IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  15,  commi  4 e 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n.
55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e della legge
12 gennaio 1994, n. 30;
  Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
  Vista la comunicazione dell'ordinanza di custodia cautelare  emessa
dal  G.I.P.  di  Catania  in  data  2 novembre 1994 nei confronti del
deputato dell'assemblea regionale siciliana sig. Antonio Carullo, per
il reato di cui all'art. 319 del codice penale;
  Vista la comunicazione del commissario dello Stato per  la  regione
Siciliana n. 80/RIS 2A2 del 3 novembre 1994;
  Considerato  che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue
la sospensione contemplata dalla legge;
  Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno;
                              Decreta:
  Il sig.  Antonio  Carullo  e'  sospeso  dalla  carica  di  deputato
regionale dell'assemblea siciliana a decorrere dal 2 novembre 1994.
  In  caso  di  revoca  del  provvedimento giudiziario la sospensione
cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.
   Roma, 4 novembre 1994
                                            Il Presidente: BERLUSCONI