LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  ed  il  relativo  regolamento  di esecuzione, approvato con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898  del
26  aprile  1988,  avente  per  oggetto  "Criteri  e procedure per il
rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,  n.  1497  presentata alla giunta regionale in data 11 novembre
1993, prot. n. 51498, dalla comunita' montana  del  Sebino  Bresciano
per  la  realizzazione  di  costruzione  strada  forestale  Croce  di
Zone-Tibia-Osone, su un'area ubicata nel comune  di  Zone  (Brescia),
mappali  numeri  902,  1733,  1729,  954, 1709, 1704 e 901, foglio 1,
sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939,
nonche' gravata da vincolo di immodificabilita'  ed  inedificabilita'
temporanea  di  cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431,
in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 17, individuato  con
deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Verificato,  in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge  8 agosto 1985, n. 431; cio' in considerazione che si escludono
quei limitati interventi di carattere edilizio ovvero civile (muri di
sostegno, cunettoni, ecc.) le opere di  cui  trattasi  risulterebbero
derogare  dalla  neecessita'  di  acquisizione dell'autorizzazione ex
art. 7 della legge n. 1497/39, giusti  disposti  di  cui  all'art.  1
della legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, a  verificare  che  la  stessa  non  risulti  in
contrasto  con  tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale    di    pianificazione   paesistico-ambientale,   risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuta, in  base  alle  attestazioni  e  alla  documentazione
prodotta,  la  particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in
argomento (vedi la nota del comune di Zone (Brescia) prot. n. 2106/93
in data 1 settembre 1993), diretta al  soddisfacimento  di  interessi
pubblici  e  sociali consistenti nel consentire un comodo accesso per
l'esbosco delle particelle interessate,  nonche'  attuare  con  costi
contenuti  forme  di  selvicoltura  basate  su interventi "deboli" ma
frequenti. La  strada  assumera'  inoltre  notevole  importanza  come
strada  di  servizio  antincendio  ed  e'  finanziata  dalla  regione
Lombardia con i provvedimenti di cui alla legge regionale  n.  8/1976
art.  21  (vedi nota settore agricoltura e foreste - servizio foreste
prot. n. 3938 del 20 maggio 1993);
  Riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di  cui  trattasi,
in  considerazione  dell'esigenza  di soddisfare i suddetti interessi
pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono  una  rilevanza
ed  urgenza  tali  che  la  giunta  regionale  non  puo' esimersi dal
prendere in esame, in ragione dei problemi  gestionali  correlati  al
particolare  regime  di  salvaguardia cui l'area in questione risulta
assoggettata;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto, dall'ambito territoriale n. 17,
individuato e perimetrato con deliberazione di  giunta  regionale  n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, si procedera' a valutare  la  compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale, anche se necessario con adeguate
condizioni esecutive;
  Dato atto che, ai sensi dell'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
40/1993,  come  modificato  dall'art.  1  del  decreto legislativo n.
479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
   1) di stralciare, per le motivazioni di cui  in  premessa,  l'area
ubicata  in comune di Zone (Brescia), mappali numeri 902, 1733, 1729,
954, 1709, 1704 e 901, foglio n. 1, dall'ambito territoriale  n.  17,
individuato  con  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985;
   2) di riperimetrare, in conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
punto  1)  della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 17,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10  dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3  giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come  previsto  dall'art.  1,  primo  comma  legge
regionale  17  maggio  1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 2 giugno 1994
                                           Il presidente: GHILARDOTTI
Il segretario: FERMO