IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ex lege n. 491/1993) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Visto il decreto ministeriale n. 93/1988 del 14 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 1993, con il quale e' stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalita' delle grandinate del 2 luglio 1992 nel territorio del comune di Foggia ed e' stata prevista l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b) e c), della legge n. 185/1992; Vista la richiesta della regione Puglia di estendere nei predetti territori l'applicazione delle provvidenze dell'art. 3, comma 2, lettera d), della citata legge n. 185/1992; Ritenuto di accogliere la richiesta della regione Puglia; Decreta: A parziale modifica del decreto ministeriale n. 93/1988 del 14 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 1993, nel territorio del comune di Foggia, danneggiato dalle grandinate del 2 luglio 1992, possono essere applicate anche le provvidenze dell'art. 3, comma 2, lettera d), della legge 14 febbraio 1992, n. 185. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 novembre 1994 Il Ministro: POLI BORTONE