IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 28 settembre 1979; Visto il decreto ministeriale n. 447845 del 30 giugno 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1994, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 5.000 celebrative del 650 anniversario dell'istituzione dell'Universita' di Pisa; Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Considerata la necessita': di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: "ordinaria" e "proof"; di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Decreta: Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete d'argento da L. 5.000 celebrative del 650 anniversario dell'istituzione dell'Universita' di Pisa - entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - direttamente presso la sezione Zecca o tramite versamento sul c/c postale n. 59231001, intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato "Emissione numismatica" - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma, alle condizioni suddette. Prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizioni incluse, per acquisti unitari di monete: Versione Versione ordinaria f.d.c. proof Lire Lire - - a) da 1 a 1.500 32.000 61.000 b) da 1.501 a 3.000 31.500 60.500 c) da 3.001 e oltre 31.000 59.500 Gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato. Il predetto Istituto entro novanta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti e' tenuto a versare alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore di tutte le monete prenotate. Al fine di rendere possibile la vendita diretta delle monete in questione, la Cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta custodia", i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvedera' a versare mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle monete vendute. Il presente decreto sara' inviato alla ragioneria centrale per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 settembre 1994 p. Il direttore generale: PAOLILLO