IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                      PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto l'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: "Piano
per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima"  ed  in
particolare  l'art.  8  che  ha  previsto l'istituzione dell'Istituto
centrale per la ricerca  scientifica  e  tecnologica  applicata  alla
pesca marittima;
  Vista  la  legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per
la difesa del mare;
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento  degli  enti
pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;
  Vista  la  legge 25 agosto 1988, n. 381, recante modificazioni alla
legge 14 luglio 1965, n. 963;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 220, concernente interventi per
la difesa del mare; in particolare l'art. 4, il  quale  dispone  che:
"In  relazione  alle finalita' della presente legge ed alle attivita'
di cui all'art. 3 della legge 31 dicembre 1982,  n.  979,  l'Istituto
centrale  per  la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM)", nonche' il  comma  2  dell'art.  6  il  quale  prevede  che
l'unita'    di    crisi   nell'ambiente   del   Comitato   permanente
interministeriale di  pronto  intervento  previsto  dall'art.  3  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25  maggio  1978 n. 504,
costituito presso il Ministero della  marina  mercantile,  presieduta
dal  direttore  generale  dell'Ispettorato centrale per la difesa del
mare, si avvalga "dell'ICRAM, che a tale fine coordina  le  attivita'
di  istituti  ed  enti  di  ricerca  nazionale, nonche' di istituti a
carattere scientifico ed universitario  specializzati  nelle  scienze
del mare";
  Visto  il  decreto  del  Ministro della marina mercantile 15 aprile
1992, recante nuove norme di  organizzazione  dell'Istituto  centrale
per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare;
  Visto  il  decrto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
integrazioni  e  modificazioni,  concernente   la   razionalizzazione
dell'organizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche e la revisione
della disciplina in materia di pubblico impiego a norma  dell'art.  2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  recante interventi
correttivi di finanza pubblica, in particolare il comma 10  dell'art.
1, il quale stabilisce che sono trasferite al Ministero dell'ambiente
le  funzioni  del  Ministero  della  marina  mercantile in materia di
tutela e difesa dell'ambiente marino;
  Visto il decreto-legge 4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  21  gennaio  1994, n. 61, concernente la
riorganizzazione   dei   controlli   ambientali    e    l'istituzione
dell'Agenzia  nazionale  per la protezione dell'ambiente (ANPA) ed in
particolare l'art. 1-bis, comma 6, il  quale  dispone  che:  "Per  le
attivita' relative all'ambiente marino l'ANPA si avvale dell'Istituto
centrale  per  la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM), che e' posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente.
Le modalita' di coordinamento ed integrazione tra l'ANPA  e  l'ICRAM,
nonche'  le  norme  di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto
con  il  Ministro  per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto.   In   applicazione   del   presente   comma,   a  decorrere
dall'esercizio finanziario 1994, il contributo ordinario per le spese
relative al funzionamento  dell'ICRAM  e'  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente";
  Vista  la  legge  8  luglio 1986, n. 349, recante: "Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
  Ritenuto di dover provvedere ad adottare i  provvedimenti  previsti
dalla disposizione da ultimo citata, tenendo conto:
   1)  che  quest'ultima consente, ove ritenuto opportuno, di operare
le  necessarie  modifiche  all'assetto  degli  organi  dell'Istituto,
benche'  questi  fossero stabiliti nella citata legge del 17 febbraio
1982, n. 41, in ragione della delegificazione in tal  senso  prevista
dall'art.  1-bis,  comma  6,  del decreto-legge n. 496 del 1993, come
convertito nella legge n. 61 del 1994, citato;
   2) che le norme di organizzazione  e  funzionamento  dell'Istituto
siano  emanate  con  apposito  atto  adottato  a  seguito di proposta
formulata dal consiglio di amministrazione ai Ministri competenti;
   3) che le modalita' di coordinamento e integrazione tra  l'ANPA  e
l'ICRAM  siano  disposte  con  separato  provvedimento  da adottarsi,
sentiti  gli  organi  di  gestione  dei  due  enti,  a  seguito   del
perfezionamento  degli  atti  organizzatori  di pertinenza dell'ANPA,
come previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 1-ter del piu'  volte  citato
decreto-legge  n. 496 del 1993, come convertito nella legge n. 61 del
1994.
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Ente di ricerca e sperimentazione
  1. L'Istituto centrale per la  ricerca  scientifica  e  tecnologica
applicata  al  mare,  ente  di  ricerca  a  carattere non stumentale,
inserito  nella  categoria  VI  "Enti  scientifici   di   ricerca   e
sperimentazione"  della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n.
70 - negli articoli seguenti indicato con la  sola  denominazione  di
"Istituto"  -  ha sede in Roma, ha personalita' giuridica ed e' posto
sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente, ai sensi della  legge
21 gennaio 1994, n. 61.
  2.   L'Istituto   gode  di  autonomia  scientifica,  organizzativa,
finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e la
esercita nelle forme e nei limiti di cui all'art.  8  della  legge  9
maggio 1989, n. 168.