Al Ministero delle finanze
                                  All'Ente  per  gli  interventi  nel
                                  mercato agricolo - EIMA
                                  Alla regione Sicilia
                                  Alla regione Calabria
                                  Alla regione Campania
                                  Alla regione Puglia
                                  Alla regione Basilicata
                                  Alla regione Sardegna
                                  All'UNAPRO
                                  All'UNAPOA
                                  All'UIAPOA
                                  All'UNACOA
                                  All'ANICAV
                                  All'ASSITRAPA
                                  All'AIIPA
                                  All'ANITAO
                                  Al CITRAG
                                  Alla Confcooperative
                                  Alla Lega delle cooperative
                                  All'AGCI
                                  All'UNCI
                                  All'UGC
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla Coldiretti
                                  Alla CIA
                                  Al Comando gen. Guardia di finanza
                                  Al Comando gen. Carabinieri
                                  All'Ispettorato            centrale
                                  repressioni e frodi
                                  Al  reparto  operativo  Carabinieri
                                  presso il MIRAAF
  Ai  sensi  del  regolamento (CE) n. 3338/93 della Commissione del 3
dicembre  1993  che  stabilisce  le  modalita'  di  applicazione  del
regolamento  (CE)  n.  3119/93  e  (CEE)  n.  1035/77  del Consiglio,
riguardo alle misure intese a promuovere la trasformazione di  taluni
agrumi  e  la  commercializzazione dei prodotti trasformati a base di
limoni,  considerata   la   necessita'   di   adottare   disposizioni
supplementari  a  livello  nazionale per il controllo sulla effettiva
trasformazione in succhi ed in  olii  essenziali  delle  arance,  dei
limoni,  dei  mandarini,  delle  clementine  e  dei mandarini satsuma
contrattati ai sensi del regolamento (CE) n. 3338/93, si e'  ritenuto
opportuno emanare la seguente circolare.
                           NORME GENERALI
                  Condizioni per la trasformazione
  Per  le  azioni  intraprese  nel  quadro  delle  norme previste dai
regolamenti CE sopracitati e per il rispetto delle condizioni  volute
dagli   stessi,  le  industrie  interessate  al  conseguimento  della
compensazione  finanziaria,  devono  possedere  requisiti  minimi  ed
uniformarsi ai comportamenti indicati nella presente circolare.
  I  requisiti  minimi  che  uno  stabilimento di trasformazione deve
possedere sono:
   locali  e  macchinari  idonei per la produzione di succhi naturali
bevibili e/o concentrati.
  Per la produzione dei succhi naturali bevibili, oltre alle  normali
linee  di  estrazione,  gli impianti devono possedere macchinari atti
alla refrigerazione e frigoconservazione del succo, e comunque devono
essere presenti tutte le tecnologie atte a produrre  succhi  naturali
bevibili.
  Per  la  produzione  dei  succhi  destinati alla concentrazione gli
impianti devono possedere macchinari che consentano la produzione  di
succhi   concentrati,  quali  il  pastorizzatore,  il  concentratore,
impianti di surgelazione del prodotto  ottenuto,  celle  frigorifere;
tale obbligo interviene dalla campagna 1995/96.
  Tuttavia, le industrie che, per motivazioni commerciali, consegnano
il  succo  prodotto  immediatamente  ad  altre  industrie  di seconda
lavorazione,   possono    essere    sottratte    all'obbligo    della
pastorizzazione del prodotto.
  Inoltre  tutte  le industrie di trasformazione devono essere dotate
dei seguenti macchinari:
   depuratore per il trattamento delle acque di scarico;
   bilico automatico;
   silos o vasche per la  conservazione  degli  agrumi,  idonei  alla
piombatura;
   magazzini,   attrezzature  (per  i  silos  contenenti  succo  deve
sussistere la possibilita', attraverso specifiche apparecchiature  di
misurazione,  di poter constatare il quantitativo di prodotto in essi
contenuto) e celle frigorifere adatte per la conservazione dei succhi
surgelati;
   capacita' finanziaria idonea a garantire il pagamento del prodotto
nei tempi e nei modi previsti dalla disciplina  comunitaria  e  dalla
presente circolare;
   strutture  contabili  amministrative, per rispondere, tra l'altro,
alle esigenze di controllo sul prodotto fresco contrattato ed entrato
in azienda e, in riscontro, sul prodotto trasformato.
