IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1992, n. 255) recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario dell'area economica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1992, che ha autorizzato presso la facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Perugia il corso di diploma universitario in "economia e amministrazione delle imprese" (sede di Terni); Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 7 marzo 1994, che ha modificato la denominazione del corso di diploma universitario in "Economia e amministrazione aziendale" in quella di "Economia e amministrazione delle imprese"; Visto il piano di sviluppo 1991/1993 (decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991), che ha autorizzato l'istituzione presso l'Universita' di Perugia del corso di laurea in "Scienze economiche turistiche" (sede di Assisi); Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 27 ottobre 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1993, n. 18) recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 14 settembre 1994, con il quale si e' precisato che la denominazione del corso di laurea in scienze economiche turistiche e' stata modificata con la nuova tabella VIII in economia del turismo; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. I. La facolta' di economia e commercio muta la propria denominazione in facolta' di economia. Gli articoli dal 24 al 30 del titolo IV, relativi alla facolta' di economia e commercio, sono soppressi e sostituiti dai nuovi articoli dal 24 al 41, con conseguente scorrimento degli articoli successivi. Titolo IV FACOLTA' DI ECONOMIA Art. 24. - Alla facolta' di economia afferiscono i seguenti corsi di laurea e di diploma universitario: corso di laurea quadriennale in economia e commercio (sede di Perugia); corso di laurea quadriennale in economia del turismo (sede di Assisi); corso di diploma universitario triennale in economia e gestione dei servizi turistici (sede di Assisi); corso di diploma universitario triennale in statistica e informatica per la gestione delle imprese (sede di Perugia); corso di diploma universitario triennale in economia e amministrazione delle imprese (sede di Terni). I suddetti corsi sono regolamentati in via generale dalle norme contenute negli articoli dal 25 al 33 e in via specifica dagli articoli successivi riferiti ad ogni singolo corso di studio. NORME GENERALI Art. 25. - Sono titoli di ammissione ai corsi di studio di cui all'articolo precedente quelli previsti dalla normativa vigente. Possono essere altresi' ammessi studenti stranieri nei limiti stabiliti dalla struttura didattica competente sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente. Art. 26. - Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo' essere stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta' in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. In aggiunta ai posti di cui al comma precedente, possono essere ammessi altri studenti, fino ad un massimo di quaranta per corso di studio, in base a convenzioni stipulate con enti pubblici o privati. Qualora il numero degli aspiranti ai corsi sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso ai corsi di laurea e di diploma e' subordinato al superamento di una prova, per titoli ed esami, secondo modalita' e criteri pubblicati nel bando di concorso per l'iscrizione ai corsi. In tal caso gli studenti sono ammessi ai corsi in base alla posizione raggiunta nella graduatoria conseguente alla predetta prova. Art. 27. - Gli insegnamenti attivabili per i corsi di laurea previsti dal precedente art. 24 sono: a) quelli indicati nel successivo art. 60, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari; b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea riportati nei successivi articoli; c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese; d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facolta'. Allo scopo di assicurare il necessario coordinamento nello svolgimento delle attivita' didattiche, il consiglio di facolta' stabilisce annualmente un calendario dei periodi di svolgimento delle lezioni e degli esami. Gli insegnamenti vengono impartiti, di regola, separatamente nei corsi di laurea e di diploma. Nel caso in cui gli insegnamenti compaiano in piu' settori, gli organi didattici competenti potranno sceglierli da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facolta'. Art. 28. - Ai fini del conseguimento della laurea o del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario e dei corsi di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato dal regolamento didattico di facolta' secondo la norma stabilita dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di studio per il quale si chiede l'iscrizione. Dovranno in ogni caso essere riconosciute le prove di lingue straniere e di informatica. Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attivita' come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potra' superare le cento ore. Le strutture didattiche competenti determinano nel proprio regolamento i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti, anche ai fini del passaggio tra corsi di laurea e corsi di diploma, in conformita' alle direttive del consiglio di facolta'. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti, sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma elencati nelle tabelle contenute nei decreti ministeriali 31 luglio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1992, 27 ottobre 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1993, 21 ottobre 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1993, per quanto si riferisce al diploma in "statistica e informatica per la gestione delle imprese". Art. 29. - Il piano di studi del corso di laurea in "economia e commercio" comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti, ed altri insegnamenti equivalenti per un numero complessivo di ventitre annualita'. Il piano di studi del corso di laurea in "economia del turismo" comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di dieci insegnamenti annuali caratterizzanti indicati dal consiglio di corso di laurea, ed altri insegnamenti per un numero complessivo di ventitre annualita'. Il piano di studi di ciascun corso di diploma universitario dell'area economica comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra quelli caratterizzanti il diploma stesso ed altri insegnamenti per un numero complessivo di quindici annualita'. Il piano di studi del corso di diploma universitario in "statistica e informatica per la gestione delle imprese" comprende cinque insegnamenti fondamentali, l'equivalente di cinque insegnamenti annuali scelti tra quelli caratterizzanti il diploma stesso, altri insegnamenti per un numero complessivo di tredici annualita', e un laboratorio statistico-informatico. Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei comparti scientifico-disciplinari propri di ogni percorso di studio, anche in vista del loro ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento di altri insegnamenti dei corsi di laurea e di diploma universitario. Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attivera' i seguenti insegnamenti fondamentali scelti tra gli elenchi riportati all'art. 60: Corso di laurea in economia e commercio Microeconomia Macroeconomia Economia aziendale Metodologie e determinazioni quantitative di azienda Storia economica Istituzioni di diritto privato Istituzioni di diritto pubblico Statistica Matematica generale Matematica finanziaria Corso di laurea in economia del turismo Microeconomia Macroeconomia Storia economica del turismo Economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali Ragioneria generale ed applicata Istituzioni di diritto privato Diritto pubblico dell'economia Statistica Matematica generale Matematica finanziaria Corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici Microeconomia Ragioneria generale ed applicata Istituzioni di diritto privato Diritto pubblico dell'economia Statistica Matematica generale Corso di diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese Matematica generale Calcolo delle probabilita' Statistica Statistica (secondo corso) Sistemi di elaborazione dell'informazione Corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese Microeconomia Metodologie e determinazioni quantitative di azienda Istituzioni di diritto privato Istituzioni di diritto pubblico Statistica Matematica generale Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso. Fermo restando quanto disposto successivamente nella parte specifica, le lauree in "economia e commercio" e in "economia del turismo" si conseguono dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti equivalenti ad un numero di ventitre annualita', le prove di idoneita' richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 32), e l'esame di laurea. I diplomi universitari dell'area economica si conseguono dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti equivalenti ad un numero di quindici annualita', le prove di idoneita' richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 32), e il colloquio finale. Il diploma universitario in "statistica e informatica per la gestione delle imprese" si consegue dopo aver superato gli esami di profitto di cui al comma 4 del presente articolo, le prove di idoneita' richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 32), e il colloquio finale. Art. 30. - La struttura didattica competente puo' integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e di diploma, e gli indirizzi eventualmente attivati nell'ambito del corso di laurea in "economia e commercio" ai sensi del successivo art. 36 con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti. La struttura didattica competente garantisce che tra gli insegnamenti attivati nella facolta' ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e gli indirizzi eventualmente attivati, e predispone inoltre percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area prevedendo adeguate possibilita' di scelta per gli studenti. La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea con il regolamento di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, anche ricorrendo alla determinazione di un sistema di crediti didattici. La struttura didattica competente, nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, puo' assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per gli insegnamenti fondamentali la struttura didattica competente puo' indicare numericamente la successione dei corsi recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticita'. La struttura didattica competente puo' inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni. Art. 31. - Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica. La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali. A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame. Ferma restando la possibilita' di riconoscimento di crediti didattici, per ciascun corso di laurea possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali, e per ciascun corso di diploma universitario fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali, coordinando moduli didattici di durata piu' breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore. La struttura didattica competente puo' autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studio fino a sei insegnamenti che siano attivati in altre facolta' dell'Ateneo, o in altre universita', anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la struttura didattica competente dovra' altresi' determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 6 del decreto ministeriale 31 luglio 1992, nonche' degli altri vincoli dell'ordinamento. Art. 32. - Per il conseguimento della laurea in "economia e commercio" e dei diplomi universitari dell'area economica, lo studente dovra' anche superare una prova di idoneita' o di esame in una lingua straniera moderna tra quelle attivate nella facolta' ed una prova di idoneita' o di esame in conoscenze informatiche di base. Per il conseguimento della laurea in "economia del turismo" lo studente dovra' anche superare una prova di idoneita' o di esame in una lingua straniera moderna da scegliersi fra inglese, francese, tedesco e spagnolo ed una prova di idoneita' o di esame in conoscenze informatiche di base. Per il conseguimento del diploma universitario in "statistica e informatica per la gestione delle imprese", la struttura didattica competente potra' stabilire che lo studente debba anche superare una prova di idoneita' o di esame in una lingua straniera moderna tra quelle attivate nella facolta', nonche' i laboratori eventualmente prescritti. Le strutture didattiche competenti possono stabilire che sia superata una prova di idoneita' o di esame in una seconda lingua straniera moderna. Le prove di esame stabilite a norma del presente articolo si aggiungono a quelle previste dall'art. 29. Le prove di idoneita' possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati. Art. 33. - Le propedeuticita' tra le prove di esame dei vari corsi di studi sono stabilite dalle strutture didattiche competenti, in base a direttive impartite dal consiglio di facolta', e pubblicate nel manifesto degli studi. La struttura didattica competente stabilisce inoltre le modalita' degli esami di profitto e delle prove di idoneita'. Per quanto si riferisce al diploma universitario in "statistica e informatica per la gestione delle imprese", essa definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico-informatico e le modalita' di accertamento delle competenze in esso acquisite. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento scelto dallo studente d'intesa col relatore, secondo le modalita' stabilite dalla struttura didattica competente. Il colloquio finale per il conseguimento dei diplomi universitari dell'area economica consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage. Per quanto si riferisce al diploma universitario in "statistica e informatica per la gestione delle imprese", il colloquio finale consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso, di un tipico problema professionale oppure in un rapporto che documenti l'attivita' svolta nell'ambito del laboratorio, o l'esperienza di tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale stage. Corso di laurea in economia e commercio Art. 34. - Il corso di laurea in "economia e commercio" e' disciplinato, oltre che dagli articoli dal 34 al 36, dalle norme generali nelle parti di competenza. Art. 35. - E' costituito il consiglio di corso di laurea in "economia e commercio", le cui attribuzioni sono stabilite dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. Art. 36. - Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in "economia e commercio" i seguenti: Area economica: Economia agraria Economia industriale Economia internazionale Geografia economica Politica economica Scienza delle finanze Area aziendale: Marketing Merceologia Organizzazione aziendale Revisione aziendale Tecnica bancaria Tecnica industriale e commerciale Area giuridica: Diritto commerciale Diritto del lavoro Diritto fallimentare Diritto pubblico dell'economia Diritto tributario Legislazione bancaria Area matematico-statistica: Matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali) Statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali) Statistica economica Il presente elenco potra' essere integrato dalla struttura didattica competente ai sensi del primo comma dell'articolo 30. Il piano di studi per il conseguimento della laurea in "economia e commercio", nel complesso degli esami fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica. Il diploma di laurea in "economia e commercio" si consegue dopo aver superato gli esami di profitto relativi ai dieci insegnamenti fondamentali elencati all'art. 29, gli esami di profitto per l'equivalente di otto annualita' negli insegnamenti caratterizzanti indicati dal consiglio di corso per ogni percorso didattico, tra quelli elencati nell'art. 36, e gli esami di profitto per l'equivalente di cinque annualita' negli insegnamenti indicati come "altri" nell'art. 40, nonche' i laboratori e le prove di idoneita' o di esame previste nel secondo comma dell'art. 32. Nell'ambito del corso di laurea in "economia e commercio" la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, puo' deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti ai corsi di laurea previsti dall'art. 1 della tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, con le denominazioni per essi previste. Cio' se tali corsi di laurea non sono gia' attivati nella facolta'. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea dando attuazione a quanto previsto dall'art. 30 per tutto cio' che concerne il corso di laurea recante la medesima denominazione. Dell'indirizzo seguito sara' data menzione nel diploma di laurea. Corso di laurea in economia del turismo (sede di Assisi) Art. 37. - Il corso di laurea in "economia del turismo" e' disciplinato, oltre che dagli articoli dal 37 al 41 dalle norme generali nelle parti di competenza. E' fatto riferimento anche all'articolato concernente il corso di diploma universitario in "economia e gestione dei servizi turistici", al fine di assicurare un'impostazione omogenea alle iniziative didattiche e di ricerca della facolta' nel settore del turismo. Art. 38. - Il corso di laurea in "economia del turismo", istituito con sede in Assisi, si prefigge di formare esperti per la carriera direttiva degli organismi pubblici e privati che operano nel turismo, nonche' formatori specializzati nelle problematiche del settore e figure professionali in grado di favorire l'evoluzione del sistema turistico verso piu' avanzati modelli di gestione e piu' elevati livelli di efficienza economica e sociale. Il corso di laurea in "economia del turismo" e' realizzato con il concorso finanziario ed organizzativo del Centro di studi sul turismo e la promozione turistica di Assisi, in base ad una convenzione stipulata con il medesimo Centro del quale sono utilizzate, per quanto possibile, le risorse umane, didattiche e logistiche. Allo scopo di assicurare una impostazione omogenea alle iniziative didattiche e di ricerca nel settore del turismo e tenuto conto delle finalita' del corso di laurea e di diploma, gli insegnamenti del corso di laurea in "economia del turismo" e quelli del corso di diploma in "economia e gestione dei servizi turistici" possono essere impartiti congiuntamente. Il numero degli iscritti al corso di laurea e' stabilito congiuntamente a quello del corso di diploma. In aggiunta a tali posti possono essere ammessi altri studenti, secondo quanto previsto dall'art. 26, secondo comma, in base a convenzione stipulata con la regione Umbria. Art. 39. - E' costituito il consiglio di corso di laurea in "economia del turismo", le cui attribuzioni sono stabilite dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. Art. 40. - Oltre alle discipline fondamentali di cui all'art. 29, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in "economia del turismo": Area economica: Economia dell'ambiente Economia dei beni culturali Economia del turismo Economia dei trasporti Geografia del turismo Politica economica Area aziendale: Analisi e contabilita' dei costi (inserito a norma dell'art. 30, comma 1) Economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto Economia e direzione delle imprese turistico-ricettive Gestione finanziaria e valutaria Marketing del turismo Metodologie e determinazioni quantitative di azienda Organizzazione e gestione dei sistemi informativi aziendali Organizzazione delle aziende turistiche Area giuridica: Diritto commerciale Diritto dei trasporti Diritto della Comunita' europea Legislazione del turismo Diritto del lavoro (inserito a norma dell'art. 30, comma 1) Area matematico-statistica: Elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie Informatica generale Statistica del turismo Gestione informatica dei dati aziendali (inserito a norma dell'art. 30, comma 1) Altre aree: Sociologia del turismo Sono altri insegnamenti del corso di laurea in "economia del turismo": Economia del benessere Economia delle grandi aree geografiche Politica economica dell'ambiente Programmazione economica Analisi costi-benefici Economia delle attivita' terziarie Economia del territorio Pianificazione economica territoriale Programmazione dello sviluppo ed assetto turistico del territorio Politica dell'ambiente Programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche Scienza delle finanze Finanza aziendale Organizzazione delle imprese di trasporto Merceologia dei prodotti alimentari Tecnologia dei cicli produttivi Istituzioni di diritto pubblico Diritto privato dell'economia Legislazione bancaria Contabilita' degli enti pubblici Diritto amministrativo Informatica generale Economia e tecnica della pubblicita' Diritto tributario Revisione aziendale Finanziamenti di aziende Economia agraria dell'ambiente Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie Diritto delle assicurazioni Il piano di studi per il conseguimento della laurea in "economia del turismo" deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno sei insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica. Individuati, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio, nonche' i percorsi didattici da attivare, anche in relazione