IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38,  primo  comma, della legge 3 marzo 1981, n. 119,
recante disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato
(legge  finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria  1985),  in  virtu'
del  quale  il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad effettuare
operazioni di indebitamento nel  limite  annualmente  risultante  nel
quadro   generale  riassuntivo  del  bilancio  di  competenza,  anche
attraverso l'emissione di certificati  di  credito  del  Tesoro,  con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art.  3
della  legge  23  settembre  1994, n. 554, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visti i propri decreti in data 26 settembre, 11 e 24 ottobre, con i
quali e' stata disposta l'emissione  delle  prime  sei  tranches  dei
certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette
anni, con godimento 1 ottobre 1994;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti  certificati
di credito del Tesoro;
  Tenuto  conto  che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'8
novembre  1994  ammonta,  al  netto  dei  rimborsi,  a  lire  129.590
miliardi;
  Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti
in titoli di Stato", individuati a  termini  del  medesimo  articolo,
hanno  accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste  dei  titoli
di Stato;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta  l'emissione  di  una
settima  tranche  dei  certificati di credito del Tesoro al portatore
con godimento 1 ottobre  1994,  della  durata  di  sette  anni,  fino
all'importo  massimo  di  nominali  lire  2.500  miliardi,  di cui al
decreto ministeriale del 26 settembre 1994, citato nelle premesse.
  In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale  24  febbraio
1994,   citato   nelle   premesse,  al  termine  della  procedura  di
assegnazione di cui al successivo  art.  2,  potra'  essere  disposta
l'emissione  di una ottava tranche dei certificati, da assegnare agli
operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai
successivi articoli 3 e 4.  Ritenendo opportuno che tale collocamento
supplementare  corrisponda  ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10
per cento dell'importo di cui al primo comma, il  medesimo  ammontare
viene determinato nell'importo massimo di lire 250 miliardi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre condizioni e modalita' di emissione stabilite
dal decreto ministeriale 26 settembre 1994, recante l'emissione della
prima tranche dei buoni stessi.