IL RETTORE
  Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' di Udine, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1994;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n.
298, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto rettorale del 12 gennaio 1994;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge
2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992, con il quale si
autorizza l'Universita' degli studi di Udine all'istituzione,  presso
la  facolta'  di lingue e letterature straniere, del corso di diploma
universitario per traduttori ed interpreti;
  Visto il decreto ministeriale  dell'11  novembre  1993,  pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 1994 con il quale e' stata
approvata  la  tabella   didattica   IX-ter   relativa   al   diploma
universitario per traduttori ed interpreti;
  Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio
dell'Universita'  degli  studi di Udine (decreto del Presidente della
Repubblica  11  giugno  1979,  n.  298)  formulate  dalle   autorita'
accademiche  dell'Universita' degli studi di Udine rispettivamente in
data:
   consiglio della facolta' di lingue e letterature straniere  del  7
settembre 1994;
   senato accademico dell'8 settembre 1994;
   consiglio di amministrazione dell'8 settembre 1994;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  del 15
settembre 1994;
                              Decreta:
  Il regolamento didattico provvisorio dell'Universita'  degli  studi
di  Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n.
298) approvato e  modificato  con  la  normativa  sopra  indicata  e'
ulteriormente modificato come segue:
                           Articolo unico
 Dopo  la lettera a) del punto 1) dell'art. 1, relativo alla facolta'
di lingue e letterature straniere e' inserito il seguente:
    "b) corso di diploma universitario per traduttori ed interpreti".
  L'art. 15, comma 1, viene sostituito dal seguente:
  "Art. 15, comma 1. La facolta' di lingue  e  letterature  straniere
conferisce  la laurea in lingue e letteratture straniere e il diploma
universitario per traduttori ed interpreti".
  Dopo l'art. 15, con conseguente scorrimento della numerazione degli
articoli successivi, e' aggiunto il seguente:
  Art. 15-bis (Corso  di  diploma  universitario  per  traduttori  ed
interpreti).  -  1. (Istituzione e durata del corso di diploma). - Il
corso di diploma universitario per traduttori  ed  interpreti  ha  lo
scopo  di  fornire  agli  studenti  adeguata  conoscenza  di metodi e
contenuti  culturali  e  scientifici,  orientata al conseguimento del
livello formativo richiesto dall'area professionale della  traduzione
e dell'interpretariato.
  In  particolare  il corso di diploma fornira' competenze specifiche
dirette a formare traduttori per l'editoria, traduttori e  interpreti
per  le  imprese,  traduttori  e  interpreti  per  il  commercio  con
l'estero, traduttori scientifici, operatori linguistici  nei  servizi
dell'informazione e delle comunicazioni.
  La  durata  del  corso  di  diploma  e'  stabilita  in  3 anni, con
struttura semestrale (sei semestri con i primi tre semestri comuni  a
tutti  gli  indirizzi e con i secondi tre semestri specifici per ogni
indirizzo). Al compimento degli studi viene conseguito il  titolo  di
Diploma   di   Traduttore   e   Interprete,   con  la  specificazione
dell'indirizzo e delle lingue di specializzazione.
  Gli indirizzi attivabili sono i seguenti: 1. Traduttori;
2. Interpreti; 3. Traduttori e Interpreti.
  La facolta' puo' orientare  gli  indirizzi  secondo  le  competenze
specifiche da fornire, sulla base di scelte guidate.
  2.  (Accesso  al  corso  di  diploma).  -  L'iscrizione al corso di
diploma e' regolata in conformita' alle norme vigenti in  materia  di
accesso  agli  studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun
anno di corso e' stabilito  annualmente  dal  senato  accademico,  su
proposta   del   consiglio   di  facolta',  in  base  alle  strutture
disponibili, alle esigenze del mercato di lavoro e secondo i  criteri
generali  fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge
n. 341/1990.
  L'accesso e' regolato da esami di ammissione.
  Le modalita' delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio
di facolta'.
