IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modifiche;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successivi
aggiornamenti;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  ottobre  1991,
relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per
il triennio 1991-93;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e   tecnologica   31   gennaio   1992,   che   autorizza
l'Universita'  degli  studi  di  Milano ad istituire, tra l'altro, il
diploma universitario in tecnologie farmaceutiche  nell'ambito  della
facolta' di farmacia;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 30 giugno 1993  con  il  quale  sono  stati
definiti gli ordinamenti didattici dei diplomi universitari afferenti
alla facolta' di farmacia;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  approvato  dalle
autorita'  accademiche  dell'Universita'  degli  studi   di   Milano,
concernente l'istituzione del diploma universitario anzidetto;
  Preso   atto   dei  pareri  espressi  dal  Consiglio  universitario
nazionale in data 15 giugno 1994 e 6 ottobre 1994;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta, in degrado al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Milano,  approvato  e
modificato  con  i  decreti sopra citati, e' ulteriormente modificato
come di seguito indicato.
  Al  titolo  XIII,  prima  degli  articoli  concernenti  i   diplomi
universitari  della  facolta'  di  agraria,  sono  inseriti,  con  lo
scorrimento  dei  successivi  articoli,   quelli   sotto   riportati,
riguardanti  il  diploma  universitario  in  tecnologie farmaceutiche
afferenti alla facolta' di farmacia.
                        FACOLTA' DI FARMACIA
  Art.  156.  -  La  facolta'  di  farmacia  conferisce  il   diploma
universitario in tecnologie farmaceutiche.
          DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TECNOLOGIE FARMACEUTICHE
  Art.  157.  - Presso la facolta' di farmacia e' istituito, ai sensi
dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, il corso di diploma
universitario in tecnologie farmaceutiche, orientamento  tossicologia
dell'ambiente.
  Il  corso,  di  durata  triennale, ha lo scopo di fornire operatori
aventi conoscenze culturali  e  competenze  professionali  specifiche
utili   in   laboratori   di  indagine  scientifico-sperimentale.  Il
diplomato   avra'    competenze    specifiche    per    le    analisi
chimico-tossicologiche   utili   alla   valutazione  della  sicurezza
dell'ambiente.
  Al compimento del ciclo di  studi  viene  conferito  il  titolo  di
diploma   in   tecnologie  farmaceutiche,  orientamento  tossicologia
dell'ambiente.
  Art. 158 (Accesso al diploma). - L'iscrizione al corso e'  regolata
in  conformita'  alle  norme vigenti in materia di accesso agli studi
universitari.
  Il  numero  di  iscritti  e'  stabilito  annualmente   dal   senato
accademico,  su  proposta  del  Consiglio  di  facolta', in base alle
strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo
i criteri generali fissati dal  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica  e  tecnologica,  ai sensi dell'art. 9, comma 4,
della legge n. 341/90.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione vengono  stabilite
dal consiglio di facolta'.
  Art.  159  (Corso di laurea e di diploma affini. Riconoscimenti). -
Ai fini del  proseguimento  degli  studi,  il  corso  di  diploma  in
tecnologie  farmaceutiche  e' dichiarato affine al corso di laurea in
chimica e tecnologia farmaceutiche (Tab. XXVII-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988).
  Il  corso di diploma in tecnologie farmaceutiche e' altresi' affine
agli altri corsi di diploma affini al medesimo corso di laurea.
  Nei trasferimenti tra corsi di diploma o tra corsi di laurea  e  di
diploma,  come  anche  nelle  iscrizioni ad altro corso di coloro che
hanno gia' conseguito un titolo di diploma o di laurea,  la  facolta'
riconosce  gli  insegnamenti  seguiti con esito positivo nel corso di
provenienza considerando la loro validita' culturale, propedeutica  o
professionale  per  la  formazione  prevista  dal  corso  al quale e'
richiesto in trasferimento o l'iscrizione.
  La facolta' indica altresi' l'anno di iscrizione che, nel  caso  di
diplomati  che si iscrivono al corso di laurea affine, deve essere di
norma il terzo.
  Il riconoscimento degli insegnamenti  ha  luogo  nel  rispetto  dei
criteri seguenti:
    a) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di
provenienza  ed  aventi  uguale denominazione ed annualita' nel corso
affine al quale  si  chiede  l'iscrizione  o  il  trasferimento.  Nei
passaggi   tra   corsi  non  affini,  si  dovra'  tener  conto  degli
insegnamenti che, nella sede, vengono riconosciuti nei  passaggi  tra
il  corso  di  laurea  in  farmacia e il corso di laurea in chimica e
tecnologia farmaceutiche;
    b) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di
provenienza per i quali, in assenza dei requisiti indicati in a), sia
possibile, a giudizio della facolta', sostenere un esame integrativo;
    c) il numero di insegnamenti di cui in a)  ed  in  b),  che  puo'
essere riconosciuto all'atto dell'iscrizione di un diplomato al corso
di laurea affine, dovra' variare da un minimo di cinque ad un massimo
di  sette  annualita'  considerando,  al  riguardo,  due insegnamenti
semestrali equivalenti ad uno annuale. Di tali disposizioni si dovra'
tener conto nei trasferimenti  dal  corso  di  diploma  a  quello  di
laurea.
  Art.   160  (Articolazione  del  corso  di  studi).  -  L'attivita'
didattica complessiva comprende lezioni ed esercitazioni pratiche.
