IL DIRETTORE GENERALE
               DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI
                           DI CONCERTO CON
              IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI
                     DEL MINISTERO DELL'INTERNO
                                  E
                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
                      DEL MINISTERO DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1991  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  143  del  20  giugno  1991  con cui e' stato
dichiarato lo stato di necessita' al rimpatrio dall'Etiopia;
  Visto il decreto ministeriale del 1 giugno  1993  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  148  del  26  giugno  1993, con cui e' stato
prorogato lo stato di necessita' al rimpatrio dall'Etiopia;
  Ritenuto  che,  sulla  base  delle   informazioni   fornite   dalla
Rappresentanza  diplomatica in Addis Abeba, possono ritenersi cessate
le condizioni che hanno determinato  la  dichiarazione  di  stato  di
necessita' al rimpatrio dall'Etiopia;
  Ritenuto   che   tale  cessazione  dello  stato  di  necessita'  va
dichiarata  anche  ai  fini  della  disposizione  sul  reinsediamento
contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;
  Visto l'art. 2, comma 4 e 7 della legge 26 dicembre 1981 n. 763;
  Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3
e 16;
                              Decreta:
  E'   dichiarato   cessato  lo  stato  di  necessita'  al  rimpatrio
dall'Etiopia dei cittadini ivi residenti, a decorrere dal  1  ottobre
1994.
   Roma, 21 ottobre 1994
               Il direttore generale dell'emigrazione
                       e degli affari sociali
                               CORRIAS
              Il direttore generale dei servizi civili
                                SCOZ
                  Il direttore generale del Tesoro
                               DRAGHI