LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto in particolare, l'art. 23, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1; Viste le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate dalla Consob e dalla Banca d'Italia d'intesa in data 16 marzo 1992 e le successive modifiche e integrazioni; Vista la delibera n. 8509 dell'11 ottobre 1994 con la quale sono state definite, tra l'altro, le caratteristiche di un contratto uniforme a termine di cui all'art. 23, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, avente ad oggetto l'indice di borsa MIB30; Considerata l'opportunita' di prevedere, nell'ambito delle borse valori, modalita' apposite di negoziazione telematica per i contratti uniformi a termine di cui all'art. 23, comma 1 della citata legge 2 gennaio 1991; Delibera: E' approvato l'unito regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari. Il regolamento e' costituito di 33 articoli ed entrera' in vigore a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Con successivo provvedimento la Consob stabilira' la data di avvio delle negoziazioni. Il regolamento sara' inviato al Consiglio di borsa che ne curera' la diffusione nei modi d'uso e sara' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, 2 novembre 1994 Il presidente: BERLANDA