IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO
  Visto il decreto 21 giugno 1991, n. 324, del Ministro dell'ambiente
di   concerto   con   i  Ministri  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  dei  trasporti,  della  sanita'  e   dell'interno,
concernente   il  Regolamento  delle  modalita'  organizzative  e  di
funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi  di
smaltimento  dei  rifiuti,  cosi'  come  modificato  ed integrato con
decreto 26 luglio 1993, n. 382;
  Visto, in particolare, l'art. 14 del citato decreto 21 giugno 1991,
n. 324, il quale prevede la suddivisione in classi delle categorie di
iscrizione all'Albo;
  Visto, altresi', l'art. 12 dello stesso decreto 21 giugno 1991,  n.
324,  secondo  il  quale le imprese che intendono iscriversi all'Albo
devono essere  in  possesso  di  idoneita'  tecnica  e  di  capacita'
finanziaria;
  Ritenuto di fissare i requisiti minimi per l'iscrizione alle citate
classi  in  termini  di  dotazioni  strumentali  e  di addetti, fermo
restando il  fatto  che  le  dotazioni  disponibili  dovranno  essere
adeguate ai servizi effettivi da prestare;
  Visto  l'art.  7  del  citato  decreto  21  giugno  1991,  n.  324,
concernente le attribuzioni del Comitato nazionale dell'Albo;
  Vita la propria deliberazione 3 maggio 1994 riguardante i requisiti
per l'iscrizione delle imprese di trasporto dei rifiuti;
  Ravvisata l'opportunita' di modificare la  citata  deliberazione  3
maggio   1994  al  fine  di  conformare  l'attivita'  dell'Albo  alle
problematiche operative del settore del trasporto dei rifiuti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art. 2 della deliberazione 3 maggio 1994 concernente i  requisiti
per  l'iscrizione  delle imprese di trasporto dei rifiuti viene cosi'
modificato:
  Il requisito di capacita' finanziaria deve essere dimostrato con le
stesse  modalita'  prescritte   per   l'iscrizione   all'Albo   degli
autotrasportatori di cose in conto di terzi.
  Le   imprese   iscritte  al  citato  Albo  degli  autotrasportatori
comprovano  il  possesso  del  requisito  di  capacita'   finanziaria
mediante  la  presentazione  di  attestazione  dell'iscrizione a tale
Albo.
  Le imprese che utilizzano automezzi di peso totale a terra fino a 6
t, ovvero con portata non superiore a 3,5 t,  debbono  comprovare  la
capacita'   finanziaria   con   le   stesse  modalita'  previste  per
l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, con la differenza  che
deve essere comprovata una capacita' per un importo pari a 50.000.000
per  il  primo  mezzo  e  pari  a  5.000.000  per  ogni  altro  mezzo
aggiuntivo.