IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica 31 luglio 1992 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  del  29  ottobre  1992,  n.  255)  recante   modificazioni
all'ordinamento  didattico  universitario  relativamente  ai corsi di
diploma universitario dell'area economica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31  gennaio  1992,
che  ha  autorizzato  presso  la  facolta'  di  economia  e commercio
dell'Universita' di Perugia il  corso  di  diploma  universitario  in
"economia e amministrazione delle imprese" (sede di Terni);
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 7 marzo  1994,  che  ha  modificato  la
denominazione  del  corso  di  diploma  universitario  in "Economia e
amministrazione aziendale" in quella di "Economia  e  amministrazione
delle imprese";
  Visto  il piano di sviluppo 1991/1993 (decreto del Presidente della
Repubblica 28 ottobre 1991), che ha autorizzato l'istituzione  presso
l'Universita'  di  Perugia del corso di laurea in "Scienze economiche
turistiche" (sede di Assisi);
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e tecnologica 27 ottobre 1992 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  del  23  gennaio  1993,  n.  18)   recante   modificazioni
all'ordinamento  didattico  universitario  relativamente  ai corsi di
studio dell'area economica;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
del  14  settembre  1994,  con  il  quale  si  e'  precisato  che  la
denominazione del corso di laurea in scienze economiche turistiche e'
stata modificata con la nuova tabella VIII in economia del turismo;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Perugia, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. I.
  La  facolta'  di economia e commercio muta la propria denominazione
in facolta' di economia.
  Gli  articoli dal 24 al 30 del titolo IV, relativi alla facolta' di
economia e commercio, sono soppressi e sostituiti dai nuovi  articoli
dal 24 al 41, con conseguente scorrimento degli articoli successivi.
                              Titolo IV
                        FACOLTA' DI ECONOMIA
  Art.  24.  - Alla facolta' di economia afferiscono i seguenti corsi
di laurea e di diploma universitario:
   corso di laurea quadriennale in  economia  e  commercio  (sede  di
Perugia);
   corso  di  laurea  quadriennale  in  economia del turismo (sede di
Assisi);
   corso di diploma universitario triennale in  economia  e  gestione
dei servizi turistici (sede di Assisi);
   corso   di   diploma   universitario  triennale  in  statistica  e
informatica per la gestione delle imprese (sede di Perugia);
   corso  di  diploma   universitario   triennale   in   economia   e
amministrazione delle imprese (sede di Terni).
  I  suddetti  corsi  sono  regolamentati in via generale dalle norme
contenute negli articoli dal 25  al  33  e  in  via  specifica  dagli
articoli successivi riferiti ad ogni singolo corso di studio.
                           NORME GENERALI
  Art.  25.  -  Sono  titoli  di ammissione ai corsi di studio di cui
all'articolo precedente quelli previsti dalla normativa vigente.
  Possono essere  altresi'  ammessi  studenti  stranieri  nei  limiti
stabiliti  dalla  struttura didattica competente sulla base di quanto
disposto dalla normativa vigente.
  Art. 26. - Il numero degli iscritti a ciascun anno  di  corso  puo'
essere  stabilito  annualmente dal senato accademico, su proposta del
consiglio di  facolta'  in  base  alle  strutture  disponibili,  alle
esigenze  del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati
dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica   e
tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.
  In  aggiunta  ai  posti  di cui al comma precedente, possono essere
ammessi altri studenti, fino ad un massimo di quaranta per  corso  di
studio, in base a convenzioni stipulate con enti pubblici o privati.
  Qualora  il  numero degli aspiranti ai corsi sia superiore a quello
dei posti disponibili, l'accesso ai corsi di laurea e di  diploma  e'
subordinato al superamento di una prova, per titoli ed esami, secondo
modalita' e criteri pubblicati nel bando di concorso per l'iscrizione
ai corsi. In tal caso gli studenti sono ammessi ai corsi in base alla
posizione  raggiunta  nella  graduatoria  conseguente  alla  predetta
prova.
  Art. 27. - Gli  insegnamenti  attivabili  per  i  corsi  di  laurea
previsti dal precedente art. 24 sono:
    a)  quelli  indicati  nel  successivo  art.  60, articolati nelle
quattro aree economica, aziendale, giuridica e  matematico-statistica
e nei relativi settori scientifico-disciplinari;
    b)  gli  insegnamenti  caratterizzanti  i singoli corsi di laurea
riportati nei successivi articoli;
    c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua  inglese,  lingua
francese,  lingua  spagnola,  lingua  tedesca,  lingua  russa, lingua
portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;
    d) insegnamenti di settori  scientifico-disciplinari  diversi  da
quelli  di  cui  ai  commi precedenti, fino ad un massimo di otto per
ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facolta'.