  3. (Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti).  -  Ai  fini
del  proseguimento  degli studi, il corso di diploma universitario di
cui all'art. 1 e' riconosciuto affine ai seguenti corsi di laurea:
   corso di laurea in lingue e letterature straniere;
   corso di laurea in lingue e letterature orientali;
   corso di laurea in lingue e civilta' orientali;
   corso di laurea in filologia e storia dell'Europa orientale;
  Nell'ambito  dei  corsi  affini,  la  facolta'   riconoscera'   gli
insegnamenti  seguiti  con  esito positivo, avendo riguardo alla loro
validita' culturale, propedeutica e professionale per  la  formazione
richiesta  dal  corso  al  quale  sono  chiesti  il  trasferimento  o
l'iscrizione.
  Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo  nel  rispetto  delle
seguenti  modalita': la facolta' (o la scuola) indica l'anno di corso
cui lo studente puo' iscriversi: per coloro che hanno  conseguito  il
titolo di diploma universitario di traduttori e interpreti e chiedono
l'iscrizione  a  un  corso  di  laurea o di diploma affine, l'anno di
corso sara' di regola il terzo.
  La facolta'  (o  la  scuola)  potra'  riconoscere  integralmente  o
parzialmente gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di
diploma  universitario,  indicando  le  singole  corrispondenze anche
parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; la facolta' (o  la
scuola)   indichera'   inoltre,  sia  gli  insegnamenti  integrativi,
appositamente  istituiti ed attivati, per completare la formazione ed
accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso
di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea.
  Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente  propedeutici
agli insegnamenti specifici.
  Nei trasferimenti degli studenti tra indirizzi dei corsi di diploma
universitario  o  da  un  corso  di  laurea  a  un  corso  di diploma
universitario o viceversa, il consiglio di facolta'  o  della  scuola
riconoscera' gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita'
al  fine  della  formazione necessaria per il conseguimento del nuovo
titolo, e indichera' il piano di studi da completare  per  conseguire
il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
  4.  (Articolazione  del corso degli studi). - L'attivita' didattica
complessiva comprende non meno di 1500 ore, di cui almeno 600 ore  di
attivita'  pratiche  di  laboratorio  o  di  tirocinio.  Le attivita'
pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici
e privati italiani ed esteri operanti nel settore  specifico,  con  i
quali  si siano stipulate apposite convenzioni, che possono prevedere
anche l'utilizzazione di esperti  appartenenti  a  tali  strutture  e
istituti   per   attivita'   didattiche  speciali  (corsi  intensivi,
seminari, stages).
  L'ordinamento didattico e'  formulato  con  riferimento  alle  aree
disciplinari  intese  come  insiemi  di  discipline  scientificamente
affini    raggruppati    per    raggiungere    definiti     obiettivi
didattico-formativi.
  Per  conseguire  il  diploma  universitario  occorre  aver superato
l'accertamento con esito positivo, relativo  a  ventuno  insegnamenti
con modalita' stabilite dal consiglio di facolta'.
  L'elenco   degli   insegnamenti   caratterizzanti  e  opzionali  e'
riportato nei successivi articoli 10-14.
  Il consiglio di facolta' potra' includere altre discipline fra  gli
insegnamenti opzionali.
  5. (Ordinamento didattico). - L'articolazione dei diversi indirizzi
e' individuata nei successivi articoli 11, 12 e 13.
  Gli insegnamenti opzionali sono scelti fra quelli attivati compresi
nel  successivo  articolo  14  o tra quelli indicati dal consiglio di
facolta' o dalla scuola ai sensi della legge 312/1953.
  La parte comune (i primi 3 semestri) comprende undici insegnamenti,
distribuiti di norma 4 per semestre.
  La  fase  di  specializzazione  si  articola  come   indicato   nei
successivi articoli 11-13. Il semestre all'estero sara' sanzionato da
un  relazione scritta, nelle due lingue dei Paesi ospiti da discutere
in sede.