  Le   regioni   competenti    per    territorio    accerteranno    e
certificheranno,  entro  il  1  giugno ed entro il 1 dicembre di ogni
anno rispettivamente per i limoni estivi ed invernali ed entro  il  1
ottobre di ogni anno per arance, clementine e mandarini, per ciascuna
impresa,  il  possesso dei previsti requisiti minimi. Tuttavia per la
campagna 1994/95 per le arance, clementine  e  mandarini  il  termine
viene spostato al 1 dicembre 1994.
                              CONTROLLI
                       Organismi di controllo
  Gli  organismi di cui al regolamento (CE) n. 3338/93, designati per
esercitare i controlli, sono le regioni competenti per territorio  ed
altri enti pubblici da queste delegati.
  Le regioni hanno il compito di verificare:
   i requisiti minimi delle industrie di trasformazione;
   i  prezzi  minimi  da  corrispondere,  da parte delle industrie di
trasformazione, ai produttori agricoli;
   le quantita' contrattate, le quantita' conferite all'industria  ed
i  tempi  utili  di contrattazione ivi compresi quelli delle clausole
aggiuntive previste dal regolamento CE;
   lo "status" di produttore agricolo;
   l'effettiva  avvenuta  trasformazione  delle quantita' di prodotto
fresco conferito alle industrie di  trasformazione,  al  netto  degli
eventuali scarti.
  Le   autorita'  regionali  effettuano,  per  ciascuna  campagna  di
commercializzazione, controlli presso le  imprese  di  trasformazione
secondo le disposizioni dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 3338/93.
  Inoltre verificano anche l'entita' del prodotto fresco avviato alla
trasformazione  industriale  in  rapporto  ai  prezzi  di vendita dei
prodotti finiti ottenuti, per stabilirne il rapporto di congruita'.
  Questo Ministero si riserva la facolta' di effettuare controlli  in
qualsiasi  momento  lo ritenga opportuno, anche tramite l'Ispettorato
repressione frodi.
               ADEMPIMENTI A CARICO DEI TRASFORMATORI
                     Contratti di trasformazione
  I contratti di trasformazione devono essere conclusi nei modi e nei
termini previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento  (CE)  n.
3338/93  e devono essere aderenti alle quantita' di materia prima che
l'industria  intende  effettivamente  trasformare  nel  corso   della
campagna ed ai quantitativi che il produttore e' in grado di fornire,
tenendo  conto  anche  degli obiettivi di trasformazione stabiliti da
eventuali accordi interprofessionali.
  Il contratto di trasformazione puo' avere la forma di un impegno di
conferimento tra uno o  piu'  produttori  da  una  parte  e  la  loro
associazione   o  unione  riconosciuta  che  agisce  in  qualita'  di
trasformatore dall'altra. Nel caso di  contratto  stipulato  fra  una
cooperativa   o   un   singolo   produttore   con  una  industria  di
trasformazione, occorre che quest'ultima si assicuri della  capacita'
dell'altro   contraente   a   stipulare   contratto   al   di   fuori
dell'associazione  dei  produttori  o  della  cooperativa.  In   tale
eventualita'   la   cooperativa   od  il  singolo  contraente  devono
dichiarare, sotto la propria responsabilita', pena  la  nullita'  del
contratto,   la   non   appartenenza   ad  alcuna  organizzazione  di
produttori. Copia della citata dichiarazione deve essere allegata  al
contratto.
  In  applicazione  del paragrafo 5 dell'art. 16 del regolamento (CE)
n. 3338/93, il Ministero, ove riscontri un  andamento  anomalo  della
contrattazione,  anche  sotto  il profilo delle quantita' di prodotto
oggetto  dei  singoli  contratti,  con  riferimento   altresi'   agli
obiettivi fissati da eventuali accordi interprofessionali in materia,
sentite le organizzazioni parte degli accordi medesimi, puo' in corso
di  campagna  imporre  ai singoli contraenti la prestazione di idonee
garanzie delle  obbligazioni  assunte  nei  contratti  da  stipularsi
successivamente al momento della rilevazione di tale anomalia.
  Nel  contratto  di  trasformazione,  oltre  ai  dati indicati nella
regolamentazione comunitaria, devono figurare:
   l'ubicazione e le superfici investite  ad  agrumeti  distinte  per
specie  e  relativi  dati  catastali atti ad individuare le superfici
stesse, se trattasi di persona fisica;
   elenco dei soci con a fianco  le  specificazioni  delle  superfici
agrumetate e relativi dati catastali atti ad individuare le superfici
stesse, se trattasi di persona giuridica.