alla struttura del parallelo corso di diploma in "economia e gestione dei servizi turistici", il consiglio del corso di laurea stabilisce le modalita' di svolgimento della didattica, il ruolo, la valenza e la distribuzione dei laboratori e le eventuali denominazioni aggiuntive da assegnare agli insegnamenti non fondamentali ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992. Art. 41. - Il diploma di laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto relativi ai dieci insegnamenti fondamentali elencati all'art. 29, gli esami di profitto per l'equivalente di dieci annualita' negli insegnamenti caratterizzanti indicati dal consiglio di corso per ogni percorso didattico, tra quelli elencati nell'art. 40, e gli esami di profitto per l'equivalente di tre annualita' negli insegnamenti indicati come "altri" nell'art. 40, nonche' i laboratori e le prove di idoneita' o di esame previste nel secondo comma dell'art. 32. Art. II. All'art. 37 del titolo IV, relativo al corso di diploma universitario in "economia e gestione dei servizi turistici" (sede di Assisi), viene eliminato il punto a), comprendente l'elencazione degli insegnamenti fondamentali e viene sostituito dal seguente punto: a) gli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 29 (norme generali). Art. III. Il terzo comma dell'art. 44 del titolo IV, relativo al corso di diploma universitario in "statistica e informatica per la gestione delle imprese", viene modificato sostituendo il periodo: "Sono insegnamenti fondamentali: Matematica generale Calcolo delle probabilita' Statistica Statistica (secondo corso) Sistemi di elaborazione dell'informazione", con il seguente: "Sono insegnamenti fondamentali quelli indicati al precedente art. 29 (norme generali)". L'ultimo comma dell'art. 48 del titolo IV, contenente l'elenco delle discipline attivabili nel corso di diploma universitario in "statistica e informatica per la gestione delle imprese", viene soppresso e sostituito dal seguente: "sono discipline attivabili nel corso di diploma universitario in "statistica e informatica per la gestione delle imprese" quelle indicate nell'elenco di cui all'art. 60". Art. IV. Dopo l'art. 48 del titolo IV vengono inseriti i nuovi articoli dal 49 al 58, relativi al corso di diploma universitario in "economia e amministrazione delle imprese" (sede di Terni); vengono altresi' inseriti gli articoli 59 e 60 contenenti norme relative ai corsi attivabili presso la facolta' di economia. Corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese (sede di Terni) Art. 49. - Nella facolta' di economia dell'Universita' degli studi di Perugia e' istituito con sede in Terni il diploma universitario di durata triennale in "economia e amministrazione delle imprese". Il corso di studi e' orientato soprattutto alla formazione di figure professionali intermedie che provvedano alla gestione dei rapporti fra le diverse aree funzionali di impresa. Alla realizzazione del diploma, oltre alla facolta' di economia, concorrono organismi pubblici e privati le cui finalita' risultino convergenti con l'attivita' didattica e di ricerca propria del corso di diploma stesso. Art. 50. - Sono titoli di ammissione al corso quelli previsti dalle vigenti leggi. Art. 51. - Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma sono: a) quelli elencati nell'elenco di cui al successivo art. 59, e riferiti alle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica; b) gli insegnamenti caratterizzanti di cui al successivo art. 58; c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese; d) insegnamenti di settori disciplinari diversi di quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto. Gli insegnamenti che compaiono in piu' settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche della facolta'. Art. 52. - Ai fini del conseguimento del diploma, sono riconosciuti gli insegnamenti di corsi di diploma e di corsi di laurea seguiti con esito positivo in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990 a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica. Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma il riconoscimento di altre attivita' come equivalente alle esercitazioni pratiche non potra' superare le cento ore. Art. 53. - Il piano di studi del corso di diploma universitario in "economia e amministrazione delle imprese" comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti fra i caratterizzanti del corso di diploma stesso, e altri insegnamenti equivalenti ad un numero di tre annualita', fino ad un totale di quindici annualita'. Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del loro ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti dei corsi di laurea e di diploma universitario. Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attivera' i seguenti insegnamenti fondamentali, come riportato nell'art. 29: Microeconomia Metodologie e determinazioni quantitative di azienda Istituzioni di diritto privato Istituzioni di diritto pubblico Statistica Matematica generale Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nel primo anno di corso. Il diploma universitario in "economia e amministrazione delle imprese" si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di quindici annualita', le prove di idoneita' richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi dell'art. 56), e il colloquio finale. Art. 54. - La struttura didattica competente garantisce che tra gli insegnamenti attivita' nella facolta' ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma e predispone inoltre percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area prevedendo adeguate possibilita' di scelta per gli studenti. La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri di formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, anche ricorrendo alla determinazione di un sistema di crediti didattici. La struttura didattica competente, nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, puo' assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per gli insegnamenti fondamentali la struttura didattica competente puo' indicare numericamente la successione dei corsi recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticita'. La struttura didattica competente puo' inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni. Art. 55. - Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica. La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali. A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame. Ferma restando la possibilita' di riconoscimento di crediti didattici, per il corso di diploma possono essere svolti fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali, coordinando moduli didattici di durata piu' breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore. Nell'ambito del corso di diploma, la struttura didattica competente deve riservare ad essi non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti. La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma, puo' organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso aziende, enti o altri organismi per stage della durata da tre a sei mesi. La struttura didattica competente puo' autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studio fino a quattro insegnamenti attivati in altre facolta' dell'Ateneo o in altre universita' anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la struttura didattica competente dovra' altresi' determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 6 del decreto ministeriale 31 luglio 1992, nonche' degli altri vincoli dell'ordinamento. Art. 56. - Per il conseguimento del diploma universitario in "economia e amministrazione delle imprese" lo studente dovra' anche superare una prova di idoneita' o di esame in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneita' o di esame in informatica. La struttura didattica competente puo' stabilire che sia superata una prova di idoneita' o di esame in una seconda lingua straniera moderna. Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su piu' corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente puo' sostituire le prove di idoneita' con esami di profitto che si aggiungono a quelli previsti dall'art. 53. Le prove di idoneita' possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati. Art. 57. - La struttura didattica competente stabilisce le modalita' degli esami di profitto e delle prove di idoneita'. Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario in "economia e amministrazione delle imprese" consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage. Art. 58. - Sono insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma in "economia e amministrazione delle imprese" i seguenti: Area economica: Economia applicata Geografia economica Scienza delle finanze Storia economica Area aziendale: Analisi e contabilita' dei costi Finanza aziendale Gestione informatica dei dati aziendali Marketing Organizzazione aziendale Programmazione e controllo Revisione aziendale Tecnica bancaria Tecnica industriale e commerciale Teconologia dei cicli produttivi Area giuridica: Diritto commerciale Diritto del lavoro e della previdenza sociale Diritto del mercato finanziario Diritto fallimentare Diritto tributario Area matematico-statistica: Statistica aziendale Matematica finanziaria La struttura didattica competente puo' avvalersi, per integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti, di quanto disposto dal primo comma dell'art. 30. Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in "economia e amministrazione delle imprese", nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica. Art. 59. - A tutti i fini previsti dal presente ordinamento didattico, gli elenchi degli insegnamenti di cui al successivo articolo saranno sostituiti dai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990. Disposizioni transitorie - Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e statistica attivabili nella facolta' di economia. Art. 60. - Fino all'entrata in vigore dell'ordinamento degli insegnamenti per settori scientifico-disciplinari previsto dall'art. 14 della legge n. 341/1990, le discipline attivabili nella facolta' di economia sono: quelle contenute nell'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 per quanto si riferisce ai corsi di laurea; quelle contenute nell'art. 18 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 per quanto si riferisce ai corsi di diploma universitario dell'area economica; quelle contenute nell'art. 24 del decreto ministeriale 21 ottobre 1992 per quanto si riferisce al corso di diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese. Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Perugia, 21 ottobre 1994 Il rettore: DOZZA