  Il successivo art. 8 regola il caso degli  studenti  stranieri  che
scelgono la lingua italiana come prima lingua.
  Le  lingue  di specializzazione del diploma sono due, scelte fra le
seguenti:
   Lingua afgana
   Lingua albanese
   Lingua amarica
   Lingua araba
   Lingua armena
   Lingua bantu
   Lingua bengali
   Lingua berbera
   Lingua bulgara
   Lingua catalana
   Lingua ceco
   Lingua cinese
   Lingua copta
   Lingua coreana
   Lingua curda
   Lingua danese
   Lingua ebraica
   Lingua francese
   Lingua fiamminga
   Lingua georgiana
   Lingua giapponese
   Lingua hausa
   Lingua hindi
   Lingua hiddish
   Lingua indonesiana
   Lingua inglese
   Lingua iranica
   Lingua khmer
   Lingua irlandese
   Lingua mongola
   Lingua neogreca
   Lingua norvegese
   Lingua olandese
   Lingua polacca
   Lingua portoghese
   Lingua rumena
   Lingua russa
   Lingua serbo-croata
   Lingua slovacca
   Lingua slovena
   Lingua somala
   Lingua spagnola
   Lingua sudanese
   Lingua svedese
   Lingua swahili
   Lingua tamil
   Lingua tibetana
   Lingua tedesca
   Lingua thai
   Lingua tigrina
   Lingua turca
   Lingua urdu
   Lingua ucraina
   Lingua ungherese
   Lingua vietnamita
   Lingue turche dell'Asia Centrale
   Qualsiasi  altra  lingua  straniera  a  statuto  nelle universita'
italiane.
  Con  motivata  delibera,  finalizzata  al  percorso  formativo  del
diploma  in oggetto, la facolta' puo' ridurre le due lingue straniere
a una sola lingua.
  In  tal  caso  la  seconda lingua straniera verra' sostituita dagli
insegnamenti opzionali di cui al  successivo  art.  14,  o  da  altri
insegnamenti  strettamente  finalizzati  al curriculum dell'indirizzo
del diploma universitario stabiliti dal consiglio di facolta',  o  da
stage  di  formazione  pratica  presso  enti italiani e stranieri che
svolgono attivita' strettamente collegata  al  titolo  dell'indirizzo
del diploma universitario.
  La  natura  delle  prove  scritte,  ove  previste,  e'  fissata dal
consiglio di facolta'.
  6. (Esame di diploma). - L'esame di diploma tende ad  accertare  la
preparazione  di base e professionale del candidato secondo modalita'
stabilite  dal  consiglio  di  facolta'.  L'esame  consiste  in   una
dimostrazione      mediante     apposita     prova     dell'acquisita
professionalita'. La prova e' definita dal regolamento.
  7.  (Regolamento  dei  corsi  di  diploma).  -  I  consigli   delle
competenti    strutture    didattiche   determinano,   con   apposito
regolamento, in  conformita'  al  regolamento  didattico  di  Ateneo,
l'articolazione  del corso di diploma, in accordo con quanto previsto
dall'art. 11, comma 2 della legge n. 341/1990.
  In particolare, nel  regolamento  sara'  indicato  il  piano  degli
studi,  nel  rispetto  dei  vincoli  di  ore complessive di attivita'
didattiche e di attivita' pratiche di cui all'art. 4.
  Nel piano degli studi saranno almeno individuati:
   i corsi ufficiali di insegnamento con le relative denominazioni  e
propedeuticita' di esame;
   la  durata  di  ore  di ciascun corso di insegnamento con relative
esercitazioni;
   la collocazione degli insegnamenti nei semestri;
   le prove di valutazione degli studenti;
   vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
   l'obbligo della frequenza;
   l'obbligo della frequenza di un centro  universitario  estero  con
caratteristiche  affini  per  un  periodo  di  sei mesi per tutti gli
indirizzi, tre mesi per ognuna delle due lingue;
   l'obbligo  di  esperienza  pratica   o   "stage"   presso   centri
specializzati nella traduzione e/o nell'interpretariato;
   le attivita' pratiche da svolgere presso qualificati enti pubblici
e/o  privati  operanti  nel  settore specifico dell'indirizzo e delle
scelte effettuate;
   il tipo di esame di ammissione;
   l'indicazione che l'insegnamento e'  impartito  di  massima  nelle
lingue previste dal piano degli studi;
   il  numero  degli  studenti  ammessi  all'iscrizione  al  corso di
diploma universitario.
