto
dell'autorita';
   art.  113, quinto comma: violazione al divieto di affissione fuori
dai luoghi prescritti. Conseguentemente e' modificato (v. art. 8  del
decreto legislativo n. 480) l'art. 663 del codice penale;
   art.  120:  salvo  quanto  previsto  dall'art.  17-bis,  comma  1:
violazioni diverse dallo svolgimento di  operazioni  non  contemplate
nella apposita tabella (cfr. sopra, art. 120);
   art.  126:  esercizio del commercio di cose antiche o usate, senza
preventiva dichiarazione all'autorita';
   art.  128:  escluse   le   attivita'   previste   dall'art.   126:
inottemperanza,  da  parte  degli esercenti di attivita' su preziosi,
dell'obbligo di identificazione dei clienti, salvo che si  tratti  di
preziosi  (o  altri  oggetti)  antichi  o  usati.  In questo caso, la
violazione dell'obbligo e' punita a norma della  disposizione  penale
dell'art. 17;
   art. 135: escluso il comma terzo e salvo quanto previsto dall'art.
17-bis,  comma  1:  violazioni diverse dallo svolgimento di attivita'
non contemplate nella  tabella  delle  operazioni,  punibili  con  la
sanzione amministrativa piu' grave (v. sopra art. 135) e dall'obbligo
di  identificazione  dei  clienti,  per il quale vige la norma penale
generale dell'art. 17;
   art. 147: cessione di  immobile  o  di  alloggio,  prestazione  di
ospitalita'  a  favore  di  cittadini  stranieri,  o assunzione degli
stessi  alle  proprie  dipendenze,  senza  preventiva   comunicazione
all'autorita'  locale di pubblica sicurezza. Si richiama l'attenzione
sul fatto che l'art. 147 del testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza   e'   interamente   riscritto   dall'art.  5  del  decreto
legislativo n. 480, qui commentato, con  la  contestuale  abrogazione
del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50.
  La stessa sanzione amministrativa si applica per le infrazioni alle
disposizioni degli articoli del regolamento di esecuzione indicate al
comma  2  del  nuovo  art.  221-bis  del  testo  unico delle leggi di
pubblica sicurezza.
  Riguardo ad esse, si attira l'attenzione sulle indicazioni di legge
relative ai seguenti articoli:
   art. 230, commi da 1 a  3,  relativo  alle  uniformi  delle  bande
musicali,  significando  che il divieto di portare armi, contenute al
quarto comma dello stesso articolo, continua ad essere punito a norma
delle vigenti disposizioni penali (art. 699, secondo e  terzo  comma,
del codice penale; articoli 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895;
art. 4, quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110; ecc.);
   art.  242, limitatamente alle attivita' previste dall'articolo 126
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  significando  che
rimane invariata la disciplina previgente relativa al commercio degli
oggetti  aventi  valore  storico ed artistico, con le sanzioni penali
gia' previste in caso di inosservanza.
Irrogazione della sanzione amministrativa.
  Competente  a  ricevere  il  rapporto  relativo   alle   violazioni
depenalizzate del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del
relativo regolamento di esecuzione e' il prefetto (art. 17-quinquies)
della  provincia  nella cui circoscrizione il fatto e' stato commesso
(vedasi anche art. 17 della legge 24 novembre  1981,  n.  689).  Alla
stessa   autorita'   compete   anche,   in  relazione  alle  generali
disposizioni  della  legge  24  novembre  1981, n. 689, l'irrogazione
della sanzione pecuniaria e delle sanzioni accessorie,  salvo  quelle
che l'art. 17-ter attribuisce ad altri organi.
  Si  sottolinea  che,  in ordine alle procedure applicative, sono da
osservarsi le disposizioni  della  menzionata  legge  n.  689  e  del
relativo  regolamento  di  attuazione  (decreto  del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1982, n. 571).
Sanzioni accessorie.
  Il decreto legislativo n.  480/1994  prevede,  per  le  fattispecie
depenalizzate,  che  insieme  alla sanzione pecuniaria possano essere
applicate anche le sanzioni accessorie dell'ordine di cessazione o di
sospensione dell'attivita' svolta illegittimamente e  della  confisca
delle cose mobili attinenti alla violazione amministrativa.
  Le  norme relative (gli articoli 17-ter, quater e sexies introdotti
nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) disegnano in  modo
peculiare  i  presupposti  e  le  procedure  per l'applicazione delle
predette sanzioni amministrative,  per  cui  se  ne  rende  opportuna
l'analitica disamina.
