IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1983, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Bolgheri" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato ed il riconoscimento della sottozona "Sassicaia", corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Toscana; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini "Bolgheri" e di riconoscimento della sottozona "Sassicaia", formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1994; Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta di disciplinare sopra citata; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto l'art. 32 della citata legge, concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Bolgheri", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1983, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1994.