L'ASSESSORE
                 PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                    E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637,  recante  norme  di  attuazione  dello  statuto  della   regione
siciliana  in  materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle
arti;
  Visto il testo unico delle leggi  sull'ordinamento  del  governo  e
dell'amministrazione  della  regione siciliana, approvato con decreto
del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  sulla  protezione  delle
bellezze naturali e panoramiche;
  Visto  il  regolamento  di esecuzione della predetta legge n. 1497,
approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Esaminato il verbale redatto nella seduta del 15 luglio 1991, nella
quale  la  commissione  provinciale  per  la  tutela  delle  bellezze
naturali e panoramiche di Catania ha proposto di sottoporre a vincolo
paesaggistico  parte  del territorio comunale di Mascali, la cui area
interessata a vincolo risulta delimitata secondo la  descrizione  che
segue:
   "in   localita'   Cutula,   in   corrispondenza   con   il  limite
amministrativo con il comune  di  Giarre,  il  perimetro  di  vincolo
segue,  in direzione nord, la strada Tagliaborsa - s.p. n. 2/III fino
all'imbocco  con  la  s.p.  n.   2/III   (RipostoCarrabba-Nunziata-S.
Venera-Pedimonte  Etneo).  Quindi  prosegue  lungo  questa  strada in
direzione nord-ovest, oltrepassando il bivio per Mascali  e,  con  un
sottopasso,  l'autostrada  A18,  giungendo  all'abitato  di Nunziata.
Prosegue poi lungo la via Risorgimento e, in direzione nord, lungo la
via Piedimonte (sempre tratto della s.p. n. 2/III), incrocia il bivio
per  Mascali  e   prosegue   fino   alla   frazione   Portosalvo   in
corrispondenza   con  l'incrocio  con  la  strada  per  S.  Venera  e
Puntalazzo.
  Da qui il confine di vincolo procede,  in  direzione  ovest,  lungo
quest'ultima   strada  (via  D.  Nicolosi),  oltrepassando  la  linea
ferroviaria C.E., fino all'incrocio con  la  strada  per  S.  Venera.
Prosegue,  quindi, in direzione nord-ovest, costeggiando la sciara di
Scorciavacca, fino all'incrocio con la strada Puntalazzo-Presa e  con
la  mulattiera  congiungente  il punto suddetto con la s.p. n. 59/III
Fornazzo-Linguaglossa.
  Il  perimetro  di  vincolo  procede  lungo  detta  mulattiera,   in
direzione  nord-ovest, fino alla strada Puntalazzo-Montargano s.p. n.
155 e da qui, lungo la suddetta strada, fino ad incrociare il  limite
amministrativo con il comune di S. Alfio.
  Da  qui  il perimetro di vincolo procede in direzione sud-est lungo
tale confine comunale per poi seguire il limite amministrativo con il
comune di Giarre fino ad incrociare la strada Tagliaborsa -  s.p.  n.
2/III.
  Il  perimetro  del  vincolo sopra descritto si intende esteso tutto
attorno per una ulteriore fascia di 100 metri ad eccezione dei tratti
coincidenti con i limiti amministrativi comunali.
  Si  intende  inclusa  nella  suddetta  delimitazione  la   frazione
Tagliaborsa facente parte del comune di Mascali";
  Accertato  che  il  predetto  verbale  del  15 luglio 1991 e' stato
pubblicato all'albo pretorio del comune di Mascali e depositato nella
segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto  dalla  legge
n. 1497/1939;
  Ritenuto  che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 15
luglio 1991 a  supporto  della  proposta  di  vincolo  di  parte  del
territorio   comunale   di   Mascali,   come  sopra  descritta,  sono
sufficienti e congrue e testimoniano dell'elevato interesse  pubblico
rivestito  dalla  zona,  che  occupa  un  ampio  settore  della  zona
pedemontana del versante est dell'Etna, fortemente caratterizzata  da
notevoli valenze naturalistiche, geo-morfologiche ed architettoniche,
nonche' da ampie e complete visuali panoramiche;
  Considerato,  quindi,  nel  confermare  la  proposta  di vincolo in
argomento,  di  potere  accogliere,   nella   loro   globalita',   le
suaccennate  motivazioni, le quali sono parte integrante del presente
decreto e per le quali si rimanda al verbale del 15 luglio 1991,  che
costituisce    parte    integrante   e   sostanziale   del   presente
provvedimento;
  Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di
pubblico interesse che suggeriscono la opportunita' di  sottoporre  a
vincolo  paesaggistico  parte  del territorio comunale di Mascali, in
conformita' della proposta  del  15  luglio  1991  della  commissione
provinciale  per  la  tutela delle bellezze naturali e panoramiche di
Catania;
  Rilevato che, entro i termini di cui alla legge n.  1497/1939,  non
e'  stata  prodotta  alcuna  opposizione alla sopracitata proposta di
vincolo della commissione provinciale per la  tutela  delle  bellezze
naturali e panoramiche di Catania;
  Rilevato,  ancora,  che l'apposizione del vincolo comporta soltanto
l'obbligo per i proprietari,  possessori  o  detentori,  a  qualsiasi
titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare
alla  competente  soprintendenza  per i beni culturali ed ambientali,
per la preventiva autorizzazione, qualsiasi  progetto  di  opere  che
possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  parte del territorio
comunale di Mascali, descritta come sopra e  delimitata  in  rosso  e
campitura   gialla   nella  planimetria  allegata,  che  forma  parte
integrante del presente decreto, e' dichiarata di notevole  interesse
pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della
legge  29  giugno  1939,  n.  1497  e  dell'art. 9, numeri 4 e 5, del
relativo regolamento di esecuzione, approvato  con  regio  decreto  3
giugno 1940, n. 1357.