IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO Visto il decreto 21 giugno 1991, n. 324, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanita' e dell'interno, concernente il Regolamento delle modalita' organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, cosi' come modificato ed integrato con decreto 26 luglio 1993, n. 382; Visto, in particolare, l'art. 14 del citato decreto 21 giugno 1991, n. 324, il quale prevede la suddivisione in classi delle categorie di iscrizione all'Albo; Visto, altresi', l'art. 12 dello stesso decreto 21 giugno 1991, n. 324, secondo il quale le imprese che intendono iscriversi all'Albo devono essere in possesso di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria; Ritenuto di fissare i requisiti minimi per l'iscrizione alle citate classi in termini di dotazioni strumentali e di addetti, fermo restando il fatto che le dotazioni disponibili dovranno essere adeguate ai servizi effettivi da prestare; Visto l'art. 7 del citato decreto 21 giugno 1991, n. 324, concernente le attribuzioni del Comitato nazionale dell'Albo; Vita la propria deliberazione 3 maggio 1994 riguardante i requisiti per l'iscrizione delle imprese di trasporto dei rifiuti; Ravvisata l'opportunita' di modificare la citata deliberazione 3 maggio 1994 al fine di conformare l'attivita' dell'Albo alle problematiche operative del settore del trasporto dei rifiuti; Decreta: Art. 1. L'art. 2 della deliberazione 3 maggio 1994 concernente i requisiti per l'iscrizione delle imprese di trasporto dei rifiuti viene cosi' modificato: Il requisito di capacita' finanziaria deve essere dimostrato con le stesse modalita' prescritte per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose in conto di terzi. Le imprese iscritte al citato Albo degli autotrasportatori comprovano il possesso del requisito di capacita' finanziaria mediante la presentazione di attestazione dell'iscrizione a tale Albo. Le imprese che utilizzano automezzi di peso totale a terra fino a 6 t, ovvero con portata non superiore a 3,5 t, debbono comprovare la capacita' finanziaria con le stesse modalita' previste per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, con la differenza che deve essere comprovata una capacita' per un importo pari a 50.000.000 per il primo mezzo e pari a 5.000.000 per ogni altro mezzo aggiuntivo.