IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  provvedimento della Commissione unica del farmaco del 30
dicembre 1993, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale   n.   306   del   31   dicembre   1993,   concernente   la
riclassificazione dei medicinali ai  sensi  dell'art.  8,  comma  10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7,  comma  3,  del  provvedimento
predetto,  che  affida  alla  stessa  Commissione   il   compito   di
individuare  quali  confezioni delle specialita' medicinali collocate
nelle classi a) e b) del richiamato art. 8, comma 10, della legge  n.
537/1993  possano essere mantenute in dette classi e quali confezioni
debbano essere trasferite nella classe c);
  Visto il parere espresso dalla Commissione unica del farmaco  nella
seduta  del  26 luglio 1994, sulla razionalizzazione delle confezioni
farmaceutiche;
  Ritenuto opportuno, in conformita' del  predetto  parere,  indicare
alle  imprese  titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio
di  specialita'  medicinali  criteri  e  termini  che  consentano  di
assicurare,   a   partire   dal  gennaio  1995,  una  piu'  razionale
disponibilita'  dei  prodotti  dispensati  dal   Servizio   sanitario
nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Entro il 15 novembre 1994 le imprese titolari di autorizzazioni
all'immissione in commercio di  specialita'  medicinali  appartenenti
alle  classi  a)  (anche  con  limitazione  all'uso ospedaliero) e b)
dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  devono
presentare  al  Ministero  della  sanita' domande dirette ad ottenere
modifiche delle confezioni  autorizzate,  per  assicurare  l'ottimale
soddisfacimento delle esigenze terapeutiche.
  2.  Le  domande  di  cui  al  comma  1 devono risultare conformi ai
criteri riportati nell'allegato al presente decreto.