  Allo   scopo   di  assicurare  il  necessario  coordinamento  nello
svolgimento delle attivita'  didattiche,  il  consiglio  di  facolta'
stabilisce annualmente un calendario dei periodi di svolgimento delle
lezioni e degli esami.
  Gli  insegnamenti  vengono  impartiti, di regola, separatamente nei
corsi di laurea e di diploma.
  Nel caso in cui gli insegnamenti compaiano  in  piu'  settori,  gli
organi  didattici  competenti potranno sceglierli da uno qualsiasi di
essi,  in  relazione  alle  esigenze   didattico-scientifiche   della
facolta'.
  Art.  28.  -  Ai  fini del conseguimento della laurea o del diploma
universitario sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma
universitario e dei corsi di laurea seguiti con  esito  positivo,  in
relazione al sistema di crediti didattici determinato dal regolamento
didattico  di facolta' secondo la norma stabilita dall'art. 11, comma
2, della legge n.  341/1990, a condizione che essi siano compatibili,
anche per  i  contenuti,  con  il  piano  di  studi  approvato  dalla
competente struttura didattica per il corso di studio per il quale si
chiede l'iscrizione.
  Dovranno  in  ogni  caso  essere  riconosciute  le  prove di lingue
straniere e di informatica.
  Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di  diploma,  il
riconoscimento di altre attivita' come equivalenti alle esercitazioni
pratiche  non  potra'  superare le cento ore. Le strutture didattiche
competenti determinano nel  proprio  regolamento  i  criteri  per  il
riconoscimento  degli  insegnamenti,  anche ai fini del passaggio tra
corsi di laurea e corsi di diploma, in conformita' alle direttive del
consiglio di facolta'.
  Ai fini del riconoscimento di cui  ai  commi  precedenti,  sono  da
considerarsi  affini  i  corsi  di laurea e di diploma elencati nelle
tabelle contenute nei decreti ministeriali 31 luglio 1992  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  29  ottobre  1992,  27  ottobre 1992
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1993,  21  ottobre
1992  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 30 gennaio 1993, per
quanto si riferisce al diploma in "statistica e  informatica  per  la
gestione delle imprese".
  Art.  29.  -  Il  piano di studi del corso di laurea in "economia e
commercio" comprende dieci insegnamenti  fondamentali,  l'equivalente
di  otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti, ed altri
insegnamenti  equivalenti  per  un  numero  complessivo  di  ventitre
annualita'.
  Il  piano  di  studi  del corso di laurea in "economia del turismo"
comprende dieci insegnamenti  fondamentali,  l'equivalente  di  dieci
insegnamenti  annuali caratterizzanti indicati dal consiglio di corso
di laurea,  ed  altri  insegnamenti  per  un  numero  complessivo  di
ventitre annualita'.
  Il  piano  di  studi  di  ciascun  corso  di  diploma universitario
dell'area  economica   comprende   sei   insegnamenti   fondamentali,
l'equivalente   di   sei   insegnamenti  annuali  scelti  tra  quelli
caratterizzanti il diploma stesso ed altri insegnamenti per un numero
complessivo di quindici annualita'.
  Il piano di studi del corso di diploma universitario in "statistica
e  informatica  per  la  gestione  delle  imprese"  comprende  cinque
insegnamenti   fondamentali,  l'equivalente  di  cinque  insegnamenti
annuali scelti tra quelli caratterizzanti il  diploma  stesso,  altri
insegnamenti  per  un  numero complessivo di tredici annualita', e un
laboratorio statistico-informatico.
  Gli insegnamenti fondamentali  devono  rispondere  all'esigenza  di
fornire  agli studenti i principi e i contenuti basilari dei comparti
scientifico-disciplinari propri di ogni percorso di studio, anche  in
vista del loro ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento
di altri insegnamenti dei corsi di laurea e di diploma universitario.
  Nel  rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente,
la struttura didattica competente attivera' i  seguenti  insegnamenti
fondamentali scelti tra gli elenchi riportati all'art. 60:
               Corso di laurea in economia e commercio
  Microeconomia
  Macroeconomia
  Economia aziendale
  Metodologie e determinazioni quantitative di azienda
  Storia economica
  Istituzioni di diritto privato
  Istituzioni di diritto pubblico
  Statistica
  Matematica generale
  Matematica finanziaria
               Corso di laurea in economia del turismo
  Microeconomia
  Macroeconomia
  Storia economica del turismo
  Economia  dei  gruppi,  delle  concentrazioni  e delle cooperazioni
aziendali
  Ragioneria generale ed applicata
  Istituzioni di diritto privato
  Diritto pubblico dell'economia
  Statistica
  Matematica generale
  Matematica finanziaria
                   Corso di diploma universitario
            in economia e gestione dei servizi turistici
  Microeconomia
  Ragioneria generale ed applicata
  Istituzioni di diritto privato
  Diritto pubblico dell'economia
  Statistica
  Matematica generale
            Corso di diploma universitario in statistica
             e informatica per la gestione delle imprese
  Matematica generale
  Calcolo delle probabilita'
  Statistica
  Statistica (secondo corso)
  Sistemi di elaborazione dell'informazione
                    Corso di diploma universitario
             in economia e amministrazione delle imprese
  Microeconomia
  Metodologie e determinazioni quantitative di azienda
  Istituzioni di diritto privato
  Istituzioni di diritto pubblico
  Statistica
  Matematica generale
  Gli  insegnamenti  fondamentali sono annuali e sono svolti di norma
nei primi due anni di corso.