  Nel caso in cui gli  insegnamenti  siano  specifici  del  corso  di
diploma, occorre aggiungere alla denominazione la sigla D.U.
  Nel  regolamento  saranno  riportate  le propedeuticita', quanto ad
insegnamenti  positivamente  superati,  perche'  uno  studente  possa
iscriversi ad anno di corso successivo.
  8.  (Studenti  stranieri). - Il consiglio di facolta' stabilira' le
condizioni di ammissione e il piano di studi  di  studenti  stranieri
che scelgono la lingua italiana come prima lingua straniera.
  9.  (Adempimenti).  -  Per  tutti  gli  adempimenti  previsti negli
articoli precedenti il  consiglio  di  facolta'  delibera  sentiti  i
consigli di corso di laurea interessati.
  10.  (Parte  comune a tutti gli indirizzi del diploma universitario
per traduttori e interpreti). - Il piano di studi prevede i  seguenti
undici insegnamenti:
   lingua  italiana:  due  insegnamenti,  e'  obbligatoria  una prova
scritta;
   lingua straniera 1: tre insegnamenti, ognuno con prova scritta;
   lingua straniera 2: tre insegnamenti, ognuno con prova scritta;
   insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 14: tre
insegnamenti;
  11. (Indirizzo traduttori). - La fase di  indirizzo  del  piano  di
studi  prevede  dieci  insegnamenti in due semestri. Il 5 semestre di
massima e' dedicato allo "stage" all'estero.
Elenco degli insegnamenti:
  Lingua straniera 1: due insegnamenti con prova scritta.
  Lingua straniera 2: due insegnamenti con prova scritta.
  Insegnamento a scelta nell'area della lingua straniera 1:
un insegnamento.
  Insegnamento a scelta nell'area della lingua straniera 2:
un insegnamento.
  Insegnamenti  a  scelta   nell'area   filologico-letteraria   degli
insegnamenti  opzionali  di  cui  al  successivo art. 14 (consigliato
teoria della traduzione): quattro insegnamenti.
  Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna  delle
due lingue.
  E'  obbligatoria  una  relazione  scritta  nella  lingua  del Paese
ospitante da discutere in sede.
  Di massima la collocazione e' prevista al quinto semestre.
  12. (Indirizzo interpreti). - La fase di  indirizzo  del  piano  di
studi  prevede  dieci  insegnamenti in due semestri. Il 5 semestre e'
dedicato di massima allo "stage" all'estero.
Elenco degli insegnamenti:
  Lingua straniera 1: un insegnamento.
  Lingua straniera 2: un insegnamento.
  Interpretazione  consecutiva  lingua   straniera   1-italiano:   un
insegnamento.
  Interpretazione   simultanea   lingua   straniera   1-italiano  due
insegnamenti.
  Interpretazione  consecutiva   lingua   straniera   2-italiano   un
insegnamento.
  Interpretazione   simultanea   lingua   straniera  2-italiano:  due
insegnamenti.
  Insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 14:  due
insegnamenti.
  Lo  stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle
due lingue.
  E' obbligatoria  una  relazione  scritta  nella  lingua  del  Paese
ospitante da discutere in sede.
  Di massima la collocazione e' prevista al quinto semestre.
  13. (Indirizzo traduttori e interpreti). - La fase di indirizzo del
piano  di  studi  prevede  n.  10  insegnamenti in due semestri. Il 5
semestre di massima e' dedicato allo "stage" all'estero.