  Al  fine di consentire alle autorita' regionali competenti adeguati
controlli sull'ubicazione ed entita' della produzione agrumicola,  le
associazioni  di  produttori  e le cooperative agricole di produzione
e/o di trasformazione che hanno stipulato direttamente contratti  e/o
impegni  di  conferimento, devono far pervenire, prima dell'inizio di
ogni  singola  campagna  di  trasformazione,  a  questo  Ministero  -
Direzione generale delle politiche  comunitarie  e  internazionali  -
Divisione  V ed alla regione competente per territorio, catastini dei
soci su supporto  magnetico  sulla  base  delle  specifiche  tecniche
elaborate dall'Agrisiel sul progetto anagrafe soci.
  Inoltre  le  stesse  associazioni  e  cooperative  devono  avere  a
disposizione, per  ogni  eventuale  controllo  sull'ubicazione  delle
produzioni  da  parte  delle autorita' competenti, le mappe catastali
relative al territorio di operativita'.
  Le imprese di trasformazione, le cooperative di trasformazione e le
associazioni di autotrasformazione devono  far  pervenire,  a  questo
Ministero   -   Direzione  generale  delle  politiche  comunitarie  e
internazionali - Divisione V, all'EIMA, alle regioni  competenti  per
territorio,    alle   unioni   delle   associazioni   di   produttori
ortofrutticoli,  alle   associazioni   industriali   e   associazioni
cooperative,  copia di ciascun contratto di trasformazione, ovvero di
impegno  di  conferimento  e  delle  eventuali  clausole  aggiuntive,
intervenuti   tra  il  trasformatore  ed  il  produttore,  singolo  o
associato. Per poter fruire della  compensazione  finanziaria  CE  le
copie  dei contratti devono pervenire, alle citate amministrazioni ed
ai  citati  enti,  secondo  i  termini  stabiliti  dall'art.  8   del
regolamento (CE) n. 3338/93.
             Modalita' di pagamento della materia prima
  Il  pagamento  della  materia  prima  deve  essere  effettuato, nel
rispetto del prezzo minimo e sulla base  della  bolletta  di  entrata
nell'impresa di trasformazione, a mezzo bonifico bancario:
    a)  dalle  imprese di trasformazione acquirenti alle associazioni
di produttori le quali, a loro volta,  pagano  direttamente,  con  la
stessa modalita', i singoli produttori conferenti soci della medesima
associazione;
    b) dalle imprese di trasformazione acquirenti alle cooperative di
produzione  le  quali, a loro volta, pagano con la stessa modalita' i
singoli produttori conferenti;
    c)  dalle  imprese  di  trasformazione  ai   singoli   produttori
conferenti, con la stessa modalita';
    d) dalle associazioni di autotrasformazione ai singoli produttori
conferenti, con la stessa modalita';
    e)  dalle  cooperative  di produzione e trasformazione ai singoli
produttori conferenti, con la stessa modalita'.
  Il trasformatore deve curare che, da parte  dell'istituto  bancario
presso   il   quale   intrattiene  o  intende  intrattenere  rapporti
finanziari,  siano  inviati  alle  regioni  l'elenco  dei   pagamenti
effettuati; ugualmente le associazioni di produttori e le cooperative
curano  che  l'istituto  bancario  presso  il  quale  intrattengono o
intendono intrattenere rapporti finanziari, trasmetta alle regioni un
elenco dei pagamenti effettuati ai soci.
  Le  associazioni  e   le   cooperative   di   produzione   e/o   di
trasformazione i cui soci non siano stati pagati per l'intero importo
con  le modalita' stabilite, non possono piu' accedere nelle campagne
successive alla contrattazione e/o  alla  trasformazione  secondo  le
modalita' previste dalla regolamentazione comunitaria.
  Gli  importi  che  le  industrie  pagano  ai produttori, siano essi
singoli o associati, per  il  prodotto  conferito  in  esecuzione  di
contratti, devono essere rendicontati dal legale rappresentante della
stessa industria all'EIMA ed alle regioni competenti per territorio.