  Fermo  restando  quanto  disposto   successivamente   nella   parte
specifica,  le  lauree  in  "economia e commercio" e in "economia del
turismo" si conseguono dopo aver superato gli esami di  profitto  per
gli  insegnamenti equivalenti ad un numero di ventitre annualita', le
prove di idoneita'  richieste  (o  gli  esami  che  eventualmente  le
sostituiscono ai sensi del successivo art. 32), e l'esame di laurea.
  I  diplomi universitari dell'area economica si conseguono dopo aver
superato gli esami di profitto per gli insegnamenti equivalenti ad un
numero di quindici annualita', le prove di idoneita' richieste (o gli
esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art.
32), e il colloquio finale.
  Il diploma  universitario  in  "statistica  e  informatica  per  la
gestione  delle  imprese" si consegue dopo aver superato gli esami di
profitto di cui al  comma  4  del  presente  articolo,  le  prove  di
idoneita'  richieste  (o gli esami che eventualmente le sostituiscono
ai sensi del successivo art. 32), e il colloquio finale.
  Art.  30.  -  La  struttura  didattica  competente  puo'  integrare
l'elenco  degli  insegnamenti  caratterizzanti i corsi di laurea e di
diploma, e gli indirizzi eventualmente attivati nell'ambito del corso
di laurea in "economia e commercio" ai sensi del successivo  art.  36
con  altri  quattro  insegnamenti  a sua scelta, che sono considerati
caratterizzanti a tutti gli effetti.
  La  struttura  didattica  competente   garantisce   che   tra   gli
insegnamenti  attivati  nella  facolta'  ve  ne  siano  almeno dodici
compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti  i  corsi  di
laurea  e  gli indirizzi eventualmente attivati, e predispone inoltre
percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione  degli
insegnamenti  per area prevedendo adeguate possibilita' di scelta per
gli studenti.
  La struttura didattica competente, nel  rispetto  dell'ordinamento,
individua  i  criteri  per  la formazione dei piani di studio e degli
eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso  di  laurea  con  il
regolamento  di  cui  all'art.  11  della  legge  n.  341/1990, anche
ricorrendo alla determinazione di un sistema di crediti didattici.
  La struttura didattica competente, nell'ambito del  regolamento  di
cui  all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, puo' assegnare ai
corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive
che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel  caso
in   cui  essi  vengano  ripetuti  con  contenuti  diversi.  Per  gli
insegnamenti fondamentali  la  struttura  didattica  competente  puo'
indicare  numericamente  la  successione  dei corsi recanti la stessa
denominazione secondo l'ordine di propedeuticita'.
  La struttura didattica competente puo' inoltre stabilire che alcuni
insegnamenti siano impartiti con l'ausilio  di  laboratori,  attivati
anche mediante convenzioni.
  Art.  31.  - Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta
ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque
ore di didattica.
  La   struttura   didattica   competente   stabilisce   quali  degli
insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali  e  quali
con corsi semestrali.
  A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale
e  due  corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere
articolato in due corsi  semestrali,  anche  con  distinte  prove  di
esame.
  Ferma   restando  la  possibilita'  di  riconoscimento  di  crediti
didattici, per ciascun corso di laurea possono essere svolti  fino  a
quattro corsi annuali o otto corsi semestrali, e per ciascun corso di
diploma   universitario   fino  a  tre  corsi  annuali  o  sei  corsi
semestrali, coordinando moduli didattici di durata piu' breve, svolti
anche da docenti diversi, per un numero  complessivamente  uguale  di
ore.
  La  struttura  didattica competente puo' autorizzare lo studente ad
inserire nel proprio piano di studio  fino  a  sei  insegnamenti  che
siano attivati in altre facolta' dell'Ateneo, o in altre universita',
anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati
nell'ambito  di  accordi  interuniversitari. In tal caso la struttura
didattica competente  dovra'  altresi'  determinare  la  categoria  e
l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto
dell'art.  6  del  decreto ministeriale 31 luglio 1992, nonche' degli
altri vincoli dell'ordinamento.
  Art. 32. -  Per  il  conseguimento  della  laurea  in  "economia  e
commercio"   e  dei  diplomi  universitari  dell'area  economica,  lo
studente dovra' anche superare una prova di idoneita' o di  esame  in
una  lingua  straniera  moderna tra quelle attivate nella facolta' ed
una prova di idoneita' o di esame in conoscenze informatiche di base.
