IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e che fissa i requisiti
per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica;
  Visto l'art. 3 della  suddetta  legge,  che  subordina  l'esercizio
dell'attivita'   psicoterapeutica  all'acquisizione,  successivamente
alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica
formazione professionale mediante corsi  di  specializzazione  almeno
quadriennali,    attivati    presso    scuole   di   specializzazione
universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce  al  Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni  in   materia   di   istruzione   universitaria   attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
  Considerato  che per la corretta applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si e'  proceduto,  con  decreto
ministeriale  20  febbraio  1990,  alla  costituzione  di un apposita
commissione di studio con  il  compito  di  individuare  procedure  e
criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attivita'
formative  svolte da Istituzioni private aventi le medesime finalita'
delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;
  Esaminata la  relazione  finale  dell'anzidetta  commissione  ed  i
criteri  formulati  per  i  fini  di  cui  all'art.  3 della legge n.
56/1989;
  Visto il decreto ministeriale 19  settembre  1991,  successivamente
integrato  con  decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992,
con il quale e' stata costituita una commissione  consultiva  con  il
compito  di  fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del
Ministero nell'esame delle  domande  di  riconoscimento  prodotte  da
istituzioni  private  per  i  fini  di  cui all'art. 3 della legge n.
56/1989;
  Visto il decreto ministeriale 12  ottobre  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalita' per
la  presentazione  delle  domande  di  riconoscimento  da  parte   di
istituzioni private per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica;
  Vista l'istanza prodotta dalla Scuola di formazione in psicoterapia
comportamentale  e  cognitiva, con sede in Milano, intesa ad ottenere
il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;
  Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di  cui
al  precitato  decreto  ministeriale  19  gennaio  1991, e successive
integrazioni ha espresso parere favorevole  al  riconoscimento  della
Scuola di formazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva, con
sede  in Milano, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n.
56/1z989;
                              Decreta:
  Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989,  n.  56,
la  Scuola di formazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva,
con sede in Milano, e' riconosciuta idonea ad  attivare  a  decorrere
dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi
di  formazione  in  psicoterapia  nella  sede  di  Milano, secondo le
modalita'   indicate  nell'istanza  di  riconoscimento  di  cui  alle
premesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 24 ottobre 1994
                                                Il Ministro: PODESTA'