Ordine di cessazione dell'attivita'.
  L'ordine di cessazione dell'attivita' svolta illegittimamente (art.
17-ter, commi 1, 3, 4 e 5) deve essere comminato:
   nei  confronti di coloro che abbiano svolto l'attivita' vietata in
difetto della prescritta autorizzazione, id est, a norma dell'art. 14
del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,  in  difetto  di
licenze,  iscrizioni  e  "simili  atti di polizia" disciplinati dallo
stesso testo unico;
   nei  confronti  di  coloro  che  abbiano  svolto  illegittimamente
un'attivita'  non  soggetta  ad  autorizzazione di polizia, in quanto
vietata, in via assoluta o in relazione alle circostanze di  tempo  e
di luogo (es.: l'accensione di fuochi).
  L'ordine  di  cessazione  dell'attivita' deve essere adottato entro
termini   molto   brevi,   mediante   procedure   che    prescindono,
evidentemente, dalla irrogazione della sanzione principale.
  Nel  caso  di attivita' svolta senza licenza, quando la stessa puo'
essere, in astratto, rilasciata, l'ordine deve  essere  adottato,  di
norma,  dalla  stessa  autorita'  competente  al  rilascio del titolo
autorizzatorio prescritto.
  Tuttavia, in correlazione con il disposto dell'art. 100  del  testo
unico  delle  leggi di pubblica sicurezza che prevede la potesta' del
questore  di  ordinare   la   temporanea   chiusura   dell'esercizio,
regolarmente  autorizzato,  per  gravi  motivi  di ordine e sicurezza
pubblica, il comma 4 dell'art. 17-ter prevede,  quando  ricorrono  le
medesime    circostanze,   la   potesta'   questorile   di   disporre
immediatamente  la  chiusura  dell'esercizio  anche  se  condotto  in
assenza della prescritta autorizzazione.
  Il  questore  e'  parimenti  competente  a  disporre  la cessazione
dell'attivita' illegittimamente condotta, perche' vietata o quando la
stessa non puo' formare oggetto di autorizzazione.
  Nel caso di attivita' condotte illegittimamente, perche' in difetto
del prescritto titolo autorizzatorio, o perche'  il  titolo  medesimo
non   puo'   essere  rilasciato  all'interessato,  per  mancanza  dei
requisiti oggettivi (ad es.:  inidoneita'  del  locale,  quando  sono
richieste  condizioni  di sorvegliabilita', igienicita' o sicurezza o
altre specifiche condizioni) o soggettivi richiesti (in presenza,  ad
esempio, di "interdizioni" antimafia), deve ritenersi che il relativo
ordine  di  cessazione  debba  essere disposto dalla stessa autorita'
competente alla valutazione finale  del  possesso  dei  requisiti  in
parola, ossia al rilascio del titolo prescritto.
Ordine di sospensione dell'attivita'.
  L'ordine   di   sospensione  dell'attivita',  per  un  periodo  non
superiore a tre  mesi,  e'  adottabile  quando,  pur  trattandosi  di
attivita'  condotta in costanza del prescritto titolo autorizzatorio,
sono violate le prescrizioni disposte dalla legge o dall'autorita'.
  La sospensione deve essere disposta, entro i termini molto brevi di
cui si dira' appresso, dalla stessa autorita' che  ha  rilasciato  il
titolo  autorizzatorio  (art. 17-ter, comma 3) e puo' essere disposta
dal   prefetto   con   l'ordinanza-ingiunzione   che   definisce   il
procedimento sanzionatorio principale (art. 17-quater, comma 1).
  Va  computato, in quest'ultimo caso, il periodo di sospensione gia'
eseguito (art. 17-quater, comma 3).
  La  norma  non  contiene  indicazioni  utili  a  differenziare   la
duplicita'  dell'intervenuto;  cio'  non  di  meno  si osserva che la
tempestivita' di quello riconosciuto all'autorita' che ha  rilasciato
il  titolo  di  polizia  si  ricollega  con  evidenza al principio di
immediata autotutela degli interessi pubblici qui in  discussione  di
cui  e'  espressione,  fra  l'altro, la disposizione dell'art. 10 del
testo unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  e  trova  la  sua
intrinseca  finalita'  nella  necessita'  di assicurare l'adempimento
delle prescrizioni in condizioni di  sicurezza,  sospendendo,  cioe',
interinalmente, l'attivita' soggetta ad autorizzazione.