  Per il conseguimento della laurea  in  "economia  del  turismo"  lo
studente  dovra'  anche superare una prova di idoneita' o di esame in
una lingua straniera moderna da  scegliersi  fra  inglese,  francese,
tedesco e spagnolo ed una prova di idoneita' o di esame in conoscenze
informatiche di base.
  Per  il  conseguimento  del  diploma universitario in "statistica e
informatica per la gestione delle imprese",  la  struttura  didattica
competente  potra' stabilire che lo studente debba anche superare una
prova di idoneita' o di esame in una  lingua  straniera  moderna  tra
quelle  attivate  nella  facolta', nonche' i laboratori eventualmente
prescritti.
  Le  strutture  didattiche  competenti  possono  stabilire  che  sia
superata  una  prova  di  idoneita'  o di esame in una seconda lingua
straniera moderna.
  Le prove di esame  stabilite  a  norma  del  presente  articolo  si
aggiungono a quelle previste dall'art. 29.
  Le  prove  di  idoneita'  possono  essere  sostenute anche senza la
frequenza ai corsi eventualmente attivati.
  Art. 33. - Le propedeuticita' tra le prove di esame dei vari  corsi
di  studi  sono  stabilite  dalle strutture didattiche competenti, in
base a direttive impartite dal consiglio di  facolta',  e  pubblicate
nel manifesto degli studi.
  La  struttura  didattica competente stabilisce inoltre le modalita'
degli esami di profitto e delle prove di  idoneita'.  Per  quanto  si
riferisce  al  diploma universitario in "statistica e informatica per
la gestione delle imprese", essa definisce l'organizzazione didattica
del laboratorio statistico-informatico e le modalita' di accertamento
delle competenze in esso acquisite.
  L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su
un  argomento scelto dallo studente d'intesa col relatore, secondo le
modalita' stabilite dalla struttura didattica competente.
  Il colloquio finale per il conseguimento dei  diplomi  universitari
dell'area   economica  consiste  nella  discussione  orale,  con  gli
opportuni  riferimenti  alle  discipline  del  corso,  di  un  tipico
problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata
nell'eventuale stage.
  Per  quanto  si riferisce al diploma universitario in "statistica e
informatica per la  gestione  delle  imprese",  il  colloquio  finale
consiste  in  una  discussione,  con  gli  opportuni riferimenti alle
discipline del corso, di un tipico problema professionale  oppure  in
un   rapporto   che  documenti  l'attivita'  svolta  nell'ambito  del
laboratorio, o l'esperienza di  tirocinio  o  di  ricerca  applicata,
maturata nell'eventuale stage.
               Corso di laurea in economia e commercio
  Art.  34.  -  Il  corso  di  laurea  in  "economia  e commercio" e'
disciplinato, oltre che dagli articoli dal  34  al  36,  dalle  norme
generali nelle parti di competenza.
  Art.  35.  -  E'  costituito  il  consiglio  di  corso di laurea in
"economia e commercio", le cui attribuzioni sono stabilite  dall'art.
94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
  Art. 36. - Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in
"economia e commercio" i seguenti:
  Area economica:
   Economia agraria
   Economia industriale
   Economia internazionale
   Geografia economica
   Politica economica
   Scienza delle finanze
  Area aziendale:
   Marketing
   Merceologia
   Organizzazione aziendale
   Revisione aziendale
   Tecnica bancaria
   Tecnica industriale e commerciale
  Area giuridica:
   Diritto commerciale
   Diritto del lavoro
   Diritto fallimentare
   Diritto pubblico dell'economia
   Diritto tributario
   Legislazione bancaria
  Area matematico-statistica:
   Matematica   finanziaria   (secondo   corso   se  presente  tra  i
fondamentali)
   Statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali)
   Statistica economica
  Il   presente   elenco  potra'  essere  integrato  dalla  struttura
didattica competente ai sensi del primo comma dell'articolo 30.
  Il piano di studi per il conseguimento della laurea in "economia  e
commercio",  nel  complesso degli esami fondamentali, caratterizzanti
ed altri,  deve  comprendere  almeno  cinque  insegnamenti  dell'area
economica,  almeno  cinque  insegnamenti  dell'area aziendale, almeno
quattro   insegnamenti   dell'area   giuridica   e   almeno   quattro
insegnamenti dell'area matematico-statistica.
  Il  diploma  di  laurea  in "economia e commercio" si consegue dopo
aver superato gli esami di profitto relativi  ai  dieci  insegnamenti
fondamentali   elencati  all'art.  29,  gli  esami  di  profitto  per
l'equivalente di otto annualita' negli  insegnamenti  caratterizzanti
indicati  dal  consiglio  di  corso  per ogni percorso didattico, tra
quelli  elencati  nell'art.  36,  e  gli  esami   di   profitto   per
l'equivalente  di  cinque annualita' negli insegnamenti indicati come
"altri" nell'art. 40, nonche' i laboratori e le prove di idoneita'  o
di esame previste nel secondo comma dell'art. 32.
