LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  ed  il  relativo  regolamento  di esecuzione, approvato con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898  del
26  aprile  1988,  avente  per  oggetto  "Criteri  e procedure per il
rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,  n.  1497,  presentata  alla  giunta regionale in data 2 maggio
1994, prot. n. 21219, dall'Amministrazione comunale di Livigno per la
realizzazione di  opere  paravalanghe  in  localita'  "Valandrea"  su
un'area  ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mapp. 36, 40 foglio
26 localita' "Valandrea", mapp. 36 foglio  26  localita'  "Costaccia"
(per  la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo
paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonche'  gravata  da
vincolo  di  immodificabilita'  ed inedificabilita' temporanea di cui
all'art.  1-ter  della  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  in  quanto
ricompresa   nell'ambito   territoriale   n.   2,   individuato   con
deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non  sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge 8 agosto 1985, n. 431; cio' in considerazione del fatto che  le
opere  da  realizzarsi si inseriscono in maniera corretta nell'ambito
territoriale vincolato;
  Atteso che si  e'  proceduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera  proposta,  a  verificare  che  la  stessa  non risulti in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere  ambientale,  propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Vista la delibera di Consiglio comunale n. 35 del 25 febbraio 1994;
  Riconosciuta,  in  base  alle  attestazioni  e  alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in  argomento,
diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  pubblici consistenti nel
garantire e migliorare le condizioni di sicurezza di zone abitate  di
Livigno;
  Riconosciuta  la  necessita' di realizzare l'opera di cui trattasi,
in considerazione dell'esigenza di soddisfare  i  suddetti  interessi
pubblici  e  sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza
ed urgenza tali  che  la  giunta  regionale  non  puo'  esimersi  dal
prenderli  in  esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al
particolare regime di salvaguardia cui l'area  in  questione  risulta
assoggettata;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  2,
individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, si procedera' a valutare  la  compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Dato atto che, ai sensi dell'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
40/1993,  come  modificato  dall'art.  1  del  decreto legislativo n.
479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
   1) di stralciare, per le motivazioni di cui  in  premessa,  l'area
ubicata  in  comune  di  Livigno  (Sondrio),  mapp.  36, 40 foglio 26
localita' "Valandrea", mapp. 36 foglio 26 localita' "Costaccia"  (per
la  sola  parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale
n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del
10 dicembre 1985;
   2) di riperimetrare, in conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
punto  1)  della  presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10  dicembre
1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3
giugno 1940, n.  1357,  e  nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della legge
regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi' come  modificato  dalla  legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 13 settembre 1994
                                              Il presidente: ARRIGONI
Il segretario: FERMO