  Le attivita' pratiche possono essere svolte presso qualificati enti
pubblici o  privati  con  i  quali  siano  state  stipulate  apposite
convenzioni.
  Le attivita' pratiche e di laboratorio non possono essere superiori
ad un terzo delle attivita' didattiche complessive.
  Il corso di diploma e' costituito da un numero di insegnamenti pari
a  quindici  annualita'  con  un  numero  di esami convenzionali sono
superiore a quindici.
  L'accertamento del profitto dei corsi integrati (anche se svolti da
piu' docenti) viene effettuato con un unico esame.
  Un numero di annualita' pari a sei e'  costituito  da  insegnamenti
"istituzionali"  facenti  parte  ciascuno  di  uno  specifico  gruppo
disciplinare.
  L'insegnamento  istituzionale,  eccedente  le   cinque   annualita'
monodisciplinari,  potra'  eventualmente  essere impartito come corso
integrato  di  discipline  appartenenti  ad   uno   o   piu'   gruppi
concorsuali.
  La   scelta   degli   insegnamenti   istituzionali  dall'elenco  di
discipline riportate nei singoli gruppi concorsuali indicati  per  il
diploma,  risponde  alle esigenze di fornire agli studenti i principi
ed    i    contenuti     basilari     dei     rispettivi     comparti
scientifico-disciplinari  anche  in  vista  del ruolo propedeutico di
tali  principi  e  contenuti  per   l'approfondimento   degli   altri
insegnamenti del corso di diploma universitario.
  Durante  il  primo  biennio del corso di diploma lo studente dovra'
dimostrare di avere  acquisito  la  capacita'  di  aggiornarsi  nella
letteratura  scientifica  in  lingua  inglese;  tale  capacita' sara'
accertata  con  modalita'  che  saranno  definite  dal  consiglio  di
facolta'.
  Le  rimanenti annulita', fino alla concorrenza di quindici, saranno
costituite da insegnamenti "caratterizzanti" il corso  di  diploma  e
l'orientamento.
  Tali  annualita', ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/90, sono
ripartite per aree disciplinari secondo i rapporti specificati  nella
tabella  riferita  al  diploma  e riportata al successivo articolo. I
relativi insegnamenti potranno  essere  strutturati  sia  come  corsi
monodisciplinari che come corsi integrati.
  Art.  161  (Ordinamento  didattico). - Il numero di annualita', gli
insegnamenti e la loro  appartenenze  e  distribuzione  tra  le  aree
scientifico-disciplinari sono riportati nella seguente tabella.
Tipo  Codice       Area           Annualita'        Discipline
  -     -            -                -                  -
Ist.   E0510   Chimica biologica      1         Chimica biologica
Ist.   C0310   Chimica generale       1         Chimica generale ed
                                                 inorganica
Ist.   C0500   Chimica organica       1         Chimica organica
Ist.   A0230   Matematica             1         Matematica
Ist.   B0110   Fisica                 1         Fisica
Ist.   F052/   Microbiologia          1         Microbiologia,
       F221     ed igiene                        igiene
Carat. E0901/  Antatomia,             1         Anatomia e
       E0410/   fisiologia                       fisiologia
       F0411    patologia
Carat. C0700/  Tossicologia           2         Chimica tossi-
       E0700                                     cologica, Tossi-
                                                 cologia
Carat. C011/   Analitico              2         Analisi chimica e
       C070/    applicativa                      tossicologica degli
       C0801/                                    alimenti, Tecniche
       C0802                                     analitiche ambien-
                                                 tali
Carat. C0802   Legislazione           1         Socioeconomia e le-
                farmaceutica                     gislazione farma-
                                                 ceutica. Legisla-
                                                 zione degli alimen-
                                                 ti e dell'ambiente
Carat. C0900   Bromatologica          1         Chimica degli ali-
                                                 menti. Chimica bro-
                                                 matologica
Carat. E0700   Farmacologica          1         Tossicologia cellu-
                                                 lare e molecolare
Carat.         Ambientale             1         Chimica dell'ambiente
 
 Art.  162  (Esame  di  diploma). - L'esame di diploma consiste in un
colloquio  tendente  ad  accertare  la   preparazione   di   base   e
professionale  del  candidato;  in tale colloquio potra' anche essere
discusso un eventuale elaborato finale.
  Art. 163 (Regolamento del corso di  diploma).  -  Il  consiglio  di
facolta' determina, con apposito regolamento ed in conformita' con il
regolamento   didattico  di  ateneo,  l'articolazione  del  corso  di
diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2,  della
legge n. 341/90.
  In particolare nel regolamento sara' indicato il piano di studi nel
rispetto dei vincoli di cui agli articoli 160 e 161.
  Nel piano di studi saranno individuati:
   gli  insegnamenti  "istituzionali"  e  "caratterizzanti"  definiti
dall'art.  161  specificandone  il   carattere   monodisciplinare   o
integrato.  Di  questi corsi dovra' essere indicata la durata annuale
(almeno 70 ore) o semestrale (almeno 35 ore) oltre al numero  di  ore
di esercitazioni pratiche destinato a ciascun insegnamento;
   la   collocazione   degli   insegnamenti  nei  successivi  periodi
didattici (anni o semestri) e le relative propedeuticita';
   le prove di valutazione degli studenti  e  la  composizione  delle
relative commissioni;
   i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 24 ottobre 1994
                                                 p. Il rettore: POCAR