  Nell'ambito  del  corso  di  laurea  in  "economia  e commercio" la
struttura didattica competente, qualora siano disponibili le  risorse
necessarie, puo' deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti
ai  corsi  di  laurea  previsti  dall'art.  1  della tabella VIII del
decreto ministeriale 27 ottobre 1992, con le denominazioni  per  essi
previste.  Cio'  se tali corsi di laurea non sono gia' attivati nella
facolta'. I piani di studio  dovranno  in  tal  caso  uniformarsi  ai
requisiti  stabiliti  per  i  corrispondenti  corsi  di  laurea dando
attuazione a quanto previsto dall'art. 30 per tutto cio' che concerne
il corso di laurea recante la medesima denominazione.  Dell'indirizzo
seguito sara' data menzione nel diploma di laurea.
               Corso di laurea in economia del turismo
                          (sede di Assisi)
  Art.  37.  -  Il  corso  di  laurea  in  "economia  del turismo" e'
disciplinato, oltre che dagli articoli  dal  37  al  41  dalle  norme
generali  nelle  parti  di  competenza.  E'  fatto  riferimento anche
all'articolato concernente  il  corso  di  diploma  universitario  in
"economia  e  gestione  dei servizi turistici", al fine di assicurare
un'impostazione omogenea alle  iniziative  didattiche  e  di  ricerca
della facolta' nel settore del turismo.
  Art.  38. - Il corso di laurea in "economia del turismo", istituito
con sede in Assisi, si prefigge di formare esperti  per  la  carriera
direttiva degli organismi pubblici e privati che operano nel turismo,
nonche'  formatori  specializzati  nelle  problematiche del settore e
figure professionali in grado di favorire  l'evoluzione  del  sistema
turistico  verso  piu'  avanzati  modelli  di gestione e piu' elevati
livelli di efficienza economica e sociale.
  Il corso di laurea in "economia del turismo" e' realizzato  con  il
concorso finanziario ed organizzativo del Centro di studi sul turismo
e  la  promozione  turistica  di  Assisi,  in base ad una convenzione
stipulata con il medesimo  Centro  del  quale  sono  utilizzate,  per
quanto possibile, le risorse umane, didattiche e logistiche.
  Allo  scopo di assicurare una impostazione omogenea alle iniziative
didattiche e di ricerca nel settore del turismo e tenuto conto  delle
finalita'  del  corso  di  laurea  e di diploma, gli insegnamenti del
corso di laurea in "economia del  turismo"  e  quelli  del  corso  di
diploma in "economia e gestione dei servizi turistici" possono essere
impartiti congiuntamente.
  Il   numero   degli  iscritti  al  corso  di  laurea  e'  stabilito
congiuntamente a quello del corso di  diploma.  In  aggiunta  a  tali
posti  possono essere ammessi altri studenti, secondo quanto previsto
dall'art. 26, secondo comma, in base a convenzione stipulata  con  la
regione Umbria.
  Art.  39.  -  E'  costituito  il  consiglio  di  corso di laurea in
"economia del turismo", le cui attribuzioni sono stabilite  dall'art.
94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
  Art.  40.  - Oltre alle discipline fondamentali di cui all'art. 29,
sono insegnamenti caratterizzanti del corso di  laurea  in  "economia
del turismo":
  Area economica:
   Economia dell'ambiente
   Economia dei beni culturali
   Economia del turismo
   Economia dei trasporti
   Geografia del turismo
   Politica economica
  Area aziendale:
   Analisi  e  contabilita' dei costi (inserito a norma dell'art. 30,
comma 1)
   Economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto
   Economia e direzione delle imprese turistico-ricettive
   Gestione finanziaria e valutaria
   Marketing del turismo
   Metodologie e determinazioni quantitative di azienda
   Organizzazione e gestione dei sistemi informativi aziendali
   Organizzazione delle aziende turistiche
  Area giuridica:
   Diritto commerciale
   Diritto dei trasporti
   Diritto della Comunita' europea
   Legislazione del turismo
   Diritto del lavoro (inserito a norma dell'art. 30, comma 1)
  Area matematico-statistica:
   Elaborazione automatica dei dati per  le  decisioni  economiche  e
finanziarie
   Informatica generale
   Statistica del turismo
   Gestione   informatica   dei  dati  aziendali  (inserito  a  norma
dell'art. 30, comma 1)
  Altre aree:
   Sociologia del turismo
  Sono altri insegnamenti  del  corso  di  laurea  in  "economia  del
turismo":
   Economia del benessere
   Economia delle grandi aree geografiche
   Politica economica dell'ambiente
   Programmazione economica
   Analisi costi-benefici
   Economia delle attivita' terziarie
   Economia del territorio
   Pianificazione economica territoriale
   Programmazione dello sviluppo ed assetto turistico del territorio
   Politica dell'ambiente
   Programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche
   Scienza delle finanze
   Finanza aziendale
   Organizzazione delle imprese di trasporto
   Merceologia dei prodotti alimentari
   Tecnologia dei cicli produttivi
   Istituzioni di diritto pubblico
   Diritto privato dell'economia
   Legislazione bancaria
   Contabilita' degli enti pubblici
   Diritto amministrativo
   Informatica generale
   Economia e tecnica della pubblicita'
   Diritto tributario
   Revisione aziendale
   Finanziamenti di aziende
   Economia agraria dell'ambiente
   Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie
   Diritto delle assicurazioni
  Il  piano  di  studi per il conseguimento della laurea in "economia
del turismo"  deve  comprendere,  nel  complesso  degli  insegnamenti
fondamentali,  caratterizzanti  ed  altri, almeno cinque insegnamenti
dell'area economica, almeno  sei  insegnamenti  dell'area  aziendale,
almeno   tre   insegnamenti  dell'area  giuridica  e  almeno  quattro
insegnamenti dell'area matematico-statistica.
