IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI DI CONCERTO CON IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO DEL MINISTERO DEL TESORO Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 1991 con cui e' stato dichiarato lo stato di necessita' al rimpatrio dall'Etiopia; Visto il decreto ministeriale del 1 giugno 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1993, con cui e' stato prorogato lo stato di necessita' al rimpatrio dall'Etiopia; Ritenuto che, sulla base delle informazioni fornite dalla Rappresentanza diplomatica in Addis Abeba, possono ritenersi cessate le condizioni che hanno determinato la dichiarazione di stato di necessita' al rimpatrio dall'Etiopia; Ritenuto che tale cessazione dello stato di necessita' va dichiarata anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344; Visto l'art. 2, comma 4 e 7 della legge 26 dicembre 1981 n. 763; Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16; Decreta: E' dichiarato cessato lo stato di necessita' al rimpatrio dall'Etiopia dei cittadini ivi residenti, a decorrere dal 1 ottobre 1994. Roma, 21 ottobre 1994 Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali CORRIAS Il direttore generale dei servizi civili SCOZ Il direttore generale del Tesoro DRAGHI