IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il quale prevede che il Ministero della sanita' puo' emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni; Visti i cinque casi di colera accertati nella regione Puglia, area di Bari; Vista l'ordinanza 22 ottobre 1994, n. 532, con la quale la regione Puglia ha fatto divieto di prelevare, trasportare, detenere, vendere ed utilizzare acqua di mare e di consumare, fra l'altro, molluschi bivalvi crudi; Ritenuto di estendere temporaneamente il divieto relativo ai prodotti di cui sopra provenienti dalla regione Puglia anche alle altri parti d'Italia; Ordina: 1. E' fatto divieto sull'intero territorio nazionale di somministrare nei pubblici esercizi per il consumo allo stato crudo e di consumare allo stato crudo i molluschi bivalvi provenienti dalla regione Puglia. 2. Il termine temporale di scadenza della presente ordinanza e' fissato in giorni dieci dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le autorita' competenti sono incaricate di dare esecuzione alla presente ordinanza, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 1994 Il Ministro: COSTA