  Individuati,  nel  rispetto  dell'ordinamento,  i  criteri  per  la
formazione  dei  piani  di  studio,  nonche'  i percorsi didattici da
attivare, anche in relazione alla struttura del  parallelo  corso  di
diploma  in "economia e gestione dei servizi turistici", il consiglio
del corso di laurea stabilisce  le  modalita'  di  svolgimento  della
didattica,  il  ruolo, la valenza e la distribuzione dei laboratori e
le eventuali denominazioni aggiuntive da assegnare agli  insegnamenti
non  fondamentali  ai  sensi  dell'art.  7, ultimo comma, del decreto
ministeriale 27 ottobre 1992.
  Art. 41. - Il diploma di laurea si consegue dopo aver superato  gli
esami   di  profitto  relativi  ai  dieci  insegnamenti  fondamentali
elencati all'art. 29, gli esami  di  profitto  per  l'equivalente  di
dieci  annualita'  negli  insegnamenti  caratterizzanti  indicati dal
consiglio di corso per ogni percorso didattico, tra  quelli  elencati
nell'art.  40,  e  gli  esami  di  profitto  per l'equivalente di tre
annualita' negli insegnamenti indicati  come  "altri"  nell'art.  40,
nonche'  i laboratori e le prove di idoneita' o di esame previste nel
secondo comma dell'art. 32.
                               Art. II.
  All'art.  37  del  titolo  IV,  relativo  al   corso   di   diploma
universitario in "economia e gestione dei servizi turistici" (sede di
Assisi),  viene  eliminato  il  punto  a), comprendente l'elencazione
degli insegnamenti  fondamentali  e  viene  sostituito  dal  seguente
punto:
    a)  gli  insegnamenti  fondamentali  di  cui  all'art.  29 (norme
generali).
                              Art. III.
  Il  terzo  comma  dell'art.  44 del titolo IV, relativo al corso di
diploma universitario in "statistica e informatica  per  la  gestione
delle imprese", viene modificato sostituendo il periodo:
  "Sono insegnamenti fondamentali:
   Matematica generale
   Calcolo delle probabilita'
   Statistica
   Statistica (secondo corso)
   Sistemi di elaborazione dell'informazione", con il seguente:
  "Sono  insegnamenti fondamentali quelli indicati al precedente art.
29 (norme generali)".
  L'ultimo comma dell'art. 48  del  titolo  IV,  contenente  l'elenco
delle  discipline  attivabili  nel  corso di diploma universitario in
"statistica e informatica  per  la  gestione  delle  imprese",  viene
soppresso  e sostituito dal seguente: "sono discipline attivabili nel
corso di diploma universitario in "statistica e  informatica  per  la
gestione  delle  imprese" quelle indicate nell'elenco di cui all'art.
60".
                              Art. IV.
  Dopo l'art. 48 del titolo IV vengono inseriti i nuovi articoli  dal
49  al  58, relativi al corso di diploma universitario in "economia e
amministrazione delle imprese"  (sede  di  Terni);  vengono  altresi'
inseriti  gli  articoli  59  e  60 contenenti norme relative ai corsi
attivabili presso la facolta' di economia.
                     Corso di diploma in economia
                   e amministrazione delle imprese
                           (sede di Terni)
  Art. 49. - Nella facolta' di economia dell'Universita' degli  studi
di Perugia e' istituito con sede in Terni il diploma universitario di
durata  triennale  in  "economia e amministrazione delle imprese". Il
corso di studi e' orientato soprattutto  alla  formazione  di  figure
professionali  intermedie  che  provvedano alla gestione dei rapporti
fra le diverse aree funzionali di impresa.