  A  tal  fine  le  associazioni  di produttori conferenti la materia
prima alle imprese private, entro il termine di quarantacinque giorni
dalla data di accredito, devono provvedere a  ripartire  direttamente
agli  associati le somme introitate dalle industrie di trasformazione
sulla base della documentazione di conferimento con l'eventuale saldo
a fine campagna. Parimenti le  cooperative  di  trasformazione  e  le
associazioni che trasformano il prodotto dei soci devono effettuare i
pagamenti  agli  associati prima della presentazione della domanda di
compensazione all'EIMA a mezzo bonifico bancario.  Eventuali  servizi
resi  dalle  associazioni di produttori e dalle cooperative ai propri
soci non potranno essere regolati  nell'ambito  del  pagamento  della
materia prima conferita, ma da partite contabili separate.
                   Controlli della trasformazione
  Le regioni, ciascuna nell'ambito del proprio territorio, effettuano
controlli,  assicurando  la  partecipazione  di almeno un funzionario
tecnico idoneo a compiere  verifiche,  con  particolare  riguardo  al
rispetto   della   normativa  vigente  sulla  qualita'  del  prodotto
destinato alla trasformazione.
  Alle operazioni di controllo  effettuate  presso  le  industrie  di
trasformazione partecipa almeno un militare della Guardia di finanza,
con  il compito di verificare il peso della materia prima consegnata.
E' comunque vietata la possibilita' per i funzionari  di  controllare
piu' industrie nella stessa giornata. Alle regioni compete l'onere di
assicurare  comunque  la continuita' del controllo alle imprese anche
con la nomina di funzionari supplenti, garantendo  la  trasformazione
con  piu'  turni  lavorativi  nella stessa giornata. E' fatto obbligo
alle regioni stabilire una  necessaria  rotazione  degli  addetti  ai
controlli.
  Il  controllo  per ciascuna delle partite consegnate all'industria,
per le quali sono rilasciate  relative  bollette  di  entrata,  verte
sulla  determinazione del peso, della qualita' della materia prima, e
sulla verifica dell'effettiva avvenuta  trasformazione  del  prodotto
presso l'industria. Le bollette di entrata devono essere vidimate per
la conformita' dai controllori presenti.
  Al  termine della lavorazione giornaliera il gruppo di accertamento
constata l'avvenuta trasformazione e compila una distinta giornaliera
riportante i quantitativi effettivamente  trasformati,  in  relazione
alle  verifiche  effettuate  per  ciascuna  partita  ed alle relative
bollette di entrata;  la  distinta  sara'  sottoscritta  da  tutti  i
componenti  del  gruppo  di  accertamento.  I  controlli  non  devono
limitare in alcun modo l'attivita' di trasformazione delle imprese.
  I funzionari regionali delegati all'esercizio dei  controlli  nella
qualita'  di  pubblici  ufficiali estendono le proprie valutazioni ad
ogni fatto o situazione di cui dovessero venire a conoscenza.
  Le regioni, rilevate le eventuali irregolarita'  emerse  nel  corso
delle    verifiche   richiedono   all'EIMA   la   sospensione   della
corresponsione  delle  compensazioni  finanziarie  dandone  immediata
comunicazione  anche  a  questo  Ministero - Direzione generale delle
politiche comunitarie e internazionali - Divisione V nonche' ai  fini
della  eventuale  irrogazione  delle sanzioni, previste in materia di
indebita percezione di  aiuti  comunitari,  all'Ispettorato  centrale
repressione  frodi al quale compete in particolare l'applicazione del
paragrafo 7 dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 3338/93.
                      Programmi di lavorazione
  Per   una   efficace  articolazione  dei  controlli  prescritti  le
industrie di trasformazione interessate, sia singole  che  associate,
sulla  base dei contratti stipulati e delle potenzialita' giornaliere
di  trasformazione,  redigono  programmi  di   massima   del   lavoro
stagionale,  trasmettendoli alle regioni competenti territorialmente,
ai  comandi  regionali  della  Guardia  di  finanza  competente   per
territorio,  ed  all'Ispettorato centrale repressione frodi nei tempi
utili appresso indicati:
   per le arance, i mandarini, le clementine e i satsumas entro il 31
ottobre;
   per i limoni, entro il 10 aprile o entro il 10  settembre  per  le
quantita'  che devono essere ricevute in azienda, rispettivamente nei
periodi dal 1 giugno al 30 novembre e dal 1 dicembre al 31 maggio.
  Successivamente alle predette date  le  regioni  e  la  Guardia  di
finanza  provvedono  alla designazione dei funzionari, che opereranno
presso le industrie aventi causa i prescritti controlli.
