IL DIRETTORE GENERALE
                         DEGLI AFFARI CIVILI
                     E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48 CEE  relativa  ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Vista  la  domanda  di riconoscimento di Maria del Carmen Benavides
Delgado  presentata  ai  sensi  dell'art.  12  del   citato   decreto
legislativo;
  Vista  l'intesa  raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta
del 20 giugno 1994;
  Ritenuto  che  sussistono  tutti  i  requisiti  di  legge  per   il
riconoscimento;
  Rilevato  che  l'interessata e' in possesso di un diploma di laurea
italiana;
  Rilevato che l'interessata ha documentato con  un  certificato  del
collegio degli avvocati di Granada di aver svolto piu' di sei anni di
attivita'  come  abogado  (professione  corrispondente  a  quella  di
procuratore);
  Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6,  del  citato  decreto
legislativo n. 115 del 1992;
                              Decreta:
  Il  titolo  di  Maria  del  Carmen  Benavides  Delgado,  nata il 29
novembre  1959  a  Granada,  cittadina  spagnola,  de  licenciado  en
Derecho,  e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in
Italia all'albo degli avvocati.
  Il riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una  prova
attitudinale  eseguita  dal Consiglio nazionale forense, davanti alla
commissione  costituita  con  decreto   pubblicato   nel   Bollettino
ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994.
  La  prova  consistera' in un esame scritto ed orale da svolgersi in
lingua italiana.
  Per essere ammessa all'esame l'interessata presentera' al Consiglio
nazionale forense una domanda, allegando una  copia  autenticata  del
presente decreto di riconoscimento.
  La prova scritta consistera' nella redazione di un atto giudiziario
o  di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non piu' di tre
tra le seguenti materie a scelta della commissione:
   diritto civile;
   diritto del lavoro;
   diritto processuale civile;
   diritto amministrativo;
   diritto costituzionale;
   diritto commerciale;
   diritto penale;
   diritto processuale penale;
   diritto tributario;
   ordinamento forense e diritti e doveri dell'avvocato.
  Per   la  valutazione  di  ciascuna  prova  ogni  componente  della
commissione disporra' di dieci punti di merito. L'esame si intendera'
superato se il candidato avra' conseguito un punteggio non  inferiore
a trenta punti.
  Dell'avvenuto  superamento  dell'esame  la  commissione  rilascera'
immediata  certificazione  all'interessato  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo.
   Roma, 9 novembre 1994
                                       Il direttore generale: ROVELLO