AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 555, 28 febbraio 1994, n. 140, 29 aprile 1994, n. 262, e 29 giugno 1994, n. 417". I DD.LL. sopracitati, contenenti, i primi tre, provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, e, l'ultimo, provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori disposizioni per completare la liquidazione dell'EFIM, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1 marzo 1994, n. 99 del 30 aprile 1994, n. 151 del 30 giugno 1994 e n. 202 del 30 agosto 1994). Art. 1. (( 1. Ai fini della razionalizzazione della struttura )) (( dell'indebitamento proprio dell'Istituto per la ricostruzione )) (( industriale (IRI) S.p.a. e delle societa' controllate )) (( interamente dallo stesso nonche' del raggiungimento )) (( dell'obiettivo di progressiva riduzione dei debiti di cui )) (( all'intesa tra il Governo italiano e la Commissione delle )) (( Comunita' europee del 29 luglio 1993, la Cassa depositi e )) (( prestiti e' autorizzata a concedere alle stesse societa' mutui )) (( in obbligazioni emesse dalla predetta Cassa, con godimento )) (( 1 gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato per il )) (( rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. )) 2. Le obbligazioni di cui al comma 1 sono utilizzate dalle societa' ivi contemplate, in sostituzione di debiti gia' esistenti, per le finalita' di cui allo stesso comma 1, secondo modalita' stabilite dal Ministro del tesoro. 3. Il Ministro del tesoro determina, nei limiti dell'importo di 10 mila miliardi e tenendo conto della onerosita' delle situazioni debitorie, l'importo delle emissioni di cui al comma 1, la tipologia degli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa la scadenza.