  Di  converso,  l'intervento  del  prefetto, facoltativo nella parte
relativa  alla  sanzione  accessoria  di  cui  si  discute,  vale   a
completare  -  ove ocorra - l'effetto sanzionatorio gia' conseguito e
quello  conseguibile   attraverso   il   pagamento   della   sanzione
pecuniaria.
  Esso,   pertanto,  va  attentamente  calibrato  in  relazione  alla
gravita' della violazione e al periodo di  sospensione  eventualmente
gia' eseguito.
Procedure per l'applicazione delle sanzioni accessorie della
   cessazione e della sospensione dell'attivita'.
 Onde  porre  le competenti autorita' amministrative in condizione di
espletare le potesta'  interdittive  e  sospensive  sopra  descritte,
l'art.  17-ter,  commi 1 e 2, prevede che gli agenti accertatori, nel
fare rapporto  al  prefetto,  autorita'  competente  all'applicazione
della  sanzione  principale,  riferiscano  pure, per iscritto e senza
ritardo,  alle  autorita'  sopramenzionate,   secondo   l'ordine   di
competenza  gia' descritto (questore, sindaco, altra autorita' locale
di pubblica sicurezza).
  Nel caso di contestazione immediata e' sufficiente la  trasmissione
del relativo verbale.
  Le  predette  autorita'  sono  tenute  ad adottare il provvedimento
accessorio entro cinque giorni dal ricevimento di copia del  rapporto
o del verbale di contestazione.
  Quando  ricorrono  i  gia'  cennati  motivi  di  ordine e sicurezza
pubblica,    l'ordine    di    cessazione    dell'attivita'    svolta
illegittimamente  e' adottato dal questore immediatamente, non appena
ne abbia notizia scritta.
  In  relazione al disposto dell'art. 32, ultimo comma, della legge 1
aprile 1981, n. 121, le funzioni di polizia amministrativa in materia
possono essere delegate dal questore ai dirigenti  dei  commissariati
di  pubblica  sicurezza, previa autorizzazione del Dipartimento della
pubblica sicurezza.
  In relazione a quanto sopra, le SS.LL. cureranno di  svolgere  ogni
opportuno    intervento    affinche'    le    segnalazioni   relative
all'accertamento delle violazioni in parola o le copie del verbale di
contestazione immediata siano inoltrate con la dovuta  tempestivita',
per  i  provvedimenti di rispettiva competenza, alla prefettura, alla
questura  -  Divisione  polizia  amministrativa,  al  comune   e   al
commissariato  di  pubblica  sicurezza,  territorialmente competenti,
specificando,  quando  occorre,   l'ufficio   di   volta   in   volta
interessato.
  Alla  prefettura  dovra'  essere  inoltre  inviata  la segnalazione
concernente l'effettiva esecuzione delle ordinanze di cessazione o di
sospensione delle attivita' illegittimamente condotte.
Inottemperanza agli ordini di cessazione o sospensione delle
   attivita' condotte illegittimamente.
 Si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 17-ter, comma 5, che
commina la sanzione penale prevista dall'art. 650 del  codice  penale
nei  confronti di chi non ottempera alle ordinanze di cessazione o di
sospensione  adottate  dal  questore  o  dalla  competente  autorita'
amministrativa, a norma dello stesso articolo.
  La  relativa denuncia penale non impedisce l'esecuzione coattiva, a
norma dell'art. 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
  Dell'inoltro della  notizia  di  reato  alla  competente  autorita'
giudiziaria  e  delle  iniziative  assunte  per l'esecuzione coattiva
delle  ordinanze  va  comunque  data  notizia  al  prefetto,  per  le
valutazioni  di  competenza  in  sede di definizione del procedimento
sanzionatorio principale.
Sequestro e confisca.
  Il sequestro e la confisca, obbligatori nei confronti delle cose di
cui la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o  l'alienazione
costituisce  violazione  amministrativa,  facoltativi  nei  confronti
delle cose utilizzate o destinate a commettere la violazione o che ne
sono il prodotto, sono disciplinati dagli  articoli  19  e  20  della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
  Premesso  che,  a  norma  dell'art.  20  della citata legge n. 689,
neppure sono suscettibili di confisca le cose altrui,  salvo  che  si
tratti  di  cose di cui e' comunque illecita la fabbricazione, l'uso,
il porto, la  detenzione  o  l'alienazione,  si  attira  l'attenzione
sull'espressa  disposizione  dell'art.  17-sexies,  ora  inserito nel
testo unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  secondo  cui  la
confisca,   e,   quindi,  il  sequestro,  possono  avere  ad  oggetto
esclusivamente cose mobili.