  Le  stesse  industrie,  per  ogni   campagna   di   trasformazione,
comunicano  a  questo  Ministero - Direzione generale delle politiche
comunitarie  e  internazionali  -  Divisione  V,  ed   alle   regioni
competenti   per   territorio,   la   settimana   in  cui  inizia  la
trasformazione.
  La comunicazione deve pervenire agli uffici sopra indicati al  piu'
tardi    cinque    giorni    lavorativi   prima   dell'inizio   della
trasformazione.
  Gli eventuali ritardi sono esaminati alla luce  delle  disposizioni
poste al punto 2 dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 3338/93.
                Gestione delle attivita' industriali
  Al  fine  di  garantire una trasparente gestione delle attivita' di
trasformazione industriale, i trasferimenti, i subentri e le  riprese
dell'attivita'  di  aziende,  sono  comunicati  almeno quarantacinque
giorni prima dell'inizio  della  campagna  del  prodotto  oggetto  di
trasformazione,   a  questo  Ministero  -  Direzione  generale  delle
politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, ed alle regioni
competenti per territorio. Il  Ministero  provvede,  ove  lo  ritenga
opportuno,  alle  verifiche  ed  ai  controlli  previsti  per i nuovi
trasformatori, in concerto con le regioni competenti.
  Le anzidette comunicazioni  sono  corredate  di  copia  degli  atti
relativi al trasferimento o al subentro o alla ripresa dell'attivita'
dell'azienda,   nonche'   dei   documenti   richiesti   per  i  nuovi
trasformatori, di seguito elencati.
               DISPOSIZIONI PER GLI ENTI DI CONTROLLO
                        Compiti delle regioni
  Alle regioni, oltre ai controlli sistematici  summenzionati  presso
le   industrie,  nel  corso  della  campagna  di  trasformazione,  e'
demandato il compito di effettuare  verifiche  casuali  e  periodiche
presso  i  produttori  agricoli e le imprese di trasformazione, anche
con l'intervento della Guardia di finanza, dell'Arma dei  carabinieri
e  dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi,  secondo programmi
concordati con i rispettivi comandi. Tali  controlli  sono  orientati
sulla   verifica   della   produzione   agricola,  sulla  qualita'  e
commercializzazione del prodotto finito.
  Per ciascuna campagna di commercializzazione dei prodotti derivati,
le medesime regioni effettuano presso le industrie di trasformazione,
controlli ai registri, alle fatture emesse ed alle scorte di prodotto
finito  giacenti  secondo  le  modalita'  espresse  dall'art.  16 del
regolamento (CE) n. 3338/93.
  Inoltre, tenendo conto delle verifiche dirette e  delle  risultanze
degli  eventuali  controlli  degli  organi di polizia giudiziaria, le
regioni provvedono ad esaminare e ad inviare all'EIMA le pratiche  di
compensazione finanziaria corredate, nel caso di regolare svolgimento
delle operazioni, di un certificato dal quale risulti:
   la  regolarita'  della  contrattazione ed il relativo rispetto dei
tempi stabiliti in base alle esigenze del trasformatore, tenuto conto
dei periodi di trasformazione di cui al regolamento (CE) n. 3338/93;
   le  quantita'   globali   di   agrumi   freschi   acquistati   dal
trasformatore  ed  entrate  nella  sua impresa, tenuto conto dei vari
periodi di trasformazione di cui al sopracitato regolamento CE;
   la verifica dell'effettiva trasformazione di tutte  le  quantita',
se del caso suddivisa per singolo periodo;
   la regolare tenuta dei registri di carico e scarico;
   il possesso da parte dell'impresa industriale dei requisiti minimi
indicati precedentemente.
                        Compiti delle unioni
  Le   unioni   nazionali  delle  associazioni  dei  produttori,  ove
manifestino la necessita',  al  fine  di  razionalizzare  l'attivita'
legata  alle  consegne  della  materia  prima alle industrie, possono
istituire centri interassociativi  di  raccolta  e  di  transito  del
prodotto  senza che tale attivita' comporti oneri finanziari da parte
dell'Amministrazione.
        Compiti delle associazioni nazionali delle industrie
            di trasformazione e del movimento cooperativo
  Le  associazioni  nazionali  di  categoria   delle   industrie   di
trasformazione  nonche' le associazioni di tutela e di rappresentanza
e di assistenza del movimento cooperativo provvedono, entro  il  piu'
breve tempo possibile e comunque non oltre i trenta giorni successivi
alle   dichiarazioni  di  trasformazione  inviate  mensilmente  dagli
interessati, ad inoltrare a questo  Ministero  -  Direzione  generale
delle  politiche  comunitarie  e  internazionali  -  Divisione V, una
esauriente elaborazione dei dati trasmessi,  ponendoli  in  relazione
agli andamenti di mercato della materia prima e del prodotto finito.
