Nel decreto-legge  citato  in  epigrafe,  pubblicato  nella  sopra
indicata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni:
    all'art.  3,  comma  4, dopo le parole: "4. All'articolo 1, comma
6," sono inserite le seguenti: "primo periodo,";
    all'art. 21, comma 2, sono soppresse le  seguenti  parole:  "tali
termini   sostituiscono   quelli   fissati   dall'articolo   18   del
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548."; conseguentemente  dopo  la
data:  "31  marzo 1995" e' soppresso il punto e virgola ed e' apposto
il punto.