Con  decreto ministeriale 25 ottobre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Omba torni verticali (gruppo  Mandelli),  con
sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' in Busto Arsizio (Varese), e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 6 aprile 1994 al 5 ottobre 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 6 ottobre 1994 al 5 aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 25 ottobre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Base 2, con sede in Barletta (Bari) e  unita'
in  Barletta  (Bari),  e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  14  giugno  1994  al  13
dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 ottobre 1994 in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.a.s. Calzaturificio Sweety di Vincenzo Crocare &
C., con sede  in  Napoli  e  unita'  in  Napoli,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 3 novembre 1994 al 2 maggio 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 3 maggio 1994 al 2 novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 25 ottobre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Com Impex, con sede  in  Rozzano  (Milano)  e
unita'   in   Isola   del   Liri   (Frosinone),   e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 6 aprile 1994 al 5 ottobre 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 6 ottobre 1994 al 5 aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreti ministeriali 25 ottobre 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 18
gennaio 1994 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Sepi  (Gruppo  Fiat),  con  sede  in  Torino  e  unita' di
Grugliasco-Orbassano-Robassomero  (Torino),  per  il  periodo  dal  5
aprile 1994 al 4 giugno 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 5
aprile 1994;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 18
gennaio 1994 con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.c. a r.l. Cooperativa stovigliai, con sede in Albisola Superiore
(Savova) e unita' di Albisola Superiore (Savova), per il periodo  dal
14 dicembre 1993 al 13 giugno 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 14
dicembre 1993;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 18
gennaio 1994 con  effetto  dal  13  settembre  1993,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Italcementi  (Gruppo  Italcementi),  con  sede in Bergamo,
officine elettriche di Bergamo  e  centrali  elettriche  di  Bergamo,
officine  meccaniche  di  Alteno  Lombardo (Bergamo), sede centrale e
magazzino centrale di Bergamo, per il periodo dal 13 marzo 1994 al 14
settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1994 con  decorrenza  13
marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreti ministeriali 25 ottobre 1994:
    1)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con
effetto  dal  1  luglio  1992,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Gescon '90, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il
periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza  1
gennaio 1993;
    2)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con
effetto  dal  30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in  Verzuolo  (Cuneo),  unita'  di
Avezzano (L'Aquila), Corsico (Milano), Germagnano (Torino), Mantova e
sede  amministrativa di San Mauro Torinese (Torino), Tolmezzo (Udine)
e Verzuolo (Cuneo), per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29  novembre
1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 3 giugno 1994 con decorrenza 30
maggio 1994;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con
effetto dal 20 dicembre 1992, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Cartiera  di Marzabotto dal 1 gennaio 1994 Cartiere Burgo,
con sede in Verzuolo (Cuneo) e unita' di Marzabotto (Bologna), per il
periodo dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1994 con  decorrenza  20
giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 26 ottobre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in  S.  Gregorio  (Reggio
Calabria)  e unita' in S. Gregorio (Reggio Calabria), e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 19 marzo 1994 al 18 settembre 1994.
   La   corresponsione   del   trattamento  disposta  come  sopra  e'
ulteriormente prorogata dal 19 marzo 1994 al 18 settembre 1994.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto ministeriale 26 ottobre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa  e  unita'
in   Catania,   e'   prorogata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale  cosi'  concesso,  per il periodo dal 1 marzo
1994 al 31 agosto 1994.
   La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei  confronti
dei  quali  ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16  giugno  1994,  n.
299,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n.
451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 26 ottobre 1994 in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Gencord, con sede in Assemini (Cagliari) e
unita' in Assemini (Cagliari), e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
23 marzo 1994 al 22 settembre 1994.
   La   corresponsione   del   trattamento  disposta  come  sopra  e'
ulteriormente prorogata dal 23 settembre 1994 al 22 marzo 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto ministeriale 26 ottobre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Concerie Cogolo,  con  sede  in  Zugliano  di
Pozzuolo  del  Friuli  (Udine)  e  unita' in Zugliano e S. Giorgio di
Nogaro  (Udine),  e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal  20  luglio
1994 al 19 gennaio 1995.
   La   corresponsione   del   trattamento  disposta  come  sopra  e'
ulteriormente prorogata dal 20 gennaio 1995 al 19 luglio 1994.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 26 ottobre 1994 in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Reggio
Calabria, con sede in Reggio Calabria e unita' in Gioia Tauro (Reggio
Calabria) e Reggio  Calabria,  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale  cosi'  concesso,  per  il  periodo
dall'11 novembre 1993 al 10 maggio 1994.
   La   corresponsione   del   trattamento  disposta  come  sopra  e'
ulteriormente prorogata dall'11 maggio 1994 al 10 novembre 1994.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto ministeriale 26 ottobre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Chizzola, con sede  in  Rovereto  (Trento)  e
unita'  in  Rovereto  (Trento),  e'  prorogata  la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
1 aprile 1994 al 30 settembre 1994.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta   come   sopra   e'
ulteriormente prorogata dal 1 ottobre 1994 al 31 marzo 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto ministeriale 26 ottobre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Mr. Fop, con sede in Napoli e unita' in  Nola
presso  Cis  di  Nola  (Napoli),  e'  prorogata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
14 giugno 1994 al 13 dicembre 1994.
   La  proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1994,  n.
451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto ministeriale 26 ottobre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa Confezioni Styl  Coop.,  con
sede  in Casoli di Atri (Teramo) e unita' in Casoli di Atri (Teramo),
e' prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994.
   La   corresponsione   del   trattamento  disposta  come  sopra  e'
ulteriormente prorogata dal 5 ottobre 1994 al 4 aprile 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.