IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, concernente la riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto, in particolare, l'art. 7, comma 3, del provvedimento predetto, che affida alla stessa Commissione il compito di individuare quali confezioni delle specialita' medicinali collocate nelle classi a) e b) del richiamato art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 possano essere mantenute in dette classi e quali confezioni debbano essere trasferite nella classe c); Visto il parere espresso dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 26 luglio 1994, sulla razionalizzazione delle confezioni farmaceutiche; Ritenuto opportuno, in conformita' del predetto parere, indicare alle imprese titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialita' medicinali criteri e termini che consentano di assicurare, a partire dal gennaio 1995, una piu' razionale disponibilita' dei prodotti dispensati dal Servizio sanitario nazionale; Decreta: Art. 1. 1. Entro il 15 novembre 1994 le imprese titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialita' medicinali appartenenti alle classi a) (anche con limitazione all'uso ospedaliero) e b) dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono presentare al Ministero della sanita' domande dirette ad ottenere modifiche delle confezioni autorizzate, per assicurare l'ottimale soddisfacimento delle esigenze terapeutiche. 2. Le domande di cui al comma 1 devono risultare conformi ai criteri riportati nell'allegato al presente decreto.