           ATTI, CERTIFICAZIONI E PARAMETRI DI PRODUZIONE
                    Registro di carico e scarico
  I   trasformatori  sia  singoli  che  associati  nell'indicare  sul
registro di carico e scarico i  quantitativi  di  succo  ottenuti  da
ciascun  prodotto,  con  il grado di concentrazione espresso in gradi
Brix, ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CE) n.  3338/93,  devono
distinguere  il  prodotto  ottenuto  dalla prima spremitura da quello
ottenuto da eventuali successive lavorazioni.  Le  rese  ottenute  da
queste ultime lavorazioni non devono essere considerate ai fini della
rispondenza  alla  scala  di concordanza di cui all'allegato del gia'
citato regolamento. Inoltre, i trasformatori  nel  medesimo  registro
devono  riportare  gli  acquisti  e  le  vendite di succo, anche, per
quelle operazioni che saranno effettuate dopo la fine  dell'attivita'
di trasformazione.
                         Bollette di entrata
  Le  bollette  di  entrata  di  cui  al primo comma dell'art. 10 del
regolamento (CE) n. 3338/93 devono contenere le indicazioni del  peso
netto  e  del peso lordo, distinti per specie e qualita' di prodotto,
del rispettivo prezzo unitario  realizzato  -  che  non  deve  essere
inferiore  al  prezzo  minimo ne' difforme al prezzo fatturato - e di
quello totale, nonche' gli estremi  della  bolla  di  accompagnamento
della materia prima e del numero del contratto.
  E' fatto obbligo:
   al  titolare  dell'industria,  o persona dallo stesso delegata, di
accertare che il peso sia stato  controllato  dalla  controparte.  La
stessa    deve    essere   altresi'   avvertita   verbalmente   delle
responsabilita', anche penali, che gliene deriverebbero  in  caso  di
sussistenza  di  difformita'  tra il peso effettivo e quello indicato
nella bolletta;
   al produttore di conservare copia della bolletta  per  un  periodo
non inferiore a cinque anni.
                              Parametri
  Le  seguenti  tabelle  indicano  i  parametri sulla rispondenza tra
materia prima impiegata e prodotto  trasformato  ottenuto  nonche'  i
parametri  sulla rispondenza tra entita' della produzione conseguita,
in rapporto alla qualita' ed alla potenzialita'  degli  impianti,  ai
consumi  di  energia  elettrica,  olio  combustibile,  metano  e mano
d'opera impiegata:
                               Succo naturale      Essenza
                              prima spremitura     gr/q.le
                                      %
                                      -               -
 1. Resa materia prima:
Arance  . . . . . . . . . . . .    30 - 40         fino 250
Limoni  . . . . . . . . . . . .    20 - 30        200 - 530
Mandarini . . . . . . . . . . .  22,5 - 30        150 - 400
Clementine  . . . . . . . . . .  22,5 - 30         50 - 150
Satsumas  . . . . . . . . . . .  22,5 - 30         50 - 150
 
 2. Estrattori di succo:
 
  Portata massima unita', espressa in tonnellate di frutta:
Taglia - birillatrice (media)  . . . . . . . . .  fino a  1,2 tonn./h
Taglia - birillatrice (grande) . . . . . . . . .     "    2      "
Estrattore continuo (piccolo)  . . . . . . . . .     "   12      "
Estrattore continuo (medio)  . . . . . . . . . .     "   18      "
Estrattore continuo (grande) . . . . . . . . . .     "   25      "
Estrattore FMC . . . . . . . . . . . . . . . . .     "    3      "
Torchi per mandarini . . . . . . . . . . . . . .     "    8      "
 
3. Energia elettrica (consumi):
   a) Per una linea idonea  a  trasformare  10  tonn.  di  agrumi/ora
(circa 3 tonn. di succo naturale) = 40 Kwh con pastorizzatore, 25 Kwh
senza pastorizzatore, 12 Kwh solo estrazione di succo naturale (senza
estrazione di essenza).
   b)  Per  una  linea  idonea  a  trasformare 10 tonn. di agrumi/ora
(circa 0,5 tonn. succo concentrato 60 Brix) = 75 Kwh.
