Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni: all'art. 3, comma 4, dopo le parole: "4. All'articolo 1, comma 6," sono inserite le seguenti: "primo periodo,"; all'art. 21, comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "tali termini sostituiscono quelli fissati dall'articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548."; conseguentemente dopo la data: "31 marzo 1995" e' soppresso il punto e virgola ed e' apposto il punto.