  Alla realizzazione del diploma, oltre alla  facolta'  di  economia,
concorrono  organismi  pubblici  e privati le cui finalita' risultino
convergenti con l'attivita' didattica e di ricerca propria del  corso
di diploma stesso.
  Art. 50. - Sono titoli di ammissione al corso quelli previsti dalle
vigenti leggi.
  Art. 51. - Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma sono:
    a)  quelli  elencati  nell'elenco di cui al successivo art. 59, e
riferiti   alle    aree    economica,    aziendale,    giuridica    e
matematico-statistica;
    b) gli insegnamenti caratterizzanti di cui al successivo art. 58;
    c)  le  seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua
francese, lingua  spagnola,  lingua  tedesca,  lingua  russa,  lingua
portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;
    d)  insegnamenti di settori disciplinari diversi di quelli di cui
ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto.
  Gli insegnamenti che compaiono  in  piu'  settori  potranno  essere
scelti   da  uno  qualsiasi  di  essi,  in  relazione  alle  esigenze
didattiche e scientifiche della facolta'.
  Art. 52. - Ai fini del conseguimento del diploma, sono riconosciuti
gli insegnamenti di corsi di diploma e di corsi di laurea seguiti con
esito   positivo  in  relazione  al  sistema  dei  crediti  didattici
determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990  a
condizione  che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il
piano di studi approvato dalla competente struttura didattica.
  Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso  di  diploma  il
riconoscimento di altre attivita' come equivalente alle esercitazioni
pratiche non potra' superare le cento ore.
  Art.  53. - Il piano di studi del corso di diploma universitario in
"economia e amministrazione delle imprese" comprende sei insegnamenti
fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti fra  i
caratterizzanti  del  corso  di  diploma stesso, e altri insegnamenti
equivalenti ad un numero di tre annualita',  fino  ad  un  totale  di
quindici annualita'.
  Gli  insegnamenti  fondamentali  devono  rispondere all'esigenza di
fornire  agli  studenti  i  principi  e  i  contenuti  basilari   dei
rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del loro
ruolo  propedeutico  e  complementare per l'apprendimento degli altri
insegnamenti dei corsi di laurea e di diploma universitario.
  Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma  precedente,
la  struttura  didattica competente attivera' i seguenti insegnamenti
fondamentali, come riportato nell'art. 29:
   Microeconomia
   Metodologie e determinazioni quantitative di azienda
   Istituzioni di diritto privato
   Istituzioni di diritto pubblico
   Statistica
   Matematica generale
  Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti  di  norma
nel primo anno di corso.
  Il  diploma  universitario  in  "economia  e  amministrazione delle
imprese" si consegue dopo aver superato gli  esami  di  profitto  per
insegnamenti  equivalenti  ad  un  numero  di quindici annualita', le
prove di idoneita'  richieste  (o  gli  esami  che  eventualmente  le
sostituiscono ai sensi dell'art. 56), e il colloquio finale.
  Art. 54. - La struttura didattica competente garantisce che tra gli
insegnamenti  attivita'  nella  facolta'  ve  ne  siano  almeno dieci
compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il  corso  di
diploma  e  predispone  inoltre  percorsi  didattici nel rispetto dei
vincoli alla distribuzione degli  insegnamenti  per  area  prevedendo
adeguate possibilita' di scelta per gli studenti.
  La  struttura  didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento,
individua i criteri  di  formazione  dei  piani  di  studio  e  degli
eventuali   indirizzi   nell'ambito  del  corso  di  diploma  con  il
regolamento di cui all'art. 11, comma 2,  della  legge  n.  341/1990,
anche  ricorrendo  alla  determinazione  di  un  sistema  di  crediti
didattici.
  La struttura didattica competente, nell'ambito del  regolamento  di
cui  all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, puo' assegnare ai
corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive
che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel  caso
in   cui  essi  vengano  ripetuti  con  contenuti  diversi.  Per  gli
insegnamenti fondamentali  la  struttura  didattica  competente  puo'
indicare  numericamente  la  successione  dei corsi recanti la stessa
denominazione secondo l'ordine di propedeuticita'.
  La struttura didattica competente puo' inoltre stabilire che alcuni
insegnamenti siano impartiti con l'ausilio  di  laboratori,  attivati
anche mediante convenzioni.
  Art.  55.  - Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta
ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque
ore di didattica.
  La  struttura   didattica   competente   stabilisce   quali   degli
insegnamenti  non  fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali
con corsi semestrali.
  A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale
e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale  puo'  essere
articolato  in  due  corsi  semestrali,  anche  con distinte prove di
esame.