4. Gasolio (consumi):
  Per tonnellata di succo concentrato:
                                               Succo arancia,
                                                 mandarino,
                                     Succo       clementina,
                                    limone        satsuma
        Apparecchiatura             40 Brix       60 Brix
               -                       -            -
Semplice effetto . . . . . . . . .   kg 360       kg 435
Semplice (con termocompressione) .   "  220       "  285
Doppio effetto . . . . . . . . . .   "  165       "  210
Triplo effetto . . . . . . . . . .   "  120       "  150
Piu' effetti . . . . . . . . . . .   "  102       "  127
 
5. Numero addetti:
   a)  Valutabile da un minimo di tre unita' per turno di lavorazione
(otto ore) e per linea di trasformazione prima  estrazione  succo  ed
essenze.
   b)  Valutabile  da  un  minimo  di cinque unita', sempre per turno
lavorativo,  quando  la  lavorazione  comprende  anche  la  linea  di
trattamento del succo, fino alla concentrazione.
                              PROCEDURE
                     Presentazione della domanda
                    di compensazione finanziaria
  La   domanda   relativa   alla   concessione   della  compensazione
finanziaria deve essere presentata dal trasformatore sia singolo  che
associato, nei modi e nei termini previsti dagli articoli 11, 12 e 13
del regolamento (CE) n. 3338/93, all'EIMA.
  La  domanda  di  compensazione  finanziaria  deve, altresi', essere
corredata:
    a) della certificazione della regione in ordine  alle  risultanze
delle verifiche e dei controlli previsti nella presente circolare;
    b) della dichiarazione del conferente sull'avvenuto pagamento del
prezzo minimo da parte dell'industria;
    c)   della  documentazione  relativa  ad  eventuali  garanzie  di
pagamento;
    d)   della   documentazione   necessaria   al   rilascio    della
certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
  Se trattasi di trasformatore associato la domanda deve:
    a) contenere i seguenti dati:
    le indicazioni innanzi specificate;
    la denominazione e sede sociale;
    b) essere corredata di:
    atto  costitutivo,  statuto  ed  eventuali  atti di proroga della
cooperativa;
    certificato  di  iscrizione  nel   registro   prefettizio   delle
cooperative;
    elenco dei soci conferenti il prodotto oggetto di trasformazione;
    copia  notarile  del  bilancio consuntivo di previsione approvato
dall'assemblea,  nel  quale  sono  state  rigorosamente  esposte   le
quantita'  globali  distinte  per  prodotto ed il prezzo attribuito e
gia' corrisposto per le stesse;
    c)   della   documentazione   necessaria   al   rilascio    della
certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
  Qualora   le  cooperative  siano  impossibilitate  a  corredare  la
domanda, entro i  termini  voluti  dalla  specifica  regolamentazione
comunitaria, del bilancio consuntivo, e' consentita, in sostituzione,
la  presentazione  di  una  copia  notarile  di  bilancio provvisorio
approvato  dall'assemblea  generale  dei  soci  che,  all'uopo,  deve
contenere,  alla data del bilancio provvisorio stesso, le indicazioni
prescritte nel presente articolo e le risultanze aziendali  peculiari
dei bilanci consuntivi.
  Alla  richiesta della compensazione finanziaria cosi' disciplinata,
deve essere apposta una certificazione della regione che attesti:
   che i quantitativi di agrumi  freschi  acquistati  in  virtu'  dei
contratti  e trasformati nell'impresa corrispondano a quelli indicati
nella domanda di compensazione finanziaria;
   che  i  quantitativi  indicati  nella  domanda  di   compensazione
finanziaria  corrispondano  a  quelli per i quali e' stato rilasciato
l'attestato;
   che i requisiti qualitativi prescritti siano stati rispettati.
  Fermo restando l'omissione del bilancio consuntivo prevista per  le
cooperative,   il   difetto   di   una   delle  indicazioni  e  della
documentazione, nonche'  della  certificazione  comporta  il  rigetto
della richiesta.
               Riduzione eventuale della compensazione
  Per  ciascuna  impresa di trasformazione di agrumi la compensazione
finanziaria e' concessa per la totalita' dei quantitativi  acquistati
nell'ambito   dei  contratti  di  trasformazione,  a  condizione  che
l'impresa  abbia  effettivamente   trasformato   la   totalita'   dei
quantitativi acquistati.
