AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni  (( . . . ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge  30  dicembre  1993,  n.
555,  28  febbraio  1994, n. 140, 29 aprile 1994, n. 262, e 29 giugno
1994, n.  417".  I  DD.LL.  sopracitati,  contenenti,  i  primi  tre,
provvedimenti  finalizzati  alla razionalizzazione dell'indebitamento
delle societa' per  azioni  interamente  possedute  dallo  Stato,  e,
l'ultimo,    provvedimenti    finalizzati    alla   razionalizzazione
dell'indebitamento delle societa' per  azioni  interamente  possedute
dallo   Stato,  nonche'  ulteriori  disposizioni  per  completare  la
liquidazione dell'EFIM,  non  sono  stati  convertiti  in  legge  per
decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i relativi comunicati sono
stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale  -  serie
generale  -  n. 49 del 1 marzo 1994, n. 99 del 30 aprile 1994, n. 151
del 30 giugno 1994 e n. 202 del 30 agosto 1994).
                               Art. 1.
(( 1. Ai fini della razionalizzazione della struttura              ))
(( dell'indebitamento proprio dell'Istituto per la ricostruzione   ))
(( industriale (IRI) S.p.a. e delle societa' controllate           ))
(( interamente dallo stesso nonche' del raggiungimento             ))
(( dell'obiettivo di progressiva riduzione dei debiti di cui       ))
(( all'intesa tra il Governo italiano e la Commissione delle       ))
(( Comunita' europee del 29 luglio 1993, la Cassa depositi e       ))
(( prestiti e' autorizzata a concedere alle stesse societa' mutui  ))
(( in obbligazioni emesse dalla predetta Cassa, con godimento      ))
(( 1 gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato per il    ))
(( rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.           ))
  2. Le obbligazioni di cui al comma 1 sono utilizzate dalle societa'
ivi  contemplate,  in  sostituzione  di debiti gia' esistenti, per le
finalita' di cui allo stesso comma 1, secondo modalita' stabilite dal
Ministro del tesoro.
  3. Il Ministro del tesoro determina, nei limiti dell'importo di  10
mila  miliardi  e  tenendo  conto  della  onerosita' delle situazioni
debitorie, l'importo delle emissioni di cui al comma 1, la  tipologia
degli  strumenti  finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche,
inclusa la scadenza.