IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930,  contenente  norme  per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1983, con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata  dei  vini  "Bolgheri"  ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica  del  disciplinare  di  produzione  sopra   citato   ed   il
riconoscimento  della sottozona "Sassicaia", corredata dal parere del
comitato vitivinicolo della regione Toscana;
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e  la  proposta  di
modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei vini "Bolgheri" e di
riconoscimento della sottozona "Sassicaia",  formulata  dal  comitato
stesso  e  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio
1994;
  Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla  proposta
di disciplinare sopra citata;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato  che  gli  articoli  8  e  10  della  predetta   legge,
concernenti  modalita'  procedurali,  prevedono che i disciplinari di
produzione vengano approvati o modificati con  decreto  del  Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali;
  Visto  l'art.  32  della  citata  legge,  concernente  disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  "Bolgheri",  approvato  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 1 agosto 1983, e' sostituito  per  intero
dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore
a decorrere dalla vendemmia 1994.