Abrogazione e integrazioni di norme penali.
  Per  dare  compiuta  esecuzione  all'effetto  di   depenalizzazione
previsto  dalla  legge di delega 28 dicembre 1993, n. 562, il decreto
legislativo in esame dispone (art. 13) l'abrogazione  degli  articoli
662,  665,  667  e 706 del codice penale e del decreto legislativo 11
febbraio 1948, n. 50;  allo  stesso  fine,  l'art.  8  introduce  una
limitazione  all'ambito  di  applicazione  dell'art.  663  del codice
penale.
  La  sanzione penale, originariamente contenuta nell'art. 665, terzo
comma, del codice penale, e, per gli stranieri,  nel  citato  decreto
legislativo   n.   50,  e'  mantenuta  relativamente  all'obbligo  di
identificazione dei clienti presso gli esercizi  ricettivi  e  luoghi
assimilati,  mediante  l'integrazione, con una specifica disposizione
penale, dell'art.  109  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza.
  Si  attira  inoltre l'attenzione sulla riformulazione dell'art. 147
dello  stesso  testo  unico  che,  depenalizzando   le   fattispecie,
comprende  ora  i  fatti  di  rilievo non penale gia' contemplati dal
richiamato decreto legislativo n. 50 del 1948, ora abrogato.
  Si e' provveduto, in tal modo, a  rendere  omogenea  la  disciplina
delle comunicazioni dovute all'autorita' locale di pubblica sicurezza
nel  caso  di  cessione  di immobili, di alloggio, di ospitalita', di
assunzioni lavorative interessanti stranieri o apolidi.
  La sanzione, come si e' detto, e' quella dell'art. 17-bis, comma 3,
ossia il pagamento di una somma  da  lire  trecentomila  a  lire  due
milioni,  per  la  quale e' ammesso il pagamento in misura ridotta di
lire seicentomila.
Disposizioni di coordinamento normativo.
  Gli articoli da 8 a 12 del decreto legislativo  n.  480  contengono
disposizioni  di  coordinamento  legislativo,  relative  a  norme del
codice penale e delle leggi speciali.
  Si attira l'attenzione sull'art. 12 che concerne  le  modificazioni
alla  legge  25  agosto 1991, n. 287, riguardante i pubblici esercizi
per la somministrazione di  alimenti  e  bevande,  ed  alla  legge  5
dicembre 1985, n. 730, riguardante le attivita' di agriturismo.
  Nel prevedere per entrambi i settori di attivita', pur disciplinati
da  leggi  speciali, l'estensione delle norme sanzionatorie del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza,  specificamente  richiamate,
viene  confermata  la  speciale competenza sanzionatoria dell'ufficio
provinciale dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  in
luogo di quella attribuita in via generale al prefetto.
  Le  innovazioni  relative alla legge n. 287 del 1991 attengono pure
alla qualita' ed entita' delle sanzioni, che vengano diminuite e rese
del tutto omogenee a quelle  gia'  previste  dagli  articoli  17-bis,
comma  1,  17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, come integrato dal decreto legislativo che si commenta.
  Il provvedimento si conclude con l'espressa indicazione delle norme
abrogate  e  con  le  disposizioni  transitorie  e  finali,  che  non
richiedono specifico commento.
                                  *
                                *   *
  Si confida nell'attiva collaborazione delle SS.LL. perche' sia data
compiuta  conoscenza  della  normativa  in questione e delle presenti
indicazioni  applicative  al  personale  incaricato  dei  compiti  di
vigilanza e di accertamento delle infrazioni.
  Le  SS.LL. avranno, altresi', cura di sensibilizzare, anche a norma
e per gli effetti di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli organi  comunali  preposti  al
rilascio  delle licenze o autorizzazioni disciplinate dal testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza  e  dalle  leggi  collegate,  sulle
quali  pure interviene il decreto legislativo in argomento, affinche'
sia data puntuale  e  omogenea  applicazione  alle  disposizioni  che
prevedono l'intervento di tali organi.
                                                  Il Ministro: MARONI