IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto l'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima" ed in particolare l'art. 8 che ha previsto l'istituzione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente; Vista la legge 25 agosto 1988, n. 381, recante modificazioni alla legge 14 luglio 1965, n. 963; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 220, concernente interventi per la difesa del mare; in particolare l'art. 4, il quale dispone che: "In relazione alle finalita' della presente legge ed alle attivita' di cui all'art. 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)", nonche' il comma 2 dell'art. 6 il quale prevede che l'unita' di crisi nell'ambiente del Comitato permanente interministeriale di pronto intervento previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1978 n. 504, costituito presso il Ministero della marina mercantile, presieduta dal direttore generale dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare, si avvalga "dell'ICRAM, che a tale fine coordina le attivita' di istituti ed enti di ricerca nazionale, nonche' di istituti a carattere scientifico ed universitario specializzati nelle scienze del mare"; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 15 aprile 1992, recante nuove norme di organizzazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare; Visto il decrto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, in particolare il comma 10 dell'art. 1, il quale stabilisce che sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino; Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, concernente la riorganizzazione dei controlli ambientali e l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ed in particolare l'art. 1-bis, comma 6, il quale dispone che: "Per le attivita' relative all'ambiente marino l'ANPA si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che e' posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalita' di coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonche' le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In applicazione del presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento dell'ICRAM e' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente"; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"; Ritenuto di dover provvedere ad adottare i provvedimenti previsti dalla disposizione da ultimo citata, tenendo conto: 1) che quest'ultima consente, ove ritenuto opportuno, di operare le necessarie modifiche all'assetto degli organi dell'Istituto, benche' questi fossero stabiliti nella citata legge del 17 febbraio 1982, n. 41, in ragione della delegificazione in tal senso prevista dall'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge n. 496 del 1993, come convertito nella legge n. 61 del 1994, citato; 2) che le norme di organizzazione e funzionamento dell'Istituto siano emanate con apposito atto adottato a seguito di proposta formulata dal consiglio di amministrazione ai Ministri competenti; 3) che le modalita' di coordinamento e integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM siano disposte con separato provvedimento da adottarsi, sentiti gli organi di gestione dei due enti, a seguito del perfezionamento degli atti organizzatori di pertinenza dell'ANPA, come previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 1-ter del piu' volte citato decreto-legge n. 496 del 1993, come convertito nella legge n. 61 del 1994. Decreta: Art. 1. Ente di ricerca e sperimentazione 1. L'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, ente di ricerca a carattere non stumentale, inserito nella categoria VI "Enti scientifici di ricerca e sperimentazione" della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 - negli articoli seguenti indicato con la sola denominazione di "Istituto" - ha sede in Roma, ha personalita' giuridica ed e' posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61. 2. L'Istituto gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e la esercita nelle forme e nei limiti di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.