  Qualora  tale  condizione  non sia soddisfatta, la compensazione e'
ridotta,  salvo  caso  di  forza   maggiore,   proporzionalmente   ai
quantitativi  effettivamente  trasformati  rispetto  ai  quantitativi
totali acquistati, fatto salvo il disposto del paragrafo 7  dell'art.
16 del regolamento (CE) n. 3338/93.
                         Nuovi trasformatori
  I  nuovi  trasformatori  che  intendono  beneficiare  del regime di
compensazione finanziaria devono produrre apposita domanda  a  questo
Ministero   -   Direzione  generale  delle  politiche  comunitarie  e
internazionali  -  Divisione  V,  e  per  conoscenza   alle   regioni
competenti territorialmente, entro il:
   16 agosto per le arance, i mandarini, le clementine e i satsumas;
   16 ottobre per i limoni invernali;
   16 aprile per i limoni estivi,
di ogni anno precedente la campagna di trasformazione.
  La domanda deve essere corredata da:
   planimetria dello stabilimento con la dislocazione dell'impianto;
   relazione tecnica, specificando la capacita' lavorativa;
   documenti   giustificativi   del   titolo   di  provenienza  dello
stabilimento e degli impianti;
   garanzie finanziarie;
   atto costitutivo e statuto della societa';
   certificato di iscrizione alla Camera di commercio,  industria  ed
artigianato;
   certificato di vigenza;
   certificato sanitario.
  Tutta la predetta documentazione deve essere inviata in originale o
in  copia  conforme.  Non  vengono  prese  in  considerazione domande
incomplete della predetta documentazione.
  Le  nuove  aziende  devono  presentare  le  caratteristiche  minime
indispensabili  previste  dalla  presente  circolare  e  disporre  di
macchinari  e  strutture  efficienti,  funzionanti  al  momento   del
sopralluogo,  con  capacita'  di  trasformazione  tale  da consentire
all'impresa il permanente inserimento nel mercato.
  Le imprese devono altresi' offrire e dimostrare idonee garanzie  di
solidita'  finanziaria  e  di continuita' nel tempo dell'attivita' di
trasformazione.
                   Dichiarazione di trasformazione
  Le industrie nel corso  della  campagna  di  trasformazione  devono
comunicare  con cadenza mensile (da intendersi dal 1 al 30/31 di ogni
mese), le quantita' di agrumi  lavorate  nonche'  i  quantitativi  di
succo  ottenuti,  i  quantitativi  di  succo acquistati o venduti con
l'indicazione  dei  fornitori  o  degli  acquirenti  e  le   relative
giacenze.  Devono,  inoltre, comunicare alla fine delle operazioni di
trasformazione le medesime informazioni riferite all'intera campagna.
  Tali comunicazioni devono  essere  inviate  a  questo  Ministero  -
Direzione  generale  delle  politiche  comunitarie e internazionali -
Divisione  V,  alle   regioni   competenti   per   territorio,   alle
associazioni  nazionali  di  categoria e alle associazioni di tutela,
rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo.
  Le suddette comunicazioni devono essere riferite al prodotto fresco
acquistato in base alla contrattazione effettuata.
  La mancata o  erronea  comunicazione  delle  suddette  informazioni
determinera'   l'addebito  alle  industrie  interessate  delle  spese
sostenute  dal  Ministero  delle  risorse  agricole,   alimentari   e
forestali  per  l'ottenimento  delle informazioni presso le industrie
medesime.
                     DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
         Ente preposto all'erogazione degli aiuti comunitari
  Alla  corresponsione  delle  compensazioni   finanziarie   previste
rispettivamente  dall'art.  3  del  regolamento  CEE  n.  3119/93 del
Consiglio e dall'art. 2 del regolamento CEE n. 1035/77 del  Consiglio
ed  imputabili  al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia,
sezione garanzia, provvedera' l'EIMA.
                       Sospensione cautelativa
  In applicazione del paragrafo 5 dell'art. 16 del  regolamento  (CE)
n.   3338/93  l'EIMA  sospende  cautelativamente  i  pagamenti  o  il
pagamento della compensazione finanziaria  per  i  quali  sono  state
riscontrate  irregolarita'  nel  corso  dei procedimenti di controllo
disciplinati dalla presente circolare.
  La circolare 28 dicembre 1993, n. 20,  e  successive  modifiche  e'
annullata.
  La  presente  circolare  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
                                            Il Ministro: POLI BORTONE
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1994
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 227