LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto in particolare, l'art. 23, della citata legge 2 gennaio 1991,
n. 1;
  Viste  le  disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione
ed il funzionamento della Cassa di compensazione e  garanzia  emanate
dalla  Consob e dalla Banca d'Italia d'intesa in data 16 marzo 1992 e
le successive modifiche e integrazioni;
  Vista la delibera n. 8509 dell'11 ottobre 1994 con  la  quale  sono
state  definite,  tra  l'altro,  le  caratteristiche  di un contratto
uniforme a termine di cui all'art. 23, comma 1, della legge 2 gennaio
1991, avente ad oggetto l'indice di borsa MIB30;
  Considerata l'opportunita' di prevedere,  nell'ambito  delle  borse
valori, modalita' apposite di negoziazione telematica per i contratti
uniformi  a  termine di cui all'art. 23, comma 1 della citata legge 2
gennaio 1991;
                              Delibera:
  E' approvato l'unito regolamento per il funzionamento  del  sistema
telematico  delle  borse  valori  per  la  negoziazione dei contratti
uniformi  a  termine  su  strumenti  finanziari  collegati  a  valori
mobiliari  o  ad  indici  su tali valori mobiliari. Il regolamento e'
costituito di 33 articoli ed entrera' in vigore a partire dal  giorno
successivo  a  quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
  Con successivo provvedimento la Consob stabilira' la data di  avvio
delle negoziazioni.
  Il  regolamento  sara' inviato al Consiglio di borsa che ne curera'
la diffusione nei  modi  d'uso  e  sara'  altresi'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 2 novembre 1994
                                              Il presidente: BERLANDA