IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e che fissa i requisiti
per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica;
  Visto l'art. 3 della  suddetta  legge,  che  subordina  l'esercizio
dell'attivita'   psicoterapeutica  all'acquisizione,  successivamente
alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica
formazione professionale mediante corsi  di  specializzazione  almeno
quadriennali,    attivati    presso    scuole   di   specializzazione
universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce  al  Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni  in   materia   di   istruzione   universitaria   attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
  Considerato  che per la corretta applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si e'  proceduto,  con  decreto
ministeriale  20  febbraio  1990,  alla  costituzione  di un apposita
commissione di studio con  il  compito  di  individuare  procedure  e
criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attivita'
formative  svolte da Istituzioni private aventi le medesime finalita'
delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;
  Esaminata la  relazione  finale  dell'anzidetta  commissione  ed  i
criteri  formulati  per  i  fini  di  cui  all'art.  3 della legge n.
56/1989;
  Visto il decreto ministeriale 19  settembre  1991,  successivamente
integrato  con  decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992,
con il quale e' stata costituita una commissione  consultiva  con  il
compito  di  fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del
Ministero nell'esame delle  domande  di  riconoscimento  prodotte  da
istituzioni  private  per  i  fini  di  cui all'art. 3 della legge n.
56/1989;
  Visto il decreto ministeriale 12  ottobre  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalita' per
la  presentazione  delle  domande  di  riconoscimento  da  parte   di
istituzioni private per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica;
  Vista  l'istanza  prodotta  dall'Istituto di analisi immaginativa -
Scuola superiore di formazione in psicoterapia S.A.S.,  con  sede  in
Cremona, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della
citata legge n. 56/1989;
  Ritenuto  che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui
al precitato decreto  ministeriale  19  gennaio  1991,  e  successive
integrazioni   ha   espresso   parere  favorevole  al  riconoscimento
dell'Istituto  di  analisi  immaginativa  -   Scuola   superiore   di
formazione in psicoterapia S.A.S., con sede in Cremona, per i fini di
cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;
                              Decreta:
  Per  i  fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56,
l'Istituto di analisi immaginativa - Scuola superiore  di  formazione
in  psicoterapia  S.A.S., con sede in Cremona, e' riconosciuto idoneo
ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del
presente  decreto,  corsi di formazione in psicoterapia nella sede di
Cremona, secondo le modalita' indicate nell'istanza di riconoscimento
di cui alle premesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 ottobre 1994
                                                Il Ministro: PODESTA'