Elenco degli insegnamenti:
  Lingua straniera 1: due insegnamenti con prova scritta.
  Lingua straniera 2: due insegnamenti con prova scritta.
  Interpretazione   simultanea   lingua   straniera   1-italiano:  un
insegnamento.
  Interpretazione  simultanea   lingua   straniera   2-italiano:   un
insegnamento.
  Interpretazione   consecutiva   lingua   straniera  1-italiano:  un
insegnamento.
  Interpretazione  consecutiva  lingua   straniera   2-italiano:   un
insegnamento.
  Insegnamenti  a scelta tra quelli di cui al successivo art. 14: due
insegnamenti.
  Lo "stage" all'estero ha la durata di  sei  mesi,  tre  per  ognuna
delle due lingue.
  E'  obbligatoria  una  relazione  scritta  nella  lingua  del Paese
ospitante da discutere in sede.
  La collocazione di massima e' prevista al quinto semestre.
  14. (Aree degli insegnamenti opzionali).
1. Filologico-letteraria:
  Linguistica generale
  Linguistica applicata
  Linguistica informatica
  Teoria e storia della traduzione
  Traduzione plurilingue
  Scienze glotto-didattiche
  Scienze filologiche
  Scienze del linguaggio
  Letteratura dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta
  Teoria dell'interpretazione
  Teoria della traduzione
  Linguaggi settoriali
  Tutte le discipline specifiche dell'area di ogni lingua straniera a
statuto nelle universita' italiane.
2. Storico-geografica:
  Storia contemporanea
  Storia moderna
  Storia economica
  Geografia politica ed economica
  Geografia delle lingue
  Archivistica e biblioteconomia
  Storia del Paese corrispondente alla lingua scelta
3. Economico-sociologica:
  Economia politica
  Economia internazionale
  Economia della cooperazione internazionale
  Politica economica
  Scienze delle finanze
  Economia aziendale
  Tecnica industriale e commerciale
  Teoria e politica dello sviluppo
  Antropologia culturale
  Marketing
  Elementi di sociologia
  Sociologia delle comunicazioni
  Economia dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta
  Cultura   e   istituzioni   dell'area  corrispondente  alla  lingua
straniera scelta
  Scienze dell'educazione
4. Giuridico-politologica:
  Diritto pubblico
  Diritto privato
  Diritto commerciale
  Diritto e procedura penale
  Diritto delle Comunita' europee
  Diritto internazionale
  Storia delle istituzioni comunitarie
  Storia del diritto del Paese corrispondente alla  lingua  straniera
scelta
  Istituzioni   politiche   del   Paese  corrispondente  alla  lingua
straniera scelta
  Storia delle organizzazioni internazionali
5. Scientifica:
  Botanica
  Zoologia
  Fisica
  Matematica
  Chimica
  Linguaggio tecnico-scientifico
  Storia della scienza e della tecnica
  Storia delle scienze
  Storia del pensiero scientifico
  Storia e metodologia della scienza
6. Bio-medica:
  Scienze mediche
  Anatomia
  Patologia
  Biologia
  Ecologia
  Farmacologia
  Merceologia
7. Discipline artistiche, dello spettacolo e dell'informazione
  Storia dell'arte
  Storia della musica
  Storia della fotografia
  Storia del cinema
  Storia del teatro e dello spettacolo
  Storia del libro e dell'editoria
  Storia della danza
  Storia dei mezzi di comunicazione (radio e televisione)
  Storia delle pubblicazioni periodiche
  Storia della moda
  Storia della stampa
8. Informatica:
  Informatica generale
  Fondamenti di informatica
9. Tecniche operative ausiliarie:
  Tecnica della dizione
  Tecniche di lettura rapida
  Metodologia delle pubbliche relazioni
  Tecniche delle comunicazioni di massa
  Sussidi lessicografici
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Udine, 23 settembre 1994
                                               Il rettore: STRASSOLDO