  Ferma  restando  la  possibilita'  di  riconoscimento  di   crediti
didattici,  per  il corso di diploma possono essere svolti fino a tre
corsi annuali o sei corsi semestrali, coordinando moduli didattici di
durata piu' breve, svolti anche da docenti  diversi,  per  un  numero
complessivamente uguale di ore.
  Nell'ambito del corso di diploma, la struttura didattica competente
deve  riservare  ad  essi  non  meno di duecento ore di esercitazioni
pratiche distribuite tra i vari insegnamenti. La struttura  didattica
competente,  per  l'approfondimento  della  formazione  professionale
specifica del corso di diploma, puo' organizzare la permanenza  degli
studenti,  sotto  la sorveglianza di un tutor, presso aziende, enti o
altri organismi per stage della durata da tre a sei mesi.
  La struttura didattica competente puo' autorizzare lo  studente  ad
inserire  nel  proprio  piano  di  studio fino a quattro insegnamenti
attivati in altre facolta' dell'Ateneo o in altre  universita'  anche
straniere,  fatto  salvo  il  riconoscimento  degli  studi effettuati
nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal  caso  la  struttura
didattica  competente  dovra'  altresi'  determinare  la  categoria e
l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto
dell'art. 6 del decreto ministeriale 31 luglio  1992,  nonche'  degli
altri vincoli dell'ordinamento.
  Art.  56.  -  Per  il  conseguimento  del  diploma universitario in
"economia e amministrazione delle imprese" lo studente  dovra'  anche
superare  una  prova  di idoneita' o di esame in una lingua straniera
moderna ed una prova di idoneita' o di esame in informatica.
  La struttura didattica competente puo' stabilire che  sia  superata
una  prova  di  idoneita'  o di esame in una seconda lingua straniera
moderna.
  Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica  e  di
lingue  straniere moderne, anche articolati su piu' corsi annuali. In
tal caso la struttura didattica competente puo' sostituire  le  prove
di  idoneita'  con  esami  di  profitto  che  si  aggiungono a quelli
previsti dall'art. 53.
  Le prove di idoneita'  possono  essere  sostenute  anche  senza  la
frequenza ai corsi eventualmente attivati.
  Art.   57.  -  La  struttura  didattica  competente  stabilisce  le
modalita' degli esami di profitto e delle prove di idoneita'.
  Il  colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario
in  "economia  e  amministrazione  delle  imprese"   consiste   nella
discussione  orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del
corso, di un tipico  problema  professionale  o  nella  presentazione
dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.
  Art. 58. - Sono insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma in
"economia e amministrazione delle imprese" i seguenti:
  Area economica:
   Economia applicata
   Geografia economica
   Scienza delle finanze
   Storia economica
  Area aziendale:
   Analisi e contabilita' dei costi
   Finanza aziendale
   Gestione informatica dei dati aziendali
   Marketing
   Organizzazione aziendale
   Programmazione e controllo
   Revisione aziendale
   Tecnica bancaria
   Tecnica industriale e commerciale
   Teconologia dei cicli produttivi
  Area giuridica:
   Diritto commerciale
   Diritto del lavoro e della previdenza sociale
   Diritto del mercato finanziario
   Diritto fallimentare
   Diritto tributario
  Area matematico-statistica:
   Statistica aziendale
   Matematica finanziaria
  La  struttura  didattica  competente  puo' avvalersi, per integrare
l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti, di quanto  disposto  dal
primo comma dell'art. 30.
  Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in
"economia  e  amministrazione  delle  imprese",  nel  complesso degli
insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere
almeno  tre   insegnamenti   dell'area   economica,   almeno   cinque
insegnamenti  dell'area  aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area
giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.
  Art. 59. -  A  tutti  i  fini  previsti  dal  presente  ordinamento
didattico,  gli  elenchi  degli  insegnamenti  di  cui  al successivo
articolo  saranno  sostituiti  dai  settori  scientifico-disciplinari
previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990.
Disposizioni transitorie - Discipline delle aree economica,
   aziendale,  giuridica  e  statistica  attivabili nella facolta' di
   economia.
  Art. 60.  -  Fino  all'entrata  in  vigore  dell'ordinamento  degli
insegnamenti  per settori scientifico-disciplinari previsto dall'art.
14 della legge n. 341/1990, le discipline attivabili  nella  facolta'
di economia sono:
   quelle  contenute nell'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre
1992 per quanto si riferisce ai corsi di laurea;
   quelle  contenute  nell'art. 18 del decreto ministeriale 31 luglio
1992 per quanto  si  riferisce  ai  corsi  di  diploma  universitario
dell'area economica;
   quelle  contenute nell'art. 24 del decreto ministeriale 21 ottobre
1992 per quanto si riferisce al corso  di  diploma  universitario  in
statistica e informatica per la gestione delle imprese.
  Il  presente  decreto  viene  inviato  per  la  pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Perugia, 21 ottobre 1994
                                